(26.09.2013)
Chi può convocare le assemblee sindacali ?
di Marco Barone
Un giorno qualunque una singola
RSU di una qualsiasi scuola chiede l'utilizzo dei locali scolastici in orario di
lavoro per lo svolgimento dell'assemblea. Questa RSU è di un sindacato non
rappresentativo ma eletta democraticamente dai lavoratori.
Nel 99% dei casi cosa accade?
O il sindacato rappresentativo provvede a diffidare immediatamente la Dirigenza
Scolastica rivendicando in toto di essere l'unico titolare esclusivo per
l'indizione del diritto di assemblea o in via subordinata tale diritto spetta
alla RSU congiuntamente, o la Dirigenza Scolastica semplicemente nega
l'autorizzazione.
Come è noto la Dirigenza
Scolastica rappresenta la delegazione di parte pubblica nella contrattazione
collettiva, dunque è chiaramente di parte, non imparziale, così come la stessa
ARAN, l'agenzia italiana che rappresenta legalmente la Pubblica Amministranzione
nella contrattazione collettiva è di parte.
E ciò non è cosa da poco conto, perché l'ARAN afferma (nota 27 maggio 2004 -
Prot. 4260) con atti che giuridicamente non hanno alcun valore vincolante,
che “ il diritto è in capo ai dipendenti che possono esercitarlo partecipando,
durante l'orario di lavoro, all'assemblea sindacale per un minimo di 10 ore
annue pro capite, limite che può essere aumentato dal CCNL, a cui si rinvia. Si
tratta quindi di un monte-ore annuo individuale spettante esclusivamente ai
lavoratori, che l'Amministrazione deve ridurre in base alla effettiva
partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali, sulla base della
rilevazione delle presenze che è di competenza dell'Amministrazione. L'assemblea
può essere indetta dalla RSU unitariamente intesa, dalle Organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative e dalle RSA della dirigenza. L'indizione
può avvenire singolarmente da ogni soggetto che ne ha la titolarità (ad esempio
dalla RSU o da una sola organizzazione) ovvero congiuntamente da più soggetti
(ad esempio da tutte le organizzazioni sindacali assieme ovvero dalle stesse o
parte di esse assieme alla RSU)”.
Ma come può l'ARAN che è parte trattante per la Pubblica Amministrazione
arrogarsi il diritto di decidere chi può godere di certe e date prerogative
sindacali? Stesso discorso vale per la Dirigenza Scolastica che non può, o
meglio non dovrebbe, esercitare alcuna ingerenza in tale ambito.
Lo Statuto dei Lavoratori deve essere considerato a parer mio come norma caratterizzata dal criterio di specialità e che dunque prevale su quelle di carattere generale anche se successive e che contrastano con questa nel nome del principio lex specialis derogat legi generali; lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, ed a conferma di ciò evidenzio l'articolo 40 dello Statuto dei Lavoratori, lì ove afferma che Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Ebbene all'articolo 17 si legge che È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
I comportamenti assunti dalla
Dirigenza Scolastica e dall'Aran possono essere intesi come comportamenti di
parte che sostengono le ragioni della Pubblica Amministrazione che vuole,con i
suoi orientamenti, relegato il diritto assembleare solo a favore di certe e date
organizzazioni sindacali?
Le norme contrattuali successive allo Statuto dei Lavoratori, gli accordi quadro
che ne sono derivati, violano quanto previsto dall'articolo 19 e 20 dello
Statuto dei Lavoratori, norma speciale, e sono accordi stipulati solo da alcune
organizzazioni sindacali che ovviamente nutrono una serie di interessi affinché
certi e dati diritti non possano trovare affermazione per tutte le
organizzazioni sindacali. Il limitare il diritto di assemblea reca un grave
pregiudizio alla democrazia sindacale che si riflette anche sulla libertà di
associazionismo, ciò perché i lavoratori vedendo che il diritto all'assemblea
sindacale non viene riconosciuto a tutte le organizzazioni sindacali che ne
hanno diritto, conseguentemente vedono lesi quei diritti ricollegati al libero
diritto di associarsi in un sindacato.
