(24.08.99)
Decreto
legislativo n. 233 del 30 giugno 1999
Il Presidente della Repubblica
emana
il seguente decreto legislativo
Art. 1
(Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale)
1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali
disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e
locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti
interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
Art. 2
(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)
1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di
garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico
scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di
sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su
proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione
e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui
risultati formano oggetto di relazione al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da 36 componenti. Di
tali componenti:
6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della
Provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente,
da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n.405, come modificato dal Decreto legislativo
24 luglio 1996 n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto dellle due
province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui
all'art. 2, comma 2, lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'Istruzione artistica superiore il Consiglio è
integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio
presso le Accademie, i Conservatori e gli Istituti superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di ministro o di
sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del Consiglio
superiore della pubblica istruzione. 1 membri del Consiglio superiore non sono
rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia
stato eletto nel Consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la
durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi
l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti
retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
9.Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i terinini e
le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale
delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei
componenti del Consiglio.
Art. 3
(Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)
1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica
cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale partecipano
pariteticamente componenti eletti e nominati.
3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il
proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di
svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di
presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli
affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato
dall'assemblea generale.
4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si
riunisce in assemblea ogniqualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei
suoi componenti.
5. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni
dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un
termine diverso, che non può, comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il
termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può
prescindere dal parere.
6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della
consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal l'Amministrazione della pubblica
istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare al
lavori del Consiglio usufruisce, nel casi di legge, del trattamento di missione.
7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla
quale è preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.
Art. 4
(Consigli regionali dell'istruzione)
1. E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale
dell'amministrazione della ubblica istruzione, il Consiglio regionale dell'istruzione. Il
Consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
all'Amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di
distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione
professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare
riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità
del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto
2. Il Consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti
relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il
parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento.
3. Il Consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da
componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli
scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate,
panificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti
designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in
rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo
tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. E' garantita
la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di
istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del Consiglio è istituita un'apposita sezione, della quale fanno
parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal Consiglio in assemblea generale sono valide se è
presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono
resi nel terrnine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente
dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a
quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente,
si può prescindere dal parere.
8. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un
regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la
composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente
dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una
segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella Regione Friuli-Venezia
è istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di
insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole
statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici
locali, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 .
11. I tennini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali
sono stabiliti con l'Ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.
Art. 5
(Consigli scolastici locali)
1. I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli
scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle
articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le Regioni e
gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Consigli possono avere sede presso gli
uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee
strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria.
2. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze
consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle
istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia,
all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla
circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole,
all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione
permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione,
all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio,
all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni
fornativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai
giovani
3. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della
consulenza dei consigli scolastici locali.
4. Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle
istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma 5, da due
rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio nelle medesime
scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da tre
rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all'atto della elezione degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche, da tre rappresentanti degli studenti
designati dalle Consulte provinciali degli studenti competenti per territorio e da cinque
rappresentanti designati dagli enti Locali, di cui almeno due designati dalla provincia e
da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori. Del Consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio
scolastico periferico competente, che può delegare un funzionario, un dirigente
scolastico o un docente.
5. Il numero complessivo dei componenti eletti nel consigli scolastici locali è
determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente,
amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando
il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. E'
garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun
grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
6. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito sono
presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati con due rappresentanti
del personale delle predette scuole statali; con un rappresentante del personale delle
predette scuole pareggiate parificate e legalmente riconosciute; con un rappresentante dei
genitori degli alunni e con un rappresentante degli studenti delle predette scuole.
7. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti
8. Il Consiglio, all'atto del suo insediamento adotta un regolamento di
organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il funzionamento di una giunta
esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica.
9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare
urgenza il dirigente dell'ufficio periferico può assegnare un terrnine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal
dirigente, si può prescindere dal parere.
10. Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza,
ivi compreso lo scioglimento dei consigli scolastici locali a norma dell'articolo 139,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Comuni provvedono per
i Consigli il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale
e le Province per i Consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio di più
comuni.
11. Le modalità di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono
disciplinate dall'Ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono
direttamente a disciplinare l'elezione e la designazione dei propri rappresentanti. Nel
caso in cui più enti locali partecipino allo stesso consiglio locale, i rappresentanti da
loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche esistenti
nell'ambito territoriale di competenza del consiglio stesso.
Art. 6
(Organi collegiali d'interesse degli enti locali)
1. Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e di attuazione)
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli
scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento
degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.
