Provveditorato agli Studi di Forlì
Documento
approvato dal Gruppo di lavoro interistituzionale
LINTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP E LE RISORSE DI
SOSTEGNO
le novità legislative del DM 331
La più recente evoluzione
del sistema scolastico è contrassegnata dallemanazione di
leggi che hanno notevoli conseguenze anche sul piano
dellintegrazione scolastica degli alunni con handicap. In
esse viene riconfermata la scelta dellinserimento degli
alunni handicappati (anche gravi) nella scuola comune, scelta che
trova un punto di riferimento ineludibile nella Legge quadro n.
104 del 5-2-1992.
Nel medesimo senso, pur con qualche cautela, si è espressa la
Camera dei Deputati al termine dell'indagine sullo stato
dellintegrazione in Italia (1997) e affermazioni simili
sono contenute nel Disegno di legge sul riordino dei cicli
(luglio 1997) e nella Bozza di Regolamento sullautonomia
organizzativa e didattica (marzo 1998).
E pur vero che persiste un quadro di diminuzione di risorse
destinate alla scuola, o meglio, di riduzione
"programmata" della quota di personale in servizio ( -
3% nel biennio 1998/2000 previsto dalla Legge 449 del 27-12-1997)
a fronte del perdurante calo demografico e nellottica di un
diverso impiego delle risorse. In altre parole, la diminuzione
degli organici viene "compensata" dallaumento di
risorse finanziarie destinate alla scuola (v. ad esempio, la
Legge 440/1997).
La dinamica degli organici
Tale orientamento produce
riflessi immediati anche nella quantità di personale di sostegno
utilizzabile. Le nuove modalità di conteggio (1 docente di
sostegno ogni 138 alunni) collegano lammontare degli
insegnanti allintera popolazione scolastica (di una
provincia) e non ai soli alunni con handicap, come in precedenza.
Inoltre, per la prima volta nel nostro ordinamento viene fissato
a priori un tetto (nazionale e provinciale) dei posti di
sostegno: si tratta delle tabelle allegate al D.M. n. 331 del
24-7-1998 (modalità per la formazione delle classi e degli
organici).
Anche le stesse deroghe al rapporto 1:138, pur previste dalla
legge, sono prefissate dal centro, dovendo rientrare nei tetti di
riduzione complessiva del personale di cui si è detto.
Il numero dei docenti di sostegno, in questo modo, viene
sostanzialmente "bloccato". Leventuale aumento
(in percentuale) della popolazione scolastica certificata con
handicap, non produce aumento di posti di sostegno, perché
questi sono rigidamente ancorati alla popolazione
"normale" (che è stabile, quando non in calo). Nel
caso specifico della provincia di Forlì, una minor quantità di
sostegno (-11 posti rispetto alla.s. 1997/98) dovrà
pertanto essere distribuita tra un maggior numero di alunni
certificati. Infatti la nuova normativa simula un assestamento
delle certificazioni sui dati storicamente rilevati e non
considera eventuali "impennate" (variamente
spiegabili).
Tab. 1
Situazione dellintegrazione scolastica nella
provincia di Forlì-Cesena
(anno 1998/99 e confronto con 1997/98)
Scuola | Popolazione | Posti sostegno consolidati | Alunni h. effettivi | Posti effettivi + deroghe | Differenza alunni posti | |
Materna | 4.482 | 31 | 57 | 28 | +6 | -1 |
Elementare | 12.881 | 101 | 257 | 121 | -3 | -9 |
Media | 8.499 | 92 | 255 | 115 | +15 | -5 |
Superiore | 14.907 | 36 | 77 | 36 | +2 | +2 |
Totale | 40.769 | 250 | 646 | 300 | +20 | -13 |
Fonte: Provveditorato Studi Forlì-Cesena (1998)
Diverse e legittime possono essere le interpretazioni di questa scelta del legislatore. Si consolida di fatto (con il ritocco del 3%) una quota di docenti di sostegno pari a quella fino ad oggi impiegato nellintegrazione, riconfermando un rapporto lievemente superiore a 1:2. E però già prevista una contrazione ulteriore di 16 posti per il 1999/2000. Aumenta tuttavia il numero del personale stabile di ruolo, con evidente beneficio soprattutto per la scuola elementare.
