Direzione didattica di Pavone Canavese

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Decreto del ministro della Pubblica Istruzione 5 agosto 1998.

Corsi di formazione ai fini dell’attribuzione
della qualifica di dirigente ai capi di istituto

 

VISTO l'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 di delega al Governo per la riforma della P.A. e la semplificazione amministrativa;

VISTI gli articoli 25-bis e 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, introdotti dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituito delle istituzioni scolastiche autonome, a nonna dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante il testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;

VISTO l'art.3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 recante norme in materia di appalti pubblici di servizi;

VISTI il regio decreto 18 novembre 1923, n.2240 e il regio decreto 23 maggio 1924, n.827 recanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

CONSIDERATO che la progettazione, la realizzazione e l'organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze tecnico-scientifiche e specifiche abilità professionali, in relazione alla complessità e peculiarità dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata;

RITENUTO che, data la descritta specialità di tali servizi, è opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative del prestatori di servizi dotati di provate competenze tecnico-scientifiche nel settore interessato;

RITENUTO, altresì, che è opportuno procedere alla selezione delle offerte ed all'affidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici;

RITENUTO opportuno avvalersi della collaborazione e della consulenza della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

D E C R E T A

Art.1 Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all'art.1, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali e le direttrici e le vicedirettrici degli educandati.

 

Art.2 Obiettivi

1. I corsi di formazione hanno l'obiettivo di favorire l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie per garantire l'esercizio delle funzioni dirigenziali connesse al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. I corsi sono organizzati con una metodologia che, valorizzando l'esperienza dei partecipanti, privilegia l’interattività, la ricerca azione, la progettazione e l'autoformazione.

 

Art.3 Struttura, contenuti e durata della formazione

1. La formazione comprende:
a) attività d'aula strutturata in un curricolo di base comune e in un curricolo elettivo;
b) attività in situazione strutturata in autoformazione assistita, confronti e scambi, progetto di "attività sul campo";

2. I contenuti e la struttura delle attività formative, che hanno una durata complessiva di 300 ore, sono indicati nel titolo I dell’allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.

3. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate al capi di istituto che si trovano nelle particolari posizioni di cui al comma 5 dell’art.25-ter del decreto legislativo n. 29/93 sono indicati nel titolo II dell'allegato tecnico.

4. Il percorso di formazione è distribuito nel periodo 1° gennaio 1999 – 31 agosto 2000.

 

Art.4 Partecipazione ai corsi di formazione e loro certificazione

1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente decreto i capi d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado di istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000.

2. I capi d'istituto frequentano i corsi di formazione nella Regione nel cui ambito è situata l'istituzione scolastica di servizio. A tal fine presentano all'amministrazione scolastica regionale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti con successivo provvedimento

3. I capi d'istituto che si trovano in una delle posizioni indicate nel comma 5 dell'art.25-ter del decreto legislativo n.29/93 partecipano alle attività di formazione secondo le modalità indicate nel titolo II dell'allegato tecnico.

4. L'effettiva partecipazione dei capi d'istituto alle attività formative, con l'indicazione del percorso seguito, è attestata dall’amministrazione scolastica regionale in base alle presenze e alla realizzazione delle attività in situazione, rilevate a cura dell'agenzia affidataria del corso e verificate, anche con controlli a campione, dalla stessa amministrazione.

5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare 1/5 della durata stabilita dall'art.3 del presente decreto per l'attività d'aula e 1/5 per l'attività di confronto e scambio.

6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente documentate risulti superiore al limite previsto dal precedente comma, i capi di istituto interessati possono assolvere l'obbligo di formazione mediante la frequenza dei corsi da attivare ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n.29/93.

7. I capi d'istituto, al termine del percorso di formazione, possono richiedere, secondo forme e modalità che saranno stabilite nell’ambito delle attività ricomprese nell’art.9, una certificazione sulle competenze acquisite anche al fine di conseguire crediti professionali.

 

Art.5 Accreditamento e selezione delle agenzie formative

1. Le università, gli enti pubblici e privati e gli altri organismi specializzati, anche tra loro associati o consorziati, che intendono realizzare corsi di formazione devono essere accreditati come agenzie formative dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2. Un apposito bando disciplina il procedimento di accreditamento e di selezione e fissa i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

