Direzione didattica di Pavone Canavese

(09.09.2013)

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Quale ruolo per la RSU dopo la sentenza della Corte d'Appello di Napoli
di Marco Barone

 

La Sentenza 5163 del 2013 della Corte di Appello di Napoli apre le vie alla Corte di Cassazione che rischia, se seguirà l'orientamento espresso dai giudici napoletani, di porre una pietra in sostanza tombale sul ruolo della RSU nella scuola.
Come è noto, grazie agli interventi posti in essere dal decreto 150/2009, si è scagliato verso i diritti della RSU, se non soprattutto verso il ruolo della contrattazione tutta, un colpo durissimo e nello stesso tempo si è fomentato il conflitto all'interno delle scuole.
Da un lato troverai uno Stato sempre più invasivo, centralista, che si arroga diritti ed iniziative che per anni hanno fatto capo alla contrattazione, penso alla vicenda degli idonei ad altri compiti, alla questione monetizzazione delle ferie, alle vicende inerenti anche indirettamente il rapporto di lavoro del dipendente.
Si è indebolito il ruolo della contrattazione, non si rinnova il contratto collettivo dal 2009, ma nello stesso tempo si è anche colpita la funzione della RSU.
Svuotare l'articolo 6 del CCNL scuola e nello stesso tempo il Fondo d'Istituto, le cui mie prese di posizioni critiche su tutto ciò che rappresenta il FIS sono note, rendono semplicemente inutile la funzione della RSU, poiché questa su che cosa dovrà più contrattare?
Il ruolo della RSU nella scuola rischia di divenire simile a quello che ho già constatato in molti casi nel settore privato, ovvero svolgere semplicemente una funzione intermediaria per il datore di lavoro, condurre le istanze del datore di lavoro ai lavoratori, per fini di convincimento o per ammortizzare il conflitto, una volta questo modo di operare veniva definito tipico del sindacato di comodo.

I Giudici della Corte di Appello di Napoli scrivono che le lettere h, i m dell’articolo 6 del CCNL (si tratta dei punti che riguardano l’assegnazione del personale ai plessi e più in generale le gestione del personale) “non paiono attendere alla regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro” ma in sostanza riguarderebbero “ la definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo d’istituto”.
E' rilevante quel paiono, ciò perché denota che la Corte di Appello di Napoli non è convinta al 100%, avrebbe, in caso di convincimento pieno, certamente scritto, non attengono, piuttosto che non paiono.
Ciò perché la materia è realmente complessa e non possono i Giudici arrogarsi la responsabilità di annientare la contrattazione nella scuola, anche in via interpretativa, questa materia deve essere prioritariamente politica e sociale.

Le lettere in questione trattano i seguenti punti:

le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto".

E' una questione di punti di vista. Chi vive e conosce il mondo della scuola ben è consapevole che queste lettere in verità interessano ed incidono direttamente non tanto sulla organizzazione degli uffici ma sul rapporto di lavoro, dall'orario alle disponibilità del lavoratore, alle mansioni effettive che ne deriveranno. Ma i giudici, pur nel loro dubbio, decidono di sottrarre questa materia alla contrattazione.
In passato, anticipando eventuali esiti negativi della giurisprudenza su tale materia, perché alla fine avrebbe rischiato di allinearsi alla volontà del sistema, una volontà che vuole semplicemente annullare il ruolo della contrattazione sia nazionale che integrativa, scrivevo in via provocatoria che da un combinato disposto quale l' articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'articolo 1, 2, 4,5,6,7,9 del DLGS 165/2001, nonché l'articolo 3,4,5,6 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 , nonché l'articolo 7,8,9,10,27,29 del DLGS 16 aprile 1994, n. 297 si potrebbe desumere che “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro possono essere assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione ovvero anche dagli Organi Collegiali, quali Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto”.
Una dichiarazione forte, ma che anticipava ciò che ora rischia di diventare normalità.

E la Corte di Appello di Napoli, timidamente, sembra proprio aprire questa strada. In sostanza spostando la funzione della contrattazione sulle materie considerate, come ora sottratta alla contrattazione integrativa poiché ritenuta materia gestionale ed inerente alla organizzazione degli uffici, verso una gestione collegiale della stessa, essendo sia il Collegio docenti che il Consiglio d'Istituto, insieme al Dirigente scolastico, organi preposti, ai sensi dell'articolo 5 del DLGS 165/2001, per le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro. Questa teoria, applicabile proprio stante il nuovo intervento normativo, comporterebbe in sostanza una naturale espansione dei poteri d'intervento degli Organi Collegiali, ma la fine delle RSU.

Forse ho anticipato i tempi, ma sarà e non potrà che essere la lotta e la politica a decidere quale dovrà essere il ruolo del sindacato all'interno della scuola, un sindacato, che salvo rari casi, ha preferito la via giudiziaria con tutti i rischi del caso, al conflitto reale. Mi viene da pensare non è che alcune realtà sindacali e storicamente concertative vogliono realmente l'indebolimento della contrattazione per una gestione centralizzata del rapporto di lavoro nella scuola e favorire anche l'autonomia e discrezionalità dirigenziale?
Intanto, una cosa è certa, questa Sentenza della Corte di Appello di Napoli irrigidirà nuovamente i rapporti tra RSU e dirigenza all'interno della scuola, favorirà l'assunzione di iniziative dirigenziali unilaterali, nell'attesa di una Corte di Cassazione, che salvo cambiamenti di volontà politica, probabilmente confermerà l'orientamento come espresso dai giudici napoletani

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