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Art. 33 della legge
finanziaria:
per i dirigenti scolastici ci sono 200 miliardi
Legge finanziaria - art. 33 (rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della Scuola, č rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dallArt. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488.2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto Scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dellautonomia scolastica, lammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalitą della docenza, viene stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per lincremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dellArt. 8 della legge 3 maggio 1999, n.124.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, č stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata allincremento dei fondi per il trattamento accessorio, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento allanno 2000 per i dirigenti incaricati della titolaritą di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse vengono ripartite, con criteri perequativi, definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tra i fondi delle singole Amministrazioni. Per le analoghe finalitą, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dallArt. 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 č stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica.
5. Per il riconoscimento e lincentivazione della specificitą e onerositą dei compiti del personale dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 č stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dellimposta regionale sulle attivitą produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dallarticolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362.
7. Resta fermo quanto previsto dallarticolo, 19 comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
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