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SCUOLA OGGI: Documenti e interventi sulla  politica scolastica della XVII legislatura

19.10.2013

I punti oscuri del registro elettronico
di Michele Santoro

Con l'adozione del registro on line, reso obbligatorio dal decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 (art. 7 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; comma 27-32), il registro personale del docente dovrebbe perdere la sua funzione e quindi diventare obsoleto alla luce delle diverse disposizioni che, sostanzialmente, mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione. (nota MIUR n.1682/2012).
È opportuno richiamare qual è, al momento, la funzione del, registro personale del docente, cioè quella di costituire un promemoria per il docente delle attività svolte nell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, non è atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dello scrutinio (che potrà svolgersi pur in mancanza di tale atto o in caso di scorretta tenuta) e pertanto non può essere considerato un atto pubblico ai fini della legge penale.

La sentenza della Corte di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999 si esprime sula valenza giuridica del registro personale del professore e afferma che esso non può essere considerato atto pubblico, testualmente recita:

"Il giornale del professore, contrariamente al registro di classe, non può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 476 c.p..

Nel testo della sentenza sono messi a confronto il registro di classe con quello personale del docente:

- ...il registro di classe è in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica sia nel caso di scuole statali che di quelle legalmente riconosciute o pareggiate ed ha tutti i requisiti dell'atto pubblico, in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana documentazione della presenza (Cass. 4 febbraio 1997 n. 790). Esso fu istituito nel 1924 dal RD n. 965, contrariamente al giornale del professore e successivamente venne meglio disciplinato da altre norme legislative e regolamentari.
Esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell'azione complessiva svolta nel corso dell'anno scolastico. Ben diversa è la natura e la funzione del giornale del professore, che, è bene ricordarlo, non fu ritenuto essenziale alla attività di insegnamento, tanto è vero che non fu istituito con il RD 965/24 citato, ma soltanto con disposizioni successive.
- … Ed in effetti il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha conservato questo carattere di non essenzialità, prima sottolineato dal momento che tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica - presenze, compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni - vanno annotati sul registro di classe e non su quello del professore. Esso è stato introdotto principalmente per una esigenza di controllo burocratico sulla attività dell'insegnante e non come strumento utile alla attività didattica. Strumento di controllo, peraltro, formale ed insufficiente dal momento che il giornale può essere compilato con estrema cura ma l'attività dell'insegnante può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, mentre l'attività dell'insegnante può essere giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto.
La stessa 
circolare n. 167 del 27 maggio 1993, che riproduce sul punto alcuni documenti normativi precedenti ed in particolare la C.M. 252/78, punto cinque, chiariscono che è opportuno che tale registro contenga "l'annotazione delle osservazioni sul processo di apprendimento dell'alunno, in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione di giudizi trimestrali" e finali. Va altresì notato che tali annotazioni e valutazioni non vanno più riportate nelle schede, essendo mutato il sistema di valutazione degli alunni.
. il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dell'atto amministrativo che è costituito dallo crutinio, o meglio dai verbali di scrutinio. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell'obbligo è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e non sulle singole prove, cosicché l'annotazione più o meno completa riportata sul giornale del professore in relazione alla singola prova non appare assolutamente rilevante."

Di sopra ho riportato ampi stralci della sentenza della Corte di Cassazione SEZ. V PENALE – n. 3004 del 05/03/1999  perché nel testo sono evidenziati le funzioni e l'uso del registro personale del docente.
Il comma 31 dell'articolo 7 del decreto legge n. 95/2012 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”) dispone che i docenti adottino registri on line e inviino le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico, a decorrere dall'a.s. 2012/13. Nel testo del decreto si parla genericamente di registri, senza distinguere tra registro di classe che è anche atto pubblico e registro personale del docente che non ha alcuna valenza giuridica.
Già in questo aspetto si rileva una superficialità nella disposizione del legislatore; inoltre dobbiamo considerare che spetterebbe al collegio dei docenti indicare quale supporto cartaceo sia il più adatto per l'organizzazione didattica (competenze del collegio previste dall'articolo7 del T.U. Della scuola (D.lgs 297/94).

Ma c'è ancora un altro aspetto da considerare: il registro elettronico rischia di essere illegittimo senza l'intervento del Garante per la Privacy
L’art. 7 (commi 27 e 32) del DL 95/2012 dispone l'obbligatorietà di pagelle e di registri on line, a decorrere dal 2012/2013.
Il comma 27, però, afferma:
 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (n. 135 del 7 agosto 2012) di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. S

Quello che è certo è che ad oggi ben al di là dei 60 giorni dall'entrata in vigore della legge il Piano di dematerializzazione non è stato ancora predisposto.
C'è stata nel frattempo solo la nota ministeriale Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U del 3 ottobre 2012 che in sostanza, pur essendo questa fonte normativa di terzo rango, prorogava l'applicazione della considerata normativa rendendo dunque, con riferimento al registro elettronico, facoltativo il suo utilizzo.

Pertanto il termine come indicato dal decreto legge 95/2012 non è più da considerarsi perentorio, ma ordinatorio, dunque nessun obbligo sussiste per le scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a quando non verrà realizzato il piano di dematerializzazione da parte del MIUR:

·         un piano che dovrà essere approvato dal Garante per la Privacy che così scrive nella sua guida intitolata: “La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare” : “Iscrizione e registri on line, pagella elettronica. In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati”.

Tirando le conclusioni si può desumere da quanto detto prima che:
  • sia in tema di registri on line che di pagelle on line tutte le scuole che hanno deciso di provvedere a tale dotazione dovrebbero richiedere il parere consultivo del Garante per venire a conoscenza se la normativa in tema di privacy sia stata rispettata o meno, in caso contrario si corre il rischio di diffide e sanzioni da parte della stessa Autorità.
  • fino a quando il MIUR non provvederà alla realizzazione del citato piano di dematerializzazione non c'è alcun obbligo per le scuole; quindi si può ancora mettere in discussione l'introduzione di tali dispositivi, facendo in modo che sia il collegio dei docenti a deliberare sul tema.

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