Direzione didattica di Pavone Canavese

NUOVO CORSO: materiali e documenti della politica scolastica della legislatura attuale


21.11.2008

Dopo la legge 169: voti numerici e valutazione

di Pasquale D'Avolio

 

1. Le “novità” della L. 169

 

“Dall'anno scolastcio  2008/2009,  nella  scuola  primaria  la valutazione  periodica  ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la  certificazione  delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno…….

Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la  valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni  e  la  certificazione  delle  competenze da essi acquisite è nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi”.

Così recita l’art. 2 della L. 169 (ex Decreto 137). Nulla di nuovo per le Superiori, salvo la questione del voto di condotta


Attendiamo naturalmente il Regolamento che stabilirà il “
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti” e le “eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo”, perché di punti oscuri in effetti nel Decreto, soprattutto a proposito delle elementari, non mancano: il “giudizio analitico sul livello di maturazione globale” (si noti l’ossimoro!) come verrà “illustrato”? L’unanimità cosa significa in caso di maestro “unico”? Chi deciderà: l’”équipe pedagogica” o il Consiglio di interclasse, come era precedentemente alla L. 53? Ma esisterà il Consiglio di interclasse? Per non parlare delle “competenze” certificate con numeri!!

Non intendo soffermarmi su questi aspetti, in attesa del Regolamento: l’unica cosa chiara è che sulla pagella non compariranno più gli aggettivi (non suff., suff, buono, distinto e ottimo) bensì i numeri. A parte il “non sufficiente” che potrà dilatarsi all’indietro (fino zero?), per gli altri è ormai consuetudine sia per i genitori che per i docenti che gli aggettivi corrispondevano ai voti dal 6 all’insù.

 

Ma veniamo agli altri ordini di scuola. E’ proprio vero che cambia la “valutazione”?

Il punto, a parere del sottoscritto è che con la L. 169 arriva a conclusione un percorso, iniziato da Berlinguer, di arretramento rispetto alla “scheda di valutazione” inaugurata con la L. 517 e siamo risospinti all’indietro agli anni 70 et antea. Perché, è inutile nasconderselo, la prima breccia era stata aperta con il passaggio dalla scheda approntata negli anni 80 (con gli indicatori disciplinari e i livelli “letterali” per ogni disciplina) alla scarna scheda del '96, che aveva interrotto la ricerca sui metodi e gli strumenti di una valutazione non semplicemente “sommativi” nella scuola dell’obbligo..
E dire che in quegli anni in molti Istituti superiori, tra cui quello da me diretto, dove vigeva e vige il semplice voto numerico su registri e pagelle, si incominciavano a studiare e applicare sperimentalmente registri e schede valutative di tipo nuovo, sul modello della scuola dell’obbligo, da affiancare alla canonica pagella.

Per non parlare dell’intenso dibattito sulla “valutazione” originatasi negli anni della Moratti con la proposta di Bertagna sul “portfolio”. La componente più avanzata (?) sul piano pedagogico-didattico del mondo della Scuola ( e i Sindacati in primis) bollò quella proposta come negativa e inattuabile: eppure si andava “oltre” la stessa valutazione intesa come semplice certificazione di “traguardi” e si prefigurava un modello valutativo di tipo “narrativo”. Tra il portfolio e il semplice ritorno al voto numerico il balzo è davvero enorme. Meraviglia non sentire  la voce di Bertagna in questo momento, o almeno a me non è nota.

Ma chi plaude a questa svolta “radicale” (e la maggioranza dei docenti purtroppo, bisogna riconoscerlo, alla fin fine è tra i sostenitori) credo che abbia inteso il messaggio in maniera estremamente sbrigativa. Il messaggio indubbiamente è “liquidatorio” e frutto di quel “pensiero sbrigativo” su cui si è soffermato intelligentemente M. Serra su Repubblica di qualche tempo fa. Ai fini pratici, guardando alla attività dei docenti nei prossimi scrutini, vorrei soffermarmi proprio sui compiti e i doveri connessi alla valutazione.

L’idea abbastanza diffusa è che i docenti saranno finalmente sgravati da incombenze impropriamente definite  di tipo burocratico, ma che a mio parere sono indispensabili ai fini di una “corretta” valutazione, anche a seguito della L. 169.

Senza richiamare le argomentazioni di carattere pedagogico e didattico a favore della “scheda”, penso siano da sottolineare alcuni punti di carattere generale sui quali non si può non riflettere.

