Direzione didattica di Pavone Canavese

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07.10.98

Sull'articolato dell'Aran
(documento in discussione nell'ANDIS - Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici - di Imperia)

 

Per molti aspetti l’articolato dell’ARAN è particolarmente in contraddizione e contrasto con la nuova bozza di regolamento dell’autonomia e con il decreto sulla dirigenza scolastica.

Per molti altri aspetti ancora ci pare che contrattualizzi questioni che non devono trovare esplicitazione in un contratto di lavoro.

1) Una prima considerazione ci pare che emerga dalla collocazione assegnata all’aggiornamento del personale docente: pare che venga collocato nelle attività funzionali all’insegnamento, quindi obbligo di servizio, e non più nel quadro delle attività aggiuntive.
Sorge una prima domanda: quale valore viene assegnato alla formazione? Quale forma e tipologia di riconoscimento ne può nascere? Che ne sarà, in generale, dell’aggiornamento?

2) Nel documento si fa esplicito riferimento alla semplificazione delle procedure e dei carichi burocratici.
Chi è interessato ed appassionato al gioco dell’oca, provi a vedere che giro semplificato compie il progetto di istituto.

3) Al punto 2 della parte "Forme nuove di cooperazione all’adempimento" si legge che il contratto demanda dei compiti ai Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica.
Non pensiamo né condividiamo la scelta di elaborare una nuova figura contrattuale nei Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica. Ciò contrasta anche con il dettato del D.M. 251/98 e con la direttiva 252/98.

4) Sulla parte relativa al "Progetto di istituto" ci chiediamo il senso di definire i limiti temporali (2 o 3 anni) per il progetto d’istituto.
Il P.E.I. è un documento programmatico con linee di indirizzo a dimensione pluriennale, ma rimane lo strumento di lavoro delle istituzioni scolastiche e, in quanto tale, deve rimanere flessibile e aperto a integrazioni e modifiche.
Il riferimento, inoltre, alle tipologie di professionalità occorrenti per il servizio risulta inutile e inutilizzabile perchè il quadro normativo circa gli organici e la mobilità del personale rende le tipologie professionali una variabile indipendente all’interno dell’autonomia delle singole scuole.

5) Ai Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica vengono assegnate competenze in merito all’espressione del parere sul progetto d’istituto che il Dirigente Scolastico deve acquisire, insieme agli eventuali richiami a un riesame.
Il progetto d’istituto inizia il suo pellegrinaggio, diventa oggetto di pareri, di riesame, di apposizione di visti in una situazione che pare essere paradossale: mentre anche la Ragioneria Provinciale del Tesoro elimina l’apposizione di molti visti, il documento dell’ARAN ne inventa di nuovi.
Qual è il quadro di legittimità a cui il documento dell’ARAN si riferisce?
La bozza di regolamento dell’autonomia non fa alcun riferimento a tali funzioni assegnate ai Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica.
Il Decreto Legislativo 6-3-98, n. 59 che disciplina la qualifica dirigenziale dei capi d’istituto esplicita in modo chiaro e preciso l’azione del dirigente scolastico in ordine ai risultati, alla gestione unitaria, all’organizzazione dell’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia e per assicurare la qualità dei processi formativi.
Per fare ciò non ha bisogno che vi sia un parere dei Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica perchè egli opera già nella direzione del controllo dei risultati. E’ il dirigente scolastico che controlla i processi e i progetti in quanto ne fa intimamente parte.
E’ utile fare riferimento al documento OCSE che esamina le politiche nazionali dell’istruzione.
Viene ribadito che il controllo avviene e deve avvenire sui risultati e sostiene "Ci sono parecchi modi diversi per organizzare una scuola e, nello spirito dell’autonomia, riteniamo che la cosa migliore sia di lasciare che siano le scuole stesse a stabilirlo.".
Pare ancora più interessante leggere il documento elaborato nel convegno di Fiuggi da parte del coordinamento dei Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica.
In questo documento non si rintraccia alcunché in ordine all’apposizione di visti e all’espressione di pareri. Si legge, invece, che "... la scelta degli obiettivi e del contesto organizzativo e didattico della sperimentazione dell’autonomia è affidata alla scelta libera e responsabile delle istituzioni scolastiche...".
Dal documento del coordinamento dei Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica emerge una tendenza che pare svilupparsi in alcuni provveditorati: la riproposizione degli uffici scolastici periferici passando attraverso le funzioni assegnate ai Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica.

