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(11.11.2000)
Mobilità dei dirigenti
scolastici
Una faccenda compilicata
Da Canio Franculli, dirigente scolastico presso l'Istituto
Comprensivo di Albano di Lucania riceviamo questo contributo che volentieri pubblichiamo.
Se dal 1° settembre 2000 la dirigenza scolastica è unica e non più ricollegabile al percorso didattico-educativo della scuola di appartenenza, alla luce anche dei lavori in corso sui requisiti e le prove d'esame per il nuovo concorso per la dirigenza scolastica,
si ritiene o meno
che non sia più valida la barriera d'accesso alle presidenze delle scuole superiori da parte dei dirigenti scolastici della scuola dell'obbligo ai quali l'art. 42 del C.I.N. del 31.8.1999 e l'art. 3 dell'O.M. sulla mobilità, n. 26 del 2.2.2000, barrava l'accesso limitandolo al possesso di abilitazione o di laurea che dava diritto ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori ?
Nella fattispecie, entrando nel merito, l'art.42 del C.I.N. del 31.8.99 al comma 1 recita: "Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per l'inquadramento nella dirigenza scolastica dei capi d'istituto (...) si prevede la mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo grado e istituti comprensivi e nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado" dando " precedenza al personale già titolare di istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta". Inoltre per il passaggio dall'una all'altra fascia viene richiesta:
In merito al punto 1) si osserva che una possibile logica alla base di tale norma può essere rintracciata nella necessità di garantire il possesso di laurea da parte di tutti i dirigenti della fascia della scuola dellobbligo; circostanza, questa, che registra direttori didattici in servizio privi di laurea, seppure percentualisticamente è oggi molto ridotto il loro numero.
In merito al punto 2) si osserva che, per quanto possa essere anche in questo caso ridotto il numero degli interessati, vi possano ancora essere in servizio laureati entrati nella scuola con lauree particolari , quali quella in giurisprudenza o in farmacia, divenuti quindi insegnanti di ruolo e successivamente aver superato il concorso direttivo.
Entrambe le tipologie di cui alle osservazioni dei punti 1) e 2) erano comunque incardinate in una logica, pre-esistente all'attuale evoluzione in materia, che voleva il capo d'istituto legato alla conoscenza specifica dei curricula educativo-didattici della scuola di appartenenza rispetto alla quale, non a caso, doveva godere di n. 5 anni di ruolo per poter poi accedere al rispettivo concorso direttivo. Tale logica è continuata ad essere la logica di riferimento nell'art. 42 del C.I.N. 31.8.99, ma solo per i capi d'istituto della scuola dell'obbligo.
L'art. 42 , non richiedendo ai presidi delle superiori alcun requisito didattico-culturale specificamente legato alla scuola dell'obbligo sembra, ma solo per questi presidi, volersi legare anticipatamente ad un'ipotesi di evoluzione della dirigenza scolastica sganciata dal didattico, subordinando i requisiti didattici a requisiti "manageriali" e riconoscendo questi ultimi solo ai presidi delle superiori.
Si può allora ipotizzare che il Ministero non abbia potuto estendere ai capi d'istituto della scuola dell'obbligo la logica della "managerialità" perché vi potevano essere, tra questi, direttori didattici privi di laurea.
Si presuppone che questa possa essere stata la causa principale dellesclusione automatica daccesso alle superiori da parte di questi capi distituto, essendo di difficile accettazione unaltra ipotesi: quella ricollegabile ad una valutazione che considera di tipo inferiore le doti di capacità e dimpegno della dirigenza impegnata nella conduzione di un istituto scolastico della fascia dellobbligo.
Tale ipotesi si scontra clamorosamente con tutta la letteratura occidentale in tema di dirigenza aziendale, sia pubblica che privata, a meno che non si faccia riferimento ad una concezione legata allimmaginario collettivo che divide la scuola in termini scalari, di tipo gerarchico, riconoscendo più importanza prima alle università e poi, a mano a mano a scalare, alle superiori ( con una differenza, anche tra questi istituti, di tipo scalare) fino a raggiungere la scuola primaria.
Se così è stato si ritiene che sia stata commessa una discriminazione nei riguardi dei direttori didattici perché se "managerialità" è sinonimo di efficienza nel raggiungere gli obiettivi istituzionali, non è stato riconosciuto proprio ai direttori didattici di essere stati tra i responsabili di quel riconoscimento ufficiale, nazionale ed europeo, che vuole la scuola elementare italiana una delle migliori in assoluto dell'Occidente. Come se tale ordine di scuola avesse potuto ottenere i lusinghieri risultati di qualità indipendentemente dall'apporto dei rispettivi capi d'istituto.
Se, dunque, il problema era legato per i dirigenti della scuola dellobbligo al possesso di laurea sarebbe bastato specificare che il passaggio dalla scuola di base alle superiori fosse stato espressamente legato a tale requisito, non andando così a discriminare una categoria, quella dei direttori didattici, che ha personale in servizio superiore ormai al 90% con tale titolo di studio.
Comunque sia, poiché la mobilità è un' istituto importante ai fini dell'assetto del sistema scuola nel territorio (assetto che non può essere avulso dal problema della stabilizzazione del personale che vi opera) in questa fase di attuazione di riforme legate sia al dimensionamento che alla stessa riforma dei cicli, si ritiene importante che venga garantita pari dignità di diritti alla dirigenza scolastica riconoscendola quale ruolo unico degli aventi diritto in quanto personale direttivo, eventualmente operando con dei limiti di piena mobilità da una fascia ad un'altra limitatamente al requisito del possesso di laurea.
E così come non viene indicata quale laurea deve avere un preside delle superiori per poter accedere alla scuola dellobbligo, così non può essere specificata la laurea dei dirigenti delle scuole elementari o della secondaria di 1°grado, non potendo penalizzare in particolare i direttori didattici che, avendo conseguito una laurea in Sociologia o in Psicologia, avrebbero pochissime possibilità di mobilità in territori non metropolitani o comunque non ampi abbastanza per avere istituti delle superiori dove si insegnano materie legate a tali lauree.
Considerato che la fase transitoria per l'inquadramento nella dirigenza scolastica dei capi d'istituto è stata ultimata col riconoscimento dal 1° settembre 2000 della dirigenza a tutti i capi d'istituto
si chiede
pertanto di prevedere, negli appositi comparti normativi sia del contratto della dirigenza che dell'ordinanza sulla mobilità per l'a.sc. 2001-2002 che venga eliminata la barriera oggi esistente di cui all'art.42 del C.I.N. 31.8.1999, integralmente recepita nell'art. 3 dell'O.M. n.26 del 2.2.2000, riguardante l'accesso alle superiori da parte dei dirigenti scolastici della fascia della scuola dell'obbligo riconoscendo a quest'ultimi, quale titolo sufficiente per l'accesso il solo possesso di laurea così come espressamente è già stato richiesto per i capi d'istituto delle superiori nella sopra-citata normativa.