3. I soggetti interessati a partecipare al procedimento di accreditamento e di selezione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione il progetto generale della formazione che intendono erogare comprensivo dei profili progettuali, professionali ed operativi nonché delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresì indicare, in ordine di priorità, le Regioni nelle quali intendono realizzare l'attività di formazione, con specificazione della sede o delle sedi di ubicazione dei corsi e con l'indicazione del numero dei lotti che si candidano ad erogare. I soggetti interessati devono espressamente dichiarare la propria disponibilità ad operare, ove richiesto dall'amministrazione, in regioni confinanti rispetto a quelle prescelte nonché la propria disponibilità ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all'offerta presentata nell’ambito della stessa Regione. Essi possono altresì dichiarare la propria disponibilità ad operare, su richiesta dell’amministrazione, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dell'apporto degli IRRSAE per la elaborazione del progetto generale di formazione e per la individuazione delle risorse professionali da utilizzare per la realizzazione delle attività formative che, a parziale deroga da quanto previsto dal comma 8, può riguardare anche personale della scuola per un numero di ore non superiore ad 1/5 di quelle previste per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1a) del titolo I dell'allegato tecnico.

5. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di cui al comma 2 fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l'associazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Il bando prevede inoltre che deve essere specificatamente indicata l’attività che ogni soggetto si impegna a fornire.

6. L'individuazione del soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo superamento di un procedimento di selezione suddiviso in due fasi, come disciplinato nel bando di cui al comma 2. La prima fase ha lo scopo di preselezionare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti soggettivi minimi, di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui al punto 1, lettera A del titolo III dell'allegato tecnico, nonché della verifica della compatibilità di cui al punto 1, lettera B dello stesso titolo III del progetto generale con quanto indicato al titolo I dell’allegato tecnico. Nella seconda fase si procederà alla graduazione dei soggetti preselezionati sulla base di una specifica valutazione del progetto generale di realizzazione dei corsi sotto il profilo progettuale, operativo e dell'offerta economica secondo i criteri fissati nel punto 2 del titolo III dell'allegato tecnico e specificati nel bando di cui al comma 2.

7. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo, il Ministero della Pubblica Istruzione si avvale della consulenza e della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e di un'apposita commissione tecnica nazionale di valutazione, la cui composizione è indicata nel bando di cui al comma 2. In particolare l’attività di consulenza è prestata dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell’ambito della prima fase del procedimento di cui al comma 6 e dalla commissione tecnica nazionale nell’ambito della seconda fase del procedimento stesso.

8. I membri della commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, né partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola e il personale ispettivo e amministrativo appartenente ai ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative.

9. I costi per il funzionamento della commissione, comprensivi dell'indennità spettante ai suoi componenti, gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione di cui al successivo articolo 11.

10. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi raggruppando i corsi in lotti su base regionale. La definizione del numero del corsi è determinata tenendo conto che i gruppi di formazione devono essere composti di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto è composto, ove possibile, da tre corsi. Il bando di cui al comma 2 specificherà in un apposito allegato la configurazione dei lotti.

11. A ciascun soggetto non può essere affidato più del 10% dei lotti dei corsi da erogare complessivamente a livello nazionale. A ciascun soggetto non può essere affidato più del 50% del lotti da erogare in una stessa Regione, ad eccezione di quelle in cui sia previsto un solo lotto, e comunque non possono essere assegnati più di 3 lotti nella stessa Regione.

12. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, l'assegnazione dei lotti di corsi è effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dell'ordine delle preferenze espresse dal soggetti di cui al comma 3, espletate le attività previste dall'articolo 6.

13. Allorché, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o una offerta sufficiente, l'amministrazione provvederà all'assegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilità espressa dagli stessi ai sensi del comma 3 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore dell’affidamento dei lotti assegnati a trattativa privata non potrà di norma superare del 15% quello indicato nell’offerta economica dai soggetti accreditati.

14. L'elenco delle agenzie accreditate e selezionate con l'indicazione della corrispondente localizzazione dell'offerta formativa è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Art.6 Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali

1. L'attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle agenzie selezionate ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie selezionate e della localizzazione territoriale dell'offerta formativa, i capi d'istituto possono presentare all'amministrazione scolastica regionale la dichiarazione delle proprie preferenze in merito alle edizioni dei corsi localizzati nella Regione ove è ubicata la propria sede di servizio.

3. L'amministrazione scolastica regionale procederà alla composizione del corsi tenuto conto del criterio di viciniorità tra la sede del corso e quella di servizio, e delle eventuali preferenze espresse dai capi d'istituto. Nel caso in cui il numero dei posti fosse insufficiente, si procederà mediante sorteggio.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle agenzie selezionate e della localizzazione dell’offerta formativa, l'amministrazione scolastica regionale procede all'affidamento delle attività formative inerenti ai lotti indicati attraverso la stipulazione con le agenzie selezionate di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all’elenco di cui all'articolo 5, comma 14.