2. Con effetto 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei Capi II, III e IV,
titolo 1 della Parte 1 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori
disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella quali si
faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali
incompatibili col presente decreto legislativo.
3. Entro la data di cui al comma 2 sono costituiti nuovi organi collegiali locali e
regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al
presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello
stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione, procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al
fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e
composizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Circolare
Ministeriale n. 195 del 4 agosto 1999
Elezioni degli organi collegiali della
scuola
e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali
anno scolastico 1999/2000.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per lo svolgimento delle elezioni scolastiche per l'anno 1999/2000.
Con decreto legislativo n. 233 del 30.6.1999,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22.7.1999, sono stati riformati gli organi
collegiali della scuola a livello territoriale, con l'istituzione di nuovi organismi in
sostituzione di quelli attualmente esistenti. Detto atto normativo stabilisce, con
disposizione transitoria, che fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali
territoriali restano in carica il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
Consigli scolastici provinciali e i Consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, non si precederà al rinnovo dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli
scolastici distrettuali, il cui funzionamento viene prorogato in virtù della citata
norma.
Dovranno essere indette, viceversa, le elezioni sia per il rinnovo dei
consigli di circolo-istituto in scadenza nel corrente anno, sia per la prima costituzione
degli stessi nelle scuole di nuova istituzione, nonché le eventuali elezioni suppletive
di tutti gli organi collegiali di durata triennale.
Si fa riferimento, a tale proposito, alle norme sulla procedura elettorale contenute nelle
OO.MM. permanenti nn. 215, 216 e 217 del 15.7.1991, modificate ed integrate con le OO.MM.
nn. 98, 293 e 277, rispettivamente del 7.4.1992, del 24.6.1996 e del 17.6.1998, e
nell'O.M. n. 267 del 4.8.1995 relativamente agli istituti comprensivi.
Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità che, in
applicazione di quanto disposto dall'art. 3 dell'O.M. n. 277/98, vengano indette le
elezioni del consiglio d'istituto nelle scuole di nuova istituzione, comprese quelle
derivanti da provvedimenti di unificazione adottati ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6 del
D.P.R. 18.6.1998, n. 233. In tali casi, fino all'insediamento del consiglio d'istituto, i
Provveditorati agli studi nomineranno il commissario per l'amministrazione straordinaria
di cui all'art. 9 del D.I. 28.5.1975.
Anche per questa tornata elettorale, come già avvenuto nei decorsi anni, i Provveditorati
agli studi sono delegati a fissare autonomamente la data delle votazioni, in un giorno non
lavorativo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore
13.30, non oltre il termine di domenica 7 e lunedì 8 novembre 1999.
Entro il 2 novembre 1999 (cadendo il 31 ottobre in giorno festivo),
inoltre, dovranno svolgersi le annuali elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe, interclasse ed intersezione, e dei rappresentanti degli studenti delle
scuole secondarie superiori nei consigli di classe e nei consigli d'istituto, a norma
degli artt. 21, 22 e 23 dell'O.M. n. 215/91.
In applicazione del I° comma dell'art. 5 del D.P.R. 9.4.1999, n. 156 (che ha modificato
l'art. 6 del D.P.R. 10.10.1996, n. 567), a partire da questa tornata elettorale la
componente degli studenti è chiamata ad eleggere anche due propri rappresentanti per
ciascuna scuola o istituto nella consulta provinciale degli studenti. L'elezione di detti
rappresentanti avrà luogo entro lo stesso termine e con le medesime modalità stabilite
per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. E' appena il
caso di ricordare che, dovendosi eleggere due rappresentati per ciascuna scuola o
istituto, ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
In considerazione sia della rilevanza di questa innovazione, che del breve tempo trascorso
dall'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 156/99, i Provveditorati agli studi sono
invitati ad intraprendere specifiche iniziative di informazione rivolte alle scuole
secondarie superiori, anche coinvolgendo allo scopo i presidenti e le consulte uscenti e,
ove presenti, le associazioni studentesche.
Inoltre, tenuto conto della valenza che la consulta degli studenti assume
nell'organizzazione scolastica, si rileva la necessità che essa sia costituita e
convocata entro il mese di ottobre. Conseguentemente, i Provveditorati agli studi vorranno
sensibilizzare i Capi d'istituto affinché le relative elezioni vengano espletate entro il
15 ottobre 1999 ed i nominativi degli eletti siano comunicati con ogni sollecitudine
all'Ufficio scolastico provinciale.