Lavvio dellautonomia
Tale operazione va
comunque inserita nel quadro dellavvio dellautonomia
(art. 21 della Legge 59/97 e primi regolamenti applicativi, come
il DM 251/98 sulla sperimentazione dellautonomia ed il DPR
233/98 su dimensionamento ed organici) che sposta lottica
dallautomatica assegnazione di risorse di organico alla sua
gestione più flessibile.
Lorganico funzionale, già operante nella scuola elementare
(v. CM 335/1998) ed in fase di estensione negli altri livelli
scolastici, supera una rigida distinzione di compiti tra i
docenti in servizio in una unità scolastica, in favore di una
più condivisa e funzionale distribuzione degli interventi dei
docenti, di cui ci si assume in prima persona la responsabilità
(ad esempio, nel decidere la consistenza di un organico di
plesso, o di un intervento di sostegno).
Questa nuova impostazione avrà conseguenze anche sul piano dei
rapporti tra docenti "curricolari" e docenti di
sostegno, che già oggi sono accomunati dalla medesima
contitolarità di classe.
Lautonomia scolastica, inoltre, accentua la richiesta di
una maggiore integrazione tra le diverse risorse (umane,
finanziarie, strumentali, di ricerca e motivazione), che andranno
comunque reperite. Le stesse scelte organizzative, come il
superamento del gruppo-classe di cui parla la L. 59/97, può
in certi casi - offrire nuove e diverse opportunità di
integrazione. Lautonomia, infine, implica la ricerca di un
positivo rapporto/alleanza con la comunità di riferimento e gli
enti locali.
Questi principi non sono nuovi nel caso dellintegrazione
degli handicappati, anzi sono stati alla base delle esperienze
più riuscite di integrazione.
Lattuale fase si presta dunque ad un ripensamento del
significato dellintegrazione e delle sue concrete modalità
di attuazione. Nel ripercorrerne i problemi essenziali ci siamo
avvalsi degli artt. 37-44 del D.M. 331/1998, con i quali si dà
attuazione alle novità in materia di organico per il sostegno
contenute nella Legge 449/97.
La certificazione di handicap
Appare necessario
"delimitare", per la.s. 1999/2000, con più
precisione larea dellhandicap certificabile, per
evitare che una impropria dilatazione delle certificazioni (ad
esempio, nel corso delle classi intermedie) possa, di fatto, far
venir meno le risorse nei casi di effettiva necessità. A tal
fine, dintesa con i responsabili delle Aziende Sanitarie
Locali, saranno adottate variazioni nelle tipologie di
classificazione degli handicap (in particolare per superare la
certificazione dovuta a soli ritardi nellapprendimento
scolastico).
Sarà pertanto necessario mettere allo studio forme di intervento
nei confronti degli alunni con difficoltà di apprendimento,
mediante una idonea riorganizzazione della didattica (ormai
consentita dallautonomia), senza escludere forme di
recupero in orario aggiuntivo, assistenza individuale allo
studio, percorsi personalizzati.
Assegnazione dei docenti di sostegno
Già ora
lassegnazione del personale docente di sostegno è
"sganciata" da una quantificazione delle ore di
"copertura" determinata dalla gravità della diagnosi
funzionale. Non spetta infatti alle ASL indicare le ore
necessarie di sostegno. Lattribuzione delle ore di sostegno
ai singoli alunni (o meglio, alle classi di riferimento) avviene
in sede di singola scuola, sulla base di una valutazione mirata
di tutte le condizioni operative (numerosità delle classi,
presenza di altri operatori, tempo scuola fruito, natura
dellhandicap, ecc.) e senza precostituire una sorta di
"diritto acquisito" a "n" ore di sostegno nel
corso degli anni.
Anzi, la più recente normativa in merito, lart. 41 del
D.M. 331/98, considera il criterio della "previsione
programmata della riduzione motivata dellimpiego
dellinsegnante di sostegno", quale indicatore di una
progressiva conquista di autonomia e di verifica positiva
dellintervento integratore. Tale punto andrà esplicitato
in primo luogo ai genitori dellalunno interessato.