 

2. Come si attribuiscono i voti?

 

L’attribuzione di un voto (numerico o altro) rientra tra gli atti “discrezionali” del docente e non è sindacabile se non per difetto di forma. La “forma” fondamentale in questo caso è la

“motivazione”, come per ogni atto della Pubblica amministrazione: senza “motivazione” l’atto non è discrezionale, bensì arbitrario. Il R.D. 653 del 1925 (!) mai abrogato (1) , stabiliva all’art. 79 che “ I voti si assegnano …. in base a giudizio brevemente motivato (sott. mia), desunto da un congruo numero di interrogazione e di esercizi scritti, grafici o pratici …

Si è discusso a lungo su cosa si debba intendere con l’espressione “sulla base di….”: vuol dire che a ogni voto si debba accompagnare un giudizio, e come questo va espresso: verbalmente o riportato a verbale o attraverso una griglia valutativa deliberata dal Collegio docenti? “Normalmente” il voto in pagella corrisponde a una media aritmetica dei voti assegnati nel corso del quadrimestre e riportati sul registro. Ma basta solo questo?

Ancora: il voto, si dice, è “desunto”: desumere è una espressione un po’ generica, ma escluderebbe comunque l’idea di un semplice calcolo numerico.

 

Nelle scuole elementari l’O.M. 80/95 stabiliva espressamente che 3. “Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza  di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico

E allora? Che il voto debba essere accompagnato comunque da un “giudizio” mi pare indubitabile. Il giudizio va comunque espresso, anche se non è chiaro come. Che non sia la semplice media aritmetica dei voti riportati sul registro non è accettabile per una serie di ragioni che proverò a illustrare:

Da ciò appare evidente che ai docenti spetta non solo l’attribuzione di un voto numerico, ma anche la motivazione, specie in caso di non-promozione. Che questa “motivazione” sia indispensabile lo dichiarano innumerevoli sentenze dei TAR, i quali hanno più volte dichiarato illegittime delibere di non ammissione alle classi successive proprio per “difetto” o “incoerenza” nella motivazione.

E’ vero quindi che d’ora in poi la pagella non conterrà che voti numerici, ma l’importante è la che accanto alla pagella sia possibile risalire alla procedura di attribuzione di quel voto.

E’ quanto mai opportuno distinguere infatti le funzioni che assumono i diversi momenti e le diverse fasi di un processo di valutazione: dalla misurazione (o rilevazione di informazioni e dati) alla valutazione vera e propria, cioè all’interpretazione delle informazioni rilevate (e quindi all’attribuzione di un valore, sulla base di criteri predefiniti), alla comunicazione pubblica della valutazione. La nuova normativa innova (?) solo su quest’ultimo punto, ma non cancella i precedenti. La “comunicazione pubblica” è monca se non discende dai due momenti precedenti.

 

Il che significa in sostanza che non solo alla Scuola spetta l’obbligo di deliberare i criteri per la promozione, come recitano numerose O.M.in proposito, in particolare la n. 80/95,  ma che ogni docente dovrebbe definire i propri criteri di valutazione nel proprio documento di programmazione (v. DPCM del giugno 1995 “Carta dei servizi”)  

Inoltre, come è noto, l’O.M. 92 sui corsi di recupero richiama espressamente l’obbligo da parte delle Scuole in sede di scrutinio di “procedere a una analisi attenta …. della natura delle difficoltà (evidenz.  mia)  rilevate nell’apprendimento delle varie discipline” (art.4 comma 2) .Giova ancora riportare quanto recita l’art. 5 della stessa ordinanza a proposito della valutazione dei corsi: “I giudizi espressi al termine delle verifiche, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente”. Come si vede, non basta assegnare un voto!

 

 

3. Una “buona” valutazione

 

Fin qui gli aspetti giuridici. Resta inteso che una valutazione “corretta” e “trasparente” (aggiungerei “buona”) abbisogna di ulteriori elementi di cui le Scuole autonomamente dovrebbero farsi carico: tabella di corrispondenza voti-giudizi, elementi di valutazione (i “descrittori”), modalità e tempi delle verifiche. Aggiungo che i documenti in possesso dei docenti, in particolare i cosiddetti registri personali, potrebbero 8° mio parere dovrebbero)  essere costruiti in maniera tale da esplicitare, attraverso una legenda, per ogni verifica orale gli elementi presi in considerazione per l’attribuzione di un singolo voto; e comunque nessuna norma impedisce alle Scuole ( o al singolo docente) di esplicitare attraverso una scheda “aggiuntiva” (che a me pare utile e direi indispensabile) il “significato” di un voto numerico e le sue “componenti”. Non dimentichiamo che per esempio almeno nei compiti scritti è richiesto, oltre al voto finale, un breve giudizio sintetico costruito in maniera esplicita o con riferimento a griglie precostituite, possibilmente note agli alunni preventivamente.

In conclusione la “questione” valutazione resta aperta e non viene “tagliata con l’accetta” a patto che i docenti la sentano come uno dei punti essenziali dell’impegno proprio impegno pedagogico e didattico

 

 

nota

Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 78 e all'art. 79 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653,

sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049. (Ordinanza Ministeriale 9 marzo 1995, n. 80)

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