19.10.2013
I punti oscuri del registro
elettronico
di Michele Santoro
Con l'adozione del registro
on line, reso obbligatorio dal decreto legge n. 95/2012 convertito dalla
legge n. 135/2012
(art. 7 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri; comma 27-32), il registro personale del docente dovrebbe
perdere la sua funzione e quindi diventare obsoleto alla luce delle diverse
disposizioni che, sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l’uso della
documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione. (nota
MIUR n.1682/2012).
È opportuno richiamare qual è, al momento, la funzione del, registro
personale del docente, cioè quella di costituire un promemoria per il
docente delle attività svolte nell'anno scolastico e dei processi di
maturazione degli alunni, non è atto che si inserisce in modo essenziale
nella formazione dello scrutinio (che potrà svolgersi pur in mancanza di
tale atto o in caso di scorretta tenuta) e pertanto non può essere
considerato un atto pubblico ai fini della legge penale.
La
sentenza della Corte
di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999 si esprime
sula valenza giuridica del registro personale del professore e afferma che
esso non può essere considerato atto pubblico, testualmente recita:
"Il giornale del professore, contrariamente al registro di classe, non può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 476 c.p..
Nel testo della sentenza sono messi a confronto il registro di classe con quello personale del docente:
- ...il registro di classe
è in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica sia nel caso di
scuole statali che di quelle legalmente riconosciute o pareggiate ed ha
tutti i requisiti dell'atto pubblico, in quanto posto in essere dal pubblico
ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire
la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed
obblighi attraverso la quotidiana documentazione della presenza (Cass.
4 febbraio 1997 n. 790). Esso fu istituito nel 1924 dal RD n.
965, contrariamente al giornale del professore e
successivamente venne meglio disciplinato da altre norme legislative e
regolamentari.
Esso raccoglie i
dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso
giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di
comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell'azione
complessiva svolta nel corso dell'anno scolastico. Ben diversa è la natura e
la funzione del giornale del professore, che, è bene ricordarlo, non fu
ritenuto essenziale alla attività di insegnamento, tanto è vero che non fu
istituito con il RD
965/24 citato, ma soltanto con disposizioni successive.
- … Ed in effetti
il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha conservato
questo carattere di non essenzialità, prima sottolineato dal momento che
tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica - presenze, compiti
assegnati, atti di indisciplina degli alunni - vanno annotati sul registro
di classe e non su quello del professore. Esso è stato introdotto
principalmente per una esigenza di controllo burocratico sulla attività
dell'insegnante e non come strumento utile alla attività didattica.
Strumento di controllo, peraltro, formale ed insufficiente dal momento che
il giornale può essere compilato con estrema cura ma l'attività
dell'insegnante può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo
quantitativo che qualitativo, mentre l'attività dell'insegnante può essere
giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro
incompleto.
La stessa circolare
n. 167 del 27 maggio 1993, che riproduce sul punto alcuni
documenti normativi precedenti ed in particolare la C.M.
252/78, punto cinque, chiariscono che è opportuno che tale
registro contenga "l'annotazione delle osservazioni sul processo di
apprendimento dell'alunno, in modo da consentire al docente di riferire in
modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione
di giudizi trimestrali" e finali. Va altresì notato che tali annotazioni e
valutazioni non vanno più riportate nelle schede, essendo mutato il sistema
di valutazione degli alunni.
…. il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo
essenziale nella formazione dell'atto amministrativo che è costituito dallo
crutinio, o meglio dai verbali di scrutinio. E ciò è tanto più vero se si
considera che il docente, per la scuola dell'obbligo è tenuto a formulare un
giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e non sulle singole
prove, cosicché l'annotazione più o meno completa riportata sul giornale del
professore in relazione alla singola prova non appare assolutamente
rilevante."
Di sopra ho riportato ampi
stralci della
sentenza della Corte
di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999 perché nel
testo sono evidenziati le funzioni e l'uso del registro personale del
docente.
Il comma 31 dell'articolo 7 del decreto legge n. 95/2012 (“Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica”) dispone che i docenti
adottino registri on line e inviino le comunicazioni agli alunni e alle
famiglie in formato elettronico, a decorrere dall'a.s. 2012/13. Nel testo
del decreto si parla genericamente di registri, senza distinguere tra
registro di classe che è anche atto pubblico e registro personale del
docente che non ha alcuna valenza giuridica.
Già in questo aspetto si rileva una superficialità nella disposizione del
legislatore; inoltre dobbiamo considerare che spetterebbe al collegio dei
docenti indicare quale supporto cartaceo sia il più adatto per
l'organizzazione didattica (competenze del collegio previste dall'articolo7
del T.U. Della scuola (D.lgs 297/94).
Ma c'è ancora un altro
aspetto da considerare: il registro elettronico rischia di essere
illegittimo senza l'intervento del Garante per la Privacy
L’art. 7 (commi 27 e 32) del DL 95/2012 dispone l'obbligatorietà di pagelle
e di registri on line, a decorrere dal 2012/2013.
Il comma 27, però, afferma:
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (n. 135 del 7
agosto 2012) di conversione del presente decreto un Piano per la
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione,
università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del
personale, studenti e famiglie. S
Quello che è certo è che ad
oggi ben al di là dei 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il Piano
di dematerializzazione non è stato ancora predisposto.
C'è stata nel frattempo solo la nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg. Uff. n.
1682/ U del 3 ottobre 2012 che in sostanza, pur essendo questa fonte
normativa di terzo rango, prorogava l'applicazione della considerata
normativa rendendo dunque, con riferimento al registro elettronico,
facoltativo il suo utilizzo.
Pertanto il termine come indicato dal decreto legge 95/2012 non è più da
considerarsi perentorio, ma ordinatorio, dunque nessun obbligo sussiste per
le scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a quando non verrà
realizzato il piano di dematerializzazione da parte del MIUR:
· un piano che dovrà essere approvato dal Garante per la Privacy che così scrive nella sua guida intitolata: “La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare” : “Iscrizione e registri on line, pagella elettronica. In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati”.
Tirando le conclusioni si può desumere da quanto detto prima che:- sia in tema di registri on line che di pagelle on line tutte le scuole che hanno deciso di provvedere a tale dotazione dovrebbero richiedere il parere consultivo del Garante per venire a conoscenza se la normativa in tema di privacy sia stata rispettata o meno, in caso contrario si corre il rischio di diffide e sanzioni da parte della stessa Autorità.
- fino a quando il MIUR non provvederà alla realizzazione del citato piano di dematerializzazione non c'è alcun obbligo per le scuole; quindi si può ancora mettere in discussione l'introduzione di tali dispositivi, facendo in modo che sia il collegio dei docenti a deliberare sul tema.