Il Gruppo Handicap ha allo studio un diverso modello di richiesta
di organico di sostegno (per il 1999/2000), che consenta di
apprezzare linsieme di tutte queste variabili
nellassegnazione delle risorse alle scuole ed ai circoli.
Formazione delle classi
Come è noto, la Legge
449/97 ha abolito il tetto automatico del massimo di 20 alunni
per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap.
Questo, ovviamente, non significa che non si debba mirare a
contenere, quando possibile e ritenuto utile, il numero degli
alunni per classe, fino a scendere sotto i 20 in casi di
particolare necessità (come recita, da ultimo, lart. 10
del DM 331 cit., che pone però il vincolo delle "risorse
professionali disponibili".
Riduzione degli alunni, ore di sostegno, gravità
dellhandicap, presenza di altri operatori sono elementi da
considerare ormai in termini integrati. La presenza di classi
poco numerose potrebbe implicare un minor fabbisogno di sostegno
e viceversa.
Sulla base del DPR 233/98 la formazione delle classi sarà
rimessa alle singole scuole, anche se gli organici funzionali
saranno assegnati ancora dal Provveditorato (per gli evidenti
profili di spesa). Con lorganico funzionale tende però a
diminuire il "peso" delle classi e ad aumentare quello
del numero complessivo degli alunni. La tendenza è quella di
agevolare forme di organizzazione (anche temporanee) diverse
dalla classe frontale, in modo da "rendere meno determinante
i raggruppamenti di alunni per classe e la loro dimensione"
(art. 45 del DM 331 cit.).
Funzioni dellinsegnante di sostegno
Si consolida lidea
che il docente di sostegno non possa prendersi cura, da solo, di
tutti i bisogni dellalunno con handicap, ma debba
orientarsi verso interventi di sostegno didattico mirato.
Questo orientamento implica il superamento del concetto di
"copertura oraria" e la ricerca, in caso di handicap
lievi e medi, di una maggiore integrazione degli interventi
didattici con i colleghi curricolari contitolari di classe (senza
escludere forme di scambio di ruoli o prestiti professionali).
In caso di alunni particolarmente gravi è evidente
lesigenza di individuare forme di sostegno non strettamente
didattico (per assistenza fisica, supporto allautonomia,
mediazione alla comunicazione, ecc.) da affidare anche ad altri
operatori (ausiliari, assistenti, educatori professionali,
volontari, obiettori, ecc.).
Il Provveditorato segnalerà queste esigenze anche alla rete
degli Enti locali, alle ASL ed alle Associazioni dei genitori
disabili, affinchè siano sensibilizzate ai nuovi bisogni e
possano approntare interventi anche in forme innovative
(convenzioni, affidamento di incarichi, prestazioni
dopera).
Le responsabilità dei diversi operatori
Nel caso (auspicabile) di
intervento di operatori (anche esterni) con qualifiche diverse da
quella di docente, va precisato che la programmazione di tali
interventi è da ricondurre nellambito della sede
scolastica che se ne assume la responsabilità tecnica, tramite i
suoi organi gestionali, fatte salve le necessarie intese.
Le modalità di intervento delle diverse figure saranno oggetto
di una chiara pattuizione tra le parti (meglio se formalizzata).
Si tenga presente che laccordo di programma firmato in
provincia di Forlì (febbraio 1997) e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 123 in data 15-12-1997)
delinea il quadro delle diverse figure professionali che possono
essere chiamate a collaborare con i docenti, interpretando le
funzioni di assistenza in termini non puramente accessori, anzi
come "strategia volta a favorire la progressiva autonomia e
la possibilità di comunicare".
In merito ai profili di responsabilità diretta se deve tener
conto, da un lato, del Codice Civile, sulla responsabilità
"in vigilando" degli adulti sui minori a qualunque
titolo loro affidati e, dallaltro, dellesigenza che
sia assicurata sempre la presenza "in situazione" dei
docenti, cui spetta la responsabilità della coerenza educativa
dei vari interventi.
Dal progetto educativo al progetto di vita
Già la legge 104/92
suggeriva di inserire gli interventi di integrazione scolastica
in un più complessivo progetto di vita dellalunno, a
significare la "pregnanza esistenziale" e non solo
didattica dellesperienza educativa dellalunno in
condizione di handicap.