6) Nella parte "Premio di risultato..." sembra che si proponga una completa ristrutturazione del fondo di istituto in favore di una incentivazione confusa e piena di procedure farraginose.
Viene previsto un premio di risultato per la realizzazione degli obiettivi del progetto ad aliquote di personale senza che vi sia chiarezza su quali siano le variabili interne ed esterne che incidono sulla realizzazione (positiva) di un progetto.
Traspare una concezione neo-positivistica dei progetti per cui la loro evoluzione (realizzazione) debba essere e sarà sempre positiva e progressiva, in uno spazio temporale di un anno nella cui fase intermedia si procede alla verifica.

7) Circa i progetti speciali d’istituto si pensa a un incentivo per scuole in particolare disagio ambientale. L’incentivo come premio di risultato azzerando le gravi difficoltà inerenti le condizioni oggettive del contesto, dell’edilizia scolastica, delle risorse del territorio.
Ciò che è più grave pare essere l’azzeramento di tutto il patrimonio di esperienze compiute dalle scuole e da chi vi opera senza premi di risultato e senza i velleitarismi dei premi di risultato.

8) Nella parte relativa alla formazione assistiamo alla nascita di un nuovo organismo: la "cabina di regia" con lo scopo di potenziare il controllo qualitativo della spesa.
La terminologia è mutuata dal documento elaborato dal coordinamento dei Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica laddove il documento spiega come alcuni Provveditorati si sono riorganizzati grazie alla presenza dei Nuclei stessi.
Ci pare che sempre più sorgano organismi e si inventino funzioni per tali organismi. Quali conseguenze si possono ipotizzare per l’efficacia dell’autonomia e per l’azione del dirigente scolastico?
Ai Nuclei di supporto dell’autonomia scolastica viene assegnata la funzione di "certificazione di qualità" dei percorsi formativi attivabili dalle singole istituzioni scolastiche.
Oltre a ribadire che la qualità è data dal controllo dei risultati dell’apprendimento e del servizio, giova ricordare che anche il collegato alla legge finanziaria scioglie i vincoli ipotizzando un percorso di autonomia finanziaria, cioè scioglie i vincoli di destinazione delle risorse assegnate.
Quale potrebbe essere una conseguenza di una "non certificazione di qualità" per un percorso formativo che la scuola intende attivare mediante l’autonoma decisione di finanziare quel tipo di formazione?
Quali sono i criteri per certificare - non certificare la qualità?
Il documento OCSE pare offrire un suggerimento che l’ARAN non raccoglie: "... il Governo intraprenda un esame delle politiche di formazione in servizio per adeguare il sistema agli obiettivi delle riforme. Ciò dovrebbe includere la possibilità di condizionare i benefici economici previsti al termine della formazione in servizio al conseguimento di risultati sensibilmente migliori nella scuola dell’insegnante.".
Ancora una volta il termine di riferimento non è una certificazione di qualità operata da un organismo burocratizzato e a priori, bensì il risultato.

9) Nella parte riferita alle assenze per motivi di studio e di formazione l’ARAN ribadisce questa sua posizione di arretratezza rispetto a nuovi modelli di formazione in servizio, ad esempio l’approccio della ricerca-azione.
Pare inutile e rituale riferire il periodo sabbatico al fondo di istituto, panacea di tutti gli incentivi.

10) Sugli incarichi di coordinamento emergono alcuni aspetti da sottoporre a particolare critica.
Sarebbero le già denominate figure di sistema che dovrebbero seguire corsi di specializzazione con prove finali selettive. Pare che l’ARAN voglia azzerare tutto quello che a scuola esiste già in termini di elevate competenze.
Per il coordinatore della didattica non pare esista molta chiarezza. Qual è il senso di una sua designazione elettiva se non quello di negare quanto disposto dall’art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 6-3-98, n. 59 sulla dirigenza scolastica ?
Su questo versante il documento dell’ARAN registra quindi la completa separazione del dirigente scolastico dalla didattica nel momento in cui si specifica sempre con maggiore determinazione che il controllo dei risultati è sugli apprendimenti.
Il documento OCSE viene ancora in soccorso, infatti "... se si vuole ottenere il miglioramento auspicato, è essenziale che buoni insegnanti e capi di istituto lavorino come gruppo. E’ necessario che costoro consolidino le loro competenze pedagogiche e padroneggino appieno i processi e le tecniche per aiutare i giovani ad apprendere."

11) Sulla progressione economica pare che il disorientamento sia oramai completo perchè in una scuola dove si vuole certificare tutto con il marchio di qualità si propone poi l’utilizzo di uno strumento vecchio come il Comitato di valutazione del servizio.

 

Al di là dell’ironia o della critica, forse troppo accesa, crediamo sia opportuno attivare fin da subito la nostra riflessione perchè, come diceva Flaiano "la situazione è drammatica, ma non è seria".