L'articolo 11 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo presenta tale libertà come una forma o un aspetto
speciale della libertà di associazione (arrêts Syndicat national de la police
belge c. Belgique, 27 octobre 1975, série A n. 19, pp. 17-18, § 38, et Syndicat
suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, 6 février 1976, série A n. 20,
pp. 14-15, § 39). I concetti per la difesa dei suoi interessi come citati
nell'articolo 11, trovano tutela all'interno della detta Convenzione che difende
la libertà del sindacato di tutelare gli interessi professionali degli aderenti
mediante l’azione collettiva.
La detta Convenzione è parte integrante del diritto comunitario ed ha
acquisito il primato sul diritto interno che contrasta con la detta Convenzione.
La Corte costituzionale , per esempio con la sentenza dell’8 giugno 1984 n. 170
(Granital) afferma in sostanza che il giudice deve assicurare
l’applicazione delle norme del diritto dell’Unione disapplicando direttamente,
senza necessità di alcun intervento della Corte costituzionale, disposizioni
interne in conflitto con le suddette norme. Sulla stessa linea di principio il
Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza del 2 marzo 2010 n. 1220/2010 od
il T.A.R. Lazio, Sezione II bis, con la sentenza del 18 maggio 2010 n. 11984.
La legge 4 agosto 1955 n. 848 ha ratificato la detta Convenzione ed emerge
l’ordine di esecuzione, che comporta il riconoscimento nel nostro ordinamento
dei diritti previsti nella Convenzione citata , ciò ha trovato conferma anche
con con le sentenze n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007 della Corte
Costituzionale che ha affermato che l’art. 117, 1° comma, impone al legislatore
italiano il limite del rispetto degli obblighi internazionali, conseguentemente
una legge ordinaria incompatibile con una disposizione della Convenzione
violerebbe lo stesso art. 117, 1° comma, e sarebbe incostituzionale.
Ma vi è di più.
La Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore
del trattato di Lisbona, ha acquisito lo stesso effetto giuridico vincolante dei
trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta
nel dicembre 2007. L'articolo 12 della citata Carta che è pressoché identico
all'articolo 11 della Convenzione, afferma : Ogni persona ha diritto alla
libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli,
segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di
ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
Dunque chi ha diritto a convocare l'assemblea sindacale nella scuola?
La giurisprudenza non è consolidata, però gli orientamenti positivi sono diversi
ed affermano che “Il CCNQ del 7 agosto 1998 e i contratti nazionali di lavoro
disciplinano, il primo in via generale e i secondi nella specificità di
comparto, le modalità di richiesta e di svolgimento dell'assemblea (cfr. in
particolare il CCNL della Scuola Ai sensi dell'art. 20 SL e dell'art. 5 dell'AI
20/12/93, il diritto di indire assemblee retribuite deve essere riconosciuto a
ciascuna singola componente della Rsu, e tale diritto non può essere limitato
neppure da regolamenti interni alla Rsu”(Trib. Milano 10/1/2003, Est.
Santosuosso, in D&L 2003, 307).
Oppure che Il singolo componente della Rsu è titolare del potere di convocazione delle assemblee ai sensi dell'art. 20 SL (Trib. Milano 16 ottobre 1999 (ord.), est. Atanasio, in D&L 2000, 112, n FRANCESCHINIS, Sui poteri del singolo Rsu. In senso conforme, v. Trib. Milano 9 dicembre 1999 (ord.), pres. ed est. Ruiz, in D&L 2000, 112; Trib. Milano 4/12/00, est. Vitali, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 916; Trib. Milano 14/3/2002, decr., Est. Gargiulo, in D&L 2002, 597). La giurisprudenza di merito ha ripetutamente statuito (v. ex plurimis Trib. Firenze15.12.2003, Trib. Milano 10.1.2003, Corte Appello Roma 13.9.2001) che la convocazione di assemblea ex art 20 Stat. Lav. è un diritto che spetta a ciascuna singola componente delle RSU e non deve necessariamente essere esercitato dall’organismo unitario nel suo complesso.
