Direzione didattica di Pavone Canavese

La valutazione dopo la legge 169


09.11.2008

Scrivere dritto su righe storte:
Voto in condotta e voti in decimi

di Giuseppe Adernò


 

Proseguendo il commento della Legge 169, approvata al Senato il 29 ottobre con l’articolo 2 : “Valutazione del comportamento degli studenti” viene introdotto  il voto in condotta che valuta il comportamento dello studente  nella sede scolastica ed in tutte le attività anche esterne realizzate dalla scuola (gite, stage e attività sportive).

La valutazione del comportamento, si legge nel comma n.3 è “attribuita collegialmente dal consiglio di classe” e se inferiore a sei decimi determina la non ammissione al successivo anno di corso.

L’introduzione del voto in condotta è stata  ben accolta dai docenti e dai genitori, in quanto potrebbe determinare un deterrente ed un freno al dilagarsi dei fenomeni di bullismo e vandalismo scolastico, che spesso rimane impunito,  mentre è stata ritenuta di scarsa importanza da parte di coloro che vedono soltanto gli aspetti “negativi e dei tagli” del decreto, che proprio in quest’articolo al comma 1 bis sancisce la destinazione dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008 ad interventi per l’edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti, nonché per gli impianti sportivi.

Reintroducendo il voto in condotta anche nella scuola dell’obbligo è stato necessario definire dei criteri d’obiettività e degli elementi di riferimento comune per tutti gli alunni.

In alcuni istituti sono stati adottati dei criteri per definire i punteggi da detrarre dal 10 in condotta, in relazione alcuni comportamenti scorretti da correggere.

n      - 0,20              Per ogni ritardo e per le abitudinarie uscite anticipate.

n  da - 1   a -2        Litigi e alterchi tra compagni.

n  da - 2   a -3        Mancanza di rispetto  verso i Docenti, il Personale ATA  ed i Genitori.

n  da - 2  a -3        Danni agli arredi e alle strutture  scolastiche.

n   - 3                     Provvedimento di sospensione

La tabella indica la fase della sottrazione dei punteggi dal 10, ma nell’ottica educativa credo occorra anche indicare quali elementi concorrono al conseguimento della votazione massima del 10 in condotta che gratifica e certifica il comportamento dello studente esemplare, ordinato, diligente nello studio, puntuale, attento, generoso con i compagni, rispettoso dei docenti e delle strutture scolastiche

La scuola che promuove dovrebbe tendere non tanto alla sfera della detrazione dei punteggi, quanto allo sviluppo di nuove competenze e comportamenti coerenti con l’impegno dello studente che collabora attivamente al processo formativo.

Anche la votazione in decimi, sancita dall’articolo 3 della legge :Valutazione sul rendimento degli studenti, ha lasciato non poco perplessi e non adeguatamente pronti i docenti, da anni “impegnati” a redigere “giudizi analitici e sintetici”.

L’immediatezza del voto resta un fattore esterno, ma certamente non descrive il grado o il livello di competenza raggiunto nella specifica disciplina. Lo conferma il fatto che nella scuola primaria il voto in decimi è accompagnato da un giudizio analitico a livello globale. Per la scuola secondaria di primo grado, la valutazione finale è espressa in decimi, ma nell’esame finale del primo ciclo si richiede anche “una certificazione analitica di competenze e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno”. Se si è ritenuto opportuno esplicitare nel comma 4 la certificazione delle competenze, non si comprende come nel corso del triennio della scuola secondaria di primo grado si debbano registrare soltanto i voti, senza avviare quel lavoro diligente di  descrizione e certificazione di competenze che dovranno poi “comparire”  al momento degli esami di fine ciclo

Adottando nella pratica scolastica quanto descritto nel decreto si registra che tra gli studenti l’idea del voto produce uno stimolo più immediato allo studio e ad un maggiore impegno, ma nello stesso tempo induce non pochi docenti a dover assegnare un “sei” anche se le competenze acquisite non raggiungono il livello della sufficienza e quindi si ritorna al tradizionale equivoco di valutazioni e di certificazioni non corrispondenti all’effettivo livello raggiunto dal singolo allievo.

Nel comma 5 il testo di legge rivolge una particolare attenzione agli studenti con disabilità e tutto ciò non potrà mai trovare corrispondenza tra il voto in decimi ed il giudizio effettivo delle prestazioni.

Nella prassi applicativa dell’introduzione del voto al posto del giudizio risulta quanto mai indispensabile che tra i docenti si ricerchi una linea convergente ed unitaria di corrispondenza tra il voto da assegnare e la competenza corrispondente  secondo la classe e i livelli degli studenti.

La specificità della programmazione che si adatta e si adegua al contesto sociale e culturale del territorio in cui la scuola opera, porterà certamente una diversa interpretazione della corrispondenza voto-giudizio, ma ciò non è una novità e non si potrà pretendere una rigorosa omologazione. Tendere ai livelli di maggiore competenza resta una sfida ed un ideale verso cui tendere con costante impegno, ricercando e adottando tutte le strategie opportune e necessarie per una scuola di qualità

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