5. La convenzione prevederà, tra l'altro, in particolare:
a) l'obbligo per le agenzie affidatane di presentare i progetti esecutivi di cui al comma 6 entro i 30 giorni successivi alla stipulazione della convenzione;
b) la disciplina dell'erogazione del corrispettivo e degli eventuali oneri aggiuntivi di cui al comma 6 da parte dell'amministrazione scolastica regionale nonché delle forme di garanzia da parte delle agenzie affidatarie;
c) le specifiche condizioni e modalità per consentire all'amministrazione scolastica regionale di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione del progetto.

6. Entro i 30 giorni successivi alla stipula della convenzione le agenzie selezionate dovranno presentare i progetti esecutivi dei corsi con l'indicazione del calendario e delle sedi di svolgimento delle varie attività formative, predisposti sulla base dei progetti generali e tenendo conto del curricolo professionale dei capi di istituito. Tali progetti esecutivi dovranno contenere anche la previsione di massima degli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'offerta economica presentata ai fini del procedimento di selezione di cui all'articolo 5, con esclusivo riferimento a quelli di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti, calcolati sulla base della vigente normativa di settore.

7. L'amministrazione scolastica regionale, con la consulenza del comitato tecnico regionale di cui all'art.7, verifica la coerenza dei progetti esecutivi con i rispettivi progetti generali nonché la congruità economica della previsione di spesa per gli oneri di missione.

8. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 7 le agenzie vengono chiamate a riformulare i progetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione scolastica.

9. In caso di mancato o non conforme adeguamento, il progetto esecutivo non viene approvato e la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per l'amministrazione scolastica.

10. Per la corresponsione degli oneri di cui al comma 6 i capi d'istituto interessati si rivolgeranno direttamente alle agenzie affidatarie che erogano il corso dagli stessi frequentato.

11. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilità della realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attività formative secondo il progetto presentato.

 

Art.7 Comitati tecnici regionali

1. L'amministrazione scolastica regionale si avvale di un comitato tecnico presieduto dal dirigente dell'amministrazione scolastica regionale.

2. Il comitato tecnico è composto da cinque membri interni ed esterni all'amministrazione scolastica con elevate competenze tecniche e amministrative, di cui almeno uno esperto di processi di formazione e di intervento nelle organizzazioni.

3. I membri del comitati non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti affidatari, né avere interessi comuni con gli stessi. I membri dei comitati non possono, inoltre, collaborare alla realizzazione dei corsi né partecipare in qualità di corsisti alla formazione.

4. Nell'esercizio della funzione consultiva di cui al comma 7 dell'articolo 6, i comitati esprimono un motivato parere in ordine ai progetti esecutivi presentati dai soggetti accreditati.

5. Nell'assumere le sue determinazioni l'amministrazione scolastica può discostarsi dal parere espresso dal comitato, motivando le ragioni del dissenso.

6. I costi per il funzionamento dei comitati, comprensivi delle indennità spettanti ai componenti, graveranno sui capitoli di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione di cui al successivo articolo 11.

 

Art.8 Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso e di rendicontazione delle spese

1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dalle agenzie formative sono attuate, sulla base dei criteri indicati nel bando di cui all'articolo 5, comma 2, con ricorso a organismi specializzati da individuare secondo i criteri indicati dal bando di cui all'art.5, comma 2 e sono finalizzate alla verifica dei contenuti formativi erogati, alla rilevazione dell'adeguatezza agli standard di costo preventivati, della idoneità delle strutture, delle attrezzature utilizzate e dei formatori impegnati.

2. Le risultanze della valutazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione richiesta dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, all'amministrazione scolastica regionale.

3. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte del soggetti affidatari delle attività e nel rispetto della normativa in materia secondo i criteri e le procedure indicate nel bando di cui al comma 2 dell'articolo 5 e specificati nella convenzione stipulata ai sensi dell’art.6.

4. Tali rendicontazioni saranno presentate alle amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica

 

Art.9 Monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione procede al monitoraggio, alla valutazione complessiva delle iniziative di formazione e alla verifica della ricaduta degli esiti formativi sul funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi della consulenza e della collaborazione del CEDE e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, che curerà la formazione del personale a ciò deputato.

 

Art.10 Formazione del personale delle scuole non statali

1. Ai fini della formazione del personale preposto alla direzione delle scuole non statali, le agenzie accreditate, su richiesta degli enti gestori, realizzano le attività formative previste dal presente decreto con oneri a carico degli enti richiedenti.

 

Art.11 Finanziamento delle attività

1. La spesa relativa alla realizzazione delle attività previste dal presente decreto grava sui competenti capitoli di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.