Oppure in merito all'utilizzo dei locali, il Tribunale di Pinerolo nella causa 282/01 R.G.L afferma che “il datore di lavoro non può opporsi a che le assemblee si tengano in luoghi della propria azienda che non coincidano (esattamente) con l’unità produttiva, soprattutto quando la scelta dei rappresentanti sindacali sia funzionale a consentire la contestuale partecipazione all’assemblea dei dipendenti appartenenti a diverse unità produttive che abbiano sede nel medesimo territorio. Una siffatta opposizione, fondata su una formalistica interpretazione del dato normativo che ne tradisce invece la ratio e non sorretta dalla necessità di tutelare alcun apprezzabile interesse, si traduce inevitabilmente, nella lesione gratuita di uno dei fondamentali diritti riconosciuti dallo Statuto per l’esercizio delle libertà sindacali nel luogo di lavoro (cfr., per questa più ampia accezione topografica dell’ambito d’operatività del diritto d’attività sindacale, l’art. 14 Stat. Lav.). L’illegittimità di questa lettura della disposizione di legge è stata altresì affermata, in modo netto, dal Supremo Collegio nelle non molte occasioni in cui si è pronunciato sulla questione (cfr. Cass., Sez., Lav.,17-5-1985 n. 3038 e, recentemente, e proprio in un caso relativo ad una pubblica amministrazione, molto simile a quello oggetto del presente giudizio, Cass., Sez. Lav. 17-5-2000 n. 6442).
Trattandosi, anche nel caso dell’individuazione del luogo dell’assemblea, di una prerogativa che trova il proprio fondamento direttamente nella norma imperativa di legge, non sarebbero comunque legittime pattuizioni contrattuali limitative. Nel caso di specie, peraltro, questo non è avvenuto. Le previsioni contrattuali, anzi, appaiono rispettose della ratio legis, nella misura in cui non circoscrivono necessariamente a locali del singolo istituto scolastico il luogo dove le assemblee possono svolgersi. L’art. 2 comma 1 del CCNLQ 7/8/1998 e l’art. 13 del CCNL del comparto scuola siglato il 15/2/2001 menzionano, genericamente, "idonei locali" concordatati con l’amministrazione, e il parere reso dall’ARAN nella nota n. 1299 del 30/1/2001 –che, peraltro, faceva riferimento al diverso tenore dell’allora vigente art. 13 del CCNL (il quale, addirittura, espressamente ammetteva lo svolgimento di assemblee "in locali scolastici concordati con il capo d’istituto o in altra sede") – utilizza la locuzione, generica, di "luogo di lavoro", con ciò escludendo (giustamente, ad avviso di questo giudice) che le assemblee in parola possano essere convocate in luoghi pubblici o privati che siano estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa e non pertinenti all’amministrazione di appartenenza, senza tuttavia richiedere che la riunione si tenga, per ciascun gruppo di lavoratori, nel proprio istituto scolastico”.
Ma con la sentenza della Corte
Costituzionale, n. 231 del 2013, le cose sono destinate a cambiare. Questa
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, 1° comma, dello
Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970, nella parte in cui "non prevede che
la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito
di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi
applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione
relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori
dell'azienda".
Ora, l'articolo 20 dello Statuto dei
Lavoratori afferma che i lavoratori hanno
diritto di riunirsi, nella unita' produttiva in cui prestano la loro opera,
fuori dell'orario di lavoro, nonche' durante l'orario di lavoro, nei limiti di
dieci ore annue, per le quali verra' corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le
riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi
- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell'unita' produttiva, con ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare,
previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha
costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalita' per
l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali.
Da una lettura incrociata con l'articolo 17, 19, 20, 40, dello Statuto dei
Lavoratori, con l'articolo 18, 21 e 39 della Costituzione Italia, con l'articolo
11 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo e l'articolo 12 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è certamente un
diritto sia della singola componente della RSU che della singola componente
della RSA che può ben costituirsi nell'ambito di associazioni sindacali che, pur
non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano
comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali
rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, convocare l'assemblea sindacale come
normata dall'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori.
Che il datore di lavoro essendo
non imparziale certamente non può esercitare alcuna ingerenza o diniego di
autorizzazione, stante anche il fatto che la negazione del diritto all'assemblea
comporta una chiara lesione del diritto di ogni persona di fondare sindacati
insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
A tal proposito è il caso di ricordare che chiunque può presentare una denuncia
alla Commissione Europea contro uno Stato membro per ogni provvedimento
(legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi imputabile a uno
Stato membro che considerano contrari ad una disposizione o un principio del
diritto comunitario.