Questo spostamento di attenzione legittima uno stretto rapporto
con i genitori dellalunno, la ricerca di forme di
integrazione verso lextrascuola (tempo libero, lavoro, vita
sociale), il ruolo delle diverse figure a ciò addette.
In particolare, occorre preparare con cura il
"passaggio" da un livello scolastico a quello
successivo (senza indebiti "trattenimenti",
eccessivamente frequenti nella scuola dellinfanzia)
avvalendosi con più convinzione degli strumenti normativi già
disponibili, ad esempio la ancor valida C.M. 1/1988. Si dovrà,
inoltre svolgere una più incisiva azione di orientamento e di
accompagnamento nelle scelte del post-obbligo. La frequenza della
scuola superiore si dovrà caratterizzare come proiezione verso
esperienze sociali e pre-lavorative.
La gestione di queste iniziative richiede una maggiore
flessibilità nellimpiego dei docenti, da incentivare nelle
opportune forme.
Reperimento di nuove risorse
Il processo di
integrazione richiede un attento studio di tutte le risorse che
si potranno reperire, posto che la quantità del sostegno non è
una risorsa illimitata, ma soggetta al "contenimento"
cui abbiamo più volte fatto riferimento.
Già si è detto dellesigenza di collaborazione con gli
enti esterni. In questa prospettiva lart. 45 del D.M.
331/98 si spinge molto avanti, ipotizzando che lampliamento
dellofferta formativa possa avvenire oltre che
"utilizzando la disponibilità di personale e di mezzi del
fondo di istituto", anche di "ulteriori risorse di
personale e mezzi messi a disposizione dai competenti enti locali
oppure da Enti ed organismi pubblici o privati, a seguito di
appositi accordi o convenzioni".
Limitate appaiono le possibilità di ricorrere a personale
docente per progetti, o in soprannumero, o per completamento di
orario (anche se questa opportunità non va sottovalutata, per
alcune determinate cattedre, ad esempio dei docenti di educazione
fisica).
Occorre quindi analizzare a fondo lopportunità di
riconoscere impegni aggiuntivi del personale statale, oggi
consentiti da diversi canali normativi:
oltre ai tradizionali canali offerti dagli Enti Locali (progetti per il Diritto allo studio). Per attrezzature ed ausili, nonché per progetti di innovazione metodologica, esiste un apposito fondo ministeriale presso lUfficio H del Provveditorato (oltre che presso gli Enti locali).
Le opportunità offerte dallautonomia (progetti sperimentali)
Lattuazione
progressiva dellautonomia renderà possibili diverse
soluzioni organizzative che possono favorire lintegrazione
scolastica, proponendo unimpostazione più duttile della
didattica (es.: orari più distesi, differenziazione dei gruppi,
attività di laboratorio, ecc.). Lavvio dellautonomia
può ora avvalersi del canale della sperimentazione (DM 251/98) e
di appositi fondi per progetti (Direttiva 252/98); tra gli
argomenti oggetto di sperimentazione viene più volte citata
lintegrazione degli alunni con handicap (v. Lettera 27814
del 19-5-1998 che contiene il modello P per la presentazione
delle richieste).
Ogni scuola riceverà un fondo-base (di circa 5-7 milioni) su
semplice presentazione del progetto e potrà aspirare ad
ulteriori finanziamenti per progetti di particolare complessità.
Sarà segnalato allapposito Nucleo per lautonomia
(che dovrà valutare i progetti) lopportunità di scegliere
almeno un progetto sperimentale relativo allhandicap per
ogni livello scolastico. Ciò anche al fine di
"ripescare" il disposto della Legge 449/97 (art. 43 del
D.M. 331 cit.) circa i progetti di sperimentazione efficace che,
ben delineati nelle suddette disposizioni, devono però avvalersi
delle ordinarie risorse disponibili (e quindi, al momento, dei
fondi-autonomia).
Con i finanziamenti per lautonomia è comunque possibile
retribuire vari tipi di prestazioni del personale interno o
esterno alla scuola.
Linsieme dei temi qui enucleati potrà essere oggetto di
ulteriori approfondimenti in occasione di momenti di studio e di
confronto già programmati a livello provinciale, per compiere
una prima verifica degli accordi di programma.