 

Art.12 Personale in servizio nella regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano

1. Il presente decreto si applica, in mancanza di specifica disciplina, anche per l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai capi di istituto in servizio nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che assumono i relativi oneri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 1998.

 

ALLEGATO TECNICO

TITOLO I. Struttura e Contenuti dell'attività formativa

Indicazioni generali

Le attività di formazione d'aula ed in situazione non vanno intese come successione di elementi omogenei: possono intersecarsi per consentire contiguità tra approfondimento concettuale e applicazione, per utilizzare l'aula nella discussione e nel riesame attivo e critico delle esperienze dei partecipanti e per una continua correlazione con i contesti operativi di ciascun corsista.
Le attività di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire l'assolvimento della fequenza dei corsi.

1) Struttura

1a) Attività d'aula:

Curricolo di base
Si caratterizza come attività comune di orientamento culturale sui processi in atto, che permetta lo studio, la riflessione e il confronto utili ad acquisire le competenze e le condivisioni sui significati dell'autonomia; viene strutturato prevedendo la composizione di gruppi di capi d'istituto provenienti da diversi gradi e ordini di scuola e costituisce la fase unitaria di socializzazione e di arricchimento delle conoscenze utili alla costruzione progressiva del ruolo dirigenziale.
Le unità di insegnamento-apprendimento hanno un carattere laboratoriale che interagisce sia con le esperienze pregresse del partecipanti sia con il progetto di attività sul campo.
Il piano curricolare viene organizzato in attività afferenti alle tematiche comprese nelle tre aree formative indicate al punto 2a). Il tempo complessivo da dedicare alle attività di formazione relative al curricolo di base deve essere pari a 90 ore, così articolate:

Curricolo elettivo
Si caratterizza come attività di promozione di opportunità di approfondimento correlate a priorità istituzionali, con possibilità di opzione da parte dei corsisti; ogni corsista sceglie due aree formative tra quelle indicate al punto 2b), finalizzate all'approfondimento e alla ristrutturazione delle competenze in rapporto alle esigenze individuali e alla scuola di riferimento. La scelta di tali aree potrà differenziare i profili del dirigenti scolastici arricchendoli di crediti formativi da utilizzare nella carriera in ordine e ai diversi contesti professionali.
Le attività sono svolte per un monte di 60 ore.

1b) Attività in situazione

Autoformazione assistita
L'attività viene attuata dai corsisti utilizzando materiali strutturati anche multimediali e opportunità di confronto in rete, per complessive 40 ore.

Confronti - scambi
Le attività di confronto e scambio con scuole, aziende, servizi esterni hanno una durata di 30 ore e sono organizzate dai soggetti attuatori della formazione.

Progetto di attività sul campo
Ogni corsista individua un progetto relativo ai profili dell'autonomia da sviluppare tra quelli già promossi o da promuovere all'interno del proprio istituto scolastico previa delibera degli organi collegiali. Il progetto può essere svolto anche in gruppo con forme di tutoring e di assistenza tecnica a cura dei soggetti attuatori della formazione.
Il progetto di attività è obbligatorio per tutti i soggetti in formazione e ha una durata complessiva di 80 ore.

2) Contenuti

2a) Curricolo di base: aree formative e tematiche

Progettare la scuola (ri-conoscimento del campo di azione della scuola):

Assumere decisioni e responsabilità (acquisizione della competenza di fondo dell'autonomia):

Gestire l'autonomia (operatività consapevole):

2b) Curricolo elettivo: aree formative

 

TITOLO II Corsi per capi d'istituto in particolari posizioni

I corsi di formazione destinati al capi di istituto che si trovano in una delle posizioni indicate nel comma 5 dell'art.25-ter del decreto legislativo n.29/93 sono realizzati secondo le seguenti modalità:

a) percorso di formazione del personale in esonero sindacale, distaccato, comandato, utilizzato o collocato fuori ruolo: il corso è attuato dalle agenzie accreditate con le modalità previste per i percorsi ordinari nel titolo I del presente allegato. La frequenza può essere effettuata nella Regione in cui i capi d'istituto operano anche se diversa da quella in cui è ubicata la sede di titolarità. A tal fine i capi d’istituto presentano apposita domanda all’amministrazione scolastica della regione in cui prestano servizio. Il progetto di attività sul campo è sostituito da una documentata ricerca/relazione che valorizzi le singole esperienze professionali e culturali da correlare ai profili della dirigenza scolastica;

b) percorso di formazione del personale con incarico di governo o Sottosegretario di Stato, ovvero in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo: il percorso di formazione comprende l'attività d'aula e l'attività di formazione a distanza Il progetto di attività sul campo è sostituito da una documentata ricerca/relazione che valorizzi le singole esperienze professionali e culturali da correlare ai profili della dirigenza scolastica. Con apposito provvedimento verranno stabilite le procedure di organizzazione dei corsi;

c) corsi per capi d’istituto collocati fuori ruolo in servizio all'estero: il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, disciplinerà con apposito provvedimento le modalità per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ai fini dell’acquisizione della qualifica dirigenziale.

