Direzione didattica di Pavone Canavese

La valutazione dopo la legge 169

05.01.2009
 

Regolamento sulla valutazione ed alunni non italiani
di Aluisi Tosolini

In questa rubrica sono stati pubblicati molti interessanti e condivisibili commenti sulla bozza di regolamento sulla valutazione.
Un aspetto, tuttavia, non mi pare essere stato toccato con la necessaria attenzione. E si tratta di un punto di particolare importanza poiché da un lato tocca una porzione “debole” degli studenti e dall’altro si interseca con il dibattito sulle modalità di gestione, da parte del sistema formativo, degli studenti non italiani di recente ingresso.

L’art. 11 del regolamento affronta proprio questo nodo.

Nel primo comma viene ribadito il diritto all’istruzione per i minori ed il loro essere soggetti all’obbligo scolastico a prescindere dal fatto di essere regolarmente o no presenti in Italia. Si cita, al riguardo, l’art. 45 del DPR 394/1999.
Il secondo comma si interessa invece degli alunni che si trovano nel primo anno di scolarizzazione in Italia.  Per essi si sottolinea che “la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione, soprattutto nella conoscenza della lingua italiana, e considera il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento”.
Si tratta di indicazioni sagge che riprendono quanto più volte ripetuto anche nelle ultime ordinanze sugli esami di licenza di scuola secondaria di I grado. In sostanza la valutazione, per gli studenti neo arrivati, deve tener conto soprattutto del livello di partenza e del percorso compiuto nell’apprendimento della lingua italiana.
Ma sono i commi 3 e 4 quelli che presentano significative novità:

Leggiamoli integralmente
 

3. Gli alunni di lingua nativa non italiana non scolarizzati all’interno del sistema nazionale di istruzione che, pur non disponendo di titolo di studio riconosciuto equipollente alla licenza di scuola secondaria di I grado, abbiano una documentata scolarizzazione pregressa nel paese di provenienza di almeno otto anni e richiedano l’iscrizione ad istituti di istruzione secondaria di II grado devono sostenere preliminarmente l’accertamento di competenza linguistica italiana che attesti il raggiungimento almeno del livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa.

4. La verifica di competenza linguistica di cui al precedente comma è eseguita da docenti dell’istituto scolastico cui l’alunno intende accedere, appositamente incaricati dal dirigente scolastico.

 

Un labirinto?

Leggo e rileggo ma non riesco a capire. Provo a riassumere: il comma si applica a studenti neo arrivati che

·         non hanno frequentato alcuna scuola italiana

·         hanno frequentato per almeno otto anni  le scuole del paese di origine

·         non sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente alla licenza media

·         chiedono di iscriversi alla scuola superiore

Un caso, in verità, abbastanza frequente e già ora di difficile soluzione. Infatti la normativa vigente richiede,  per poter iscriversi alla scuola superiore, il possesso della licenza di scuola media (art. 1 comma 12 del decreto legislativo 226/2005). 
In sintesi: chi arriva in Italia a 15 anni dovrebbe, per stare all’art. 45 del DPR  394/99 ed a tutta la normativa correlata,  iscriversi alla classe di scuola superiore corrispondente all’età (ad esempio in prima o in seconda superiore), ma…. per iscriversi alle superiori dovrebbe avere superato l’esame conclusivo della scuola secondaria di I grado (..che ovviamente non ha frequentato…non essendo in Italia).
Insomma, un vicolo cieco, un paradosso: non può iscriversi alle superiori e non ha più l’età per andare alle medie.

Negli anni scorsi, prima che l’obbligo scolastico fosse portato a 16 anni, molte scuole superiori hanno tentato di risolvere  il problema iscrivendo gli studenti in prima e contemporaneamente attivando un parallelo percorso  di alfabetizzazione con un Centro Territoriale per la formazione degli adulti che si concludeva con l’esame di licenza. Al riguardo, almeno in Emilia Romagna, era stato attivato un apposito accordo tra Assessorato Regionale e Ufficio scolastico Regionale.
Ma, ora che l’iscrizione ai centri territoriali non è possibile se non avendo superato i 16 anni, tutto si fa più complicato.

Cercando una via d’uscita….?

 E il comma 3 dell’art. 11 del regolamento sulla valutazione aggiunge complicazione a complicazione. Dalla sua lettura sembra infatti che per iscriversi alle scuole superiori  un 15enne neo arrivato può anche non avere la licenza media: basta che dimostri di conoscere la lingua italiana al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa.

Si creano così due nuove questioni:
a) è davvero possibile iscriversi e frequentare una scuola superiore senza la licenza media?  E in base a che cosa il comma 12 dell’art. 1 del Decreto Legislativo 226/05 non avrebbe più valore?
b) se lo studente non supera la prova di italiano che fine fa? Va alle scuole secondarie di I grado pur avendo un età anagrafica superiore? O rimane in un limbo a studiare italiano sino a che non raggiunge il livello A1? E questo limbo da chi è organizzato,  e come,  visto che comunque lo studente 15enne è in obbligo scolastico e quindi DEVE frequentare una qualche scuola…

A queste domande pare far riferimento anche la relazione di minoranza al Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione che al riguardo paventa l’introduzione in “via surrettizia quelle classi ponte di cui molto si è discusso recentemente”.
Comunque la si veda il problema rimane: se il regolamento sulla valutazione fosse emanato così come attualmente è, creerebbe non pochi problemi alle scuole superiori nell’integrazione ed accoglienza di alunni 14/16enni non italiani neo arrivati.

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