Direzione didattica di Pavone Canavese

(9.06.99)

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IL CAMMINO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA
Lettura comparata del testo del Regolamento e dei decreti attuativi
DM 251 del 29.5.1998 e DM 111 del 22.4.1999

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ART. 3

     

dm 251

dm 111

Piano dell’offerta formativa

Art. 3.1.

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa.

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia

   

 

 

ART. 4

 

Autonomia didattica

(articolazione
del monte ore annuale)

art. 4.2. a)

Articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività

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Autonomia didattica
(unità orarie)

art. 4.2. b)

Definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui

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Autonomia didattica
(individualizzazione – integrazione dell’hc)

art. 4.2. c)

l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell' integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104

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Autonomia didattica
(articolazione gruppi alunni di classi diverse)

art. 4.2. d)

Articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso

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Autonomia didattica
(aggregazione
delle discipline)

art. 4.2. e)

Aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.    

Autonomia didattica
(percorsi pluridisciplinari
e lingue straniere)

art. 4.3

Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.    

Autonomia didattica
(recupero
sostegno
orientamento
continuità)

art. 4.4

Realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale,

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Autonomia didattica
(valutazione degli alunni)

art. 4.4

le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.    

Autonomia didattica
(metodologie
strumenti didattici
libri di testo
tecnologie didattiche)

art. 4.5

La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.

Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

 

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(*) l'ipotesi sperimentale prevista dall'art. 4.5 appare ampiamente prevista già dalle norme pre-autonomia;
il fatto che che se ne faccia cenno nel DM 111 è forse quasi pleonastico

 

ART. 5

Autonomia organizzativa
(calendario scolastico)

art. 5.2.

Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa

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Autonomia organizzativa
(organizzazione
dell’orario curricolare)

art. 5.3

L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

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x

 

 

ART. 6

Autonomia di ricerca
(progettazione formativa
ricerca valutativa)

art. 6.1. a)

la progettazione formativa e la ricerca valutativa;    

Autonomia di ricerca
(formazione e aggiornamento)

art. 6.1.b)

la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;    

Autonomia di ricerca
(innovazione metodologica
e disciplinare)

art. 6.1.c)

Innovazione metodologica e disciplinare;    

Autonomia di ricerca
(tecnologie dell’informazione
e della comunicazione)

art. 6.1.d)

ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi  

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Autonomia di ricerca
(documentazione educativa)

art. 6.1.e)

Documentazione educativa e sua diffusione all'interno della scuola    

Autonomia di ricerca
(scambio informazioni
ed esperienze)

art. 6.1.f)

scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici    

Autonomia di ricerca
(integrazione del sistema scolastico)

art. 6.1.g)

Integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale    

 

(*) le ipotesi sperimentali previste dall'art. 6 appaiono, per le loro caratteristiche, compatibili con il quadro normativo pre-autonomia anche se può esservi il dubbio che eventuali spese connesse con tali iniziative possano essere poste a carico dei fondi statali che confluiscono nel bilancio della scuola; tuttavia va anche tenuto presente il fatto che, nel concreto, la scuola non conduce mai attività di "ricerca pura", quanto piuttosto di ricerca applicata.

 

 

ART. 7

reti di scuole

art. 7.1.

Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.

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reti di scuole
(attività didattiche
di ricerca
di sperimentazione
di formazione/
aggiornamento)

art. 7.2

 

L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento

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reti di scuole
(attività
amministrative e contabili)

art. 7.2

di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci

   

reti di scuole
(acquisto di beni e servizi)

art. 7.2

di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali

   

reti di scuole
(scambio di docenti)

art. 7.3

L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti

   

reti di scuole
(organo responsabile)

art. 7.4.

L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

   

reti di scuole
(laboratori)

art. 7.6.

Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

  1. la ricerca didattica e la sperimentazione;
  2. la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
  3. la formazione in servizio del personale scolastico;
  4. l'orientamento scolastico e professionale.

 


reti di scuole
(convenzioni con università ed Enti)

art. 7.8

Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

 

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reti di scuole
(convenzioni con Enti)

art. 7.9

Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale

 

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reti di scuole
(adesione a consorzi pubblici)

art. 7.10

Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

   

(*) l'art. 7.2 è uno di quelli che avrà certamente bisogno di ulteriori esplicitazioni; per quanto concerne gli aspetti contabili si potrà fare riferimento al regolamento generale del funzionamento amministrativo/contabile

(*) l'art. 7.3 per essere applicato dovrà certamente passare attraverso la contrattazione sindacale

(*) l'ipotesi prevista dall'art. 7.6 ha probabilmente bisogno di ulteriori specificazioni che chiariscano, soprattutto, le modalità di assegnazione di risorse umane

(*) l'ipotesi prevista dall'art. 7.10 necessita dell'emanazione del nuovo regolamento amministrativo-contabile

 

 

ART. 8

Curricolo

art. 8.2.

Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

 

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ART. 9

Ampliamento dell’offerta formativa

art. 9.1.

Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

 

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Ampliamento dell’offerta formativa

art. 9.2

I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

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Ampliamento dell’offerta formativa

art. 9.5

Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

   

(*) per sua natura non pare che l'ipotesi prevista dall'art. 9.5 necessiti di specifiche istruzioni applicative

 

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