 

TITOLO III. Accreditamento e selezione delle agenzie formative

1. Prima fase

A) Accertamento dei requisiti soggettivi delle agenzie formative

Salve le specificazioni e le integrazioni rimesse al bando di cui all'articolo 5, comma 2, possono chiedere l'accreditamento le università, gli enti pubblici e privati, gli organismi specializzati, costituiti da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Tali soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17.3.1995, n.157 e all'articolo 11 del decreto legislativo 24.7.1992, n.358.
In caso di costituzione di associazioni o consorzi le predette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno del soggetti che compongono l'associazione o il consorzio.

I soggetti interessati devono inoltre possedere i seguenti requisiti minimi di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale.
In caso di costituzione di associazioni o consorzi, il bando fissa i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale che dovrà possedere ciascun componente, ed in particolare, in caso di associazioni, la capogruppo mandataria.

A1) Requisiti di natura economico-finanziaria

I soggetti devono avere un fatturato annuo, riferito ad attività di formazione e di consulenza organizzativa, non inferiore a 400 milioni di lire italiane annui (IVA esclusa) per i singoli e non inferiore a 800 milioni di lire italiane annuo (IVA esclusa) in caso di associazioni e consorzi, con riferimento all'ultimo bilancio.

A2) Requisiti di natura tecnico-professionale

A2.1) staff professionale

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono disporre di un garante scientifico e professionale, il quale dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità il progetto generale presentato ai fini del procedimento di selezione.
Tale garante deve possedere almeno uno dei requisiti sottoindicati:

A2.2) Esperienza pregressa

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere già svolto attività di formazione nei confronti di personale dirigenziale o di qualifiche equivalenti nel settore pubblico allargato o in settori simili.

A2.3) Capacità logistica e strutturale

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dichiarare di disporre, ovvero di dotarsi, di locali e attrezzature per le attività formative nella Regione interessata. Tali locali e attrezzature devono essere in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

 

B. Verifica della compatibilità del progetto generale presentato dai candidati

Saranno esclusi i candidati che abbiano presentato un progetto generale non conforme per struttura e contenuti a quanto previsto dal titolo I del presente allegato tecnico.

 

2. Seconda fase: graduazione dei soggetti preselezionati

Nella graduazione dei soggetti che abbiano superato la fase di cui al precedente punto 1., l'amministrazione considererà preminente la qualità del progetto rispetto al suo costo.

A) Valutazione della qualità del progetto generale

La qualità del progetto verrà valutata sulla base dei seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:

  1. livello qualitativo complessivo del progetto
  2. livello professionale dei formatori, identificabile attraverso esplicite referenze curriculari e la quantificazione oraria dei singoli interventi nei corsi da svolgere, con particolare riferimento alla formazione dei capi di istituto;
  3. organizzazione di forme di tutoring e di assistenza tecnica;
  4. presenza di modalità didattiche diversificate per metodologia e per strumentazione;
  5. capacità logistiche ed organizzative;
  6. dislocazione dei corsi in ambito regionale in relazione alla facilità di raggiungimento della sede dei corsi stessi e delle capacità ricettive del luogo.

B) Valutazione dell'offerta economica

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata a partire dal valore unitario massimo del lotto, che verrà indicato dal bando, sulla base del quale gli interessati formuleranno l'offerta al ribasso.
Il medesimo bando fissa le modalità di trattamento delle offerte anormalmente basse. L'offerta economica dovrà specificare i criteri e i valori unitari utilizzati per la sua formulazione. In particolare, dovranno essere indicati i costi unitari previsti per il personale utilizzato suddiviso per fasce di qualificazione e i costi unitari delle altre voci suddivise per categorie.
L'offerta economica riguarderà i costi previsti per la realizzazione del lotto o dei lotti con esclusione dei costi relativi al rimborso delle spese di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti.

C) Attribuzione dei punteggi

Al fine di garantire il massimo livello di qualità dei progetti selezionati, alla valutazione del progetto generale verranno assegnati nel complesso 70 punti su un totale di 100 disponibili, mentre alla valutazione dell'offerta economica verranno assegnati i rimanenti 30 punti, secondo criteri di ponderazione indicati nel bando.