Articolo 114

La Repubblica č costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Cittā metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Cittā metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princėpi fissati dalla Costituzione.

Roma č la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

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