a cura del Centro Studi Logos.
Contratti &... accordi di rete
di Fernando Salvetti, avvocato e antropologo organizzativo.
Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali: così prevede lart. 7 del regolamento sullautonomia organizzativa e didattica, in base al quale laccordo può avere per oggetto:
Laccordo di rete devessere
approvato dal consiglio di circolo o distituto; nei casi elencati al numero 1, laccordo devessere approvato anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.Laccordo, poi, deve essere
depositato presso le segreterie delle scuole che partecipano alla rete, presso le quali gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.La natura giuridica dellaccordo di rete è, ovviamente, negoziale: tale accordo è un
contratto per la cui conclusione è richiesta la forma scritta.I
requisiti dellaccordo di rete sono i seguenti:In tale accordo può essere previsto lo
scambio temporaneo di docenti fra le istituzioni scolastiche che partecipano alla rete, a condizione che tali docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo.Leventuale clausola convenzionale posta per disciplinare tale fattispecie deve esplicitare che i docenti "liberamente vi consentono".
Inoltre, nellambito delle reti di scuole possono essere istituiti
laboratori per il perseguimento di molteplici finalità, tra le quali il regolamento sullautonomia prevede espressamente:Quando sono istituite reti scolastiche, gli
organici funzionali distituto possono essere definiti in modo da consentire laffidamento al personale (dotato di specifiche esperienze e competenze) di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale tra i soggetti appartenenti alla rete, oltre che laffidamento della gestione dei laboratori previsti dallaccordo di rete.Le scuole collegate in rete possono stipulare
convenzioni con università statali o private ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi: alla luce di quanto previsto dallart. 27 della bozza di regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, tale deliberazione è di competenza esclusiva del consiglio distituto (o, si può ragionevolmente aggiungere, di circolo) e, di conseguenza, il dirigente scolastico non può recedere o rinunciare alla stipula della convenzione se non sia stato previamente autorizzato dallo stesso consiglio.Un ultimo punto: il comma 5 dellart. 7 del regolamento sullautonomia prescrive che
gli accordi di rete sono aperti alladesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono (ossia: dovrebbero prevedere) iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle scuole che presentano situazioni di difficoltà. Un principio che si può definire della "porta aperta", volto a favorire il maggior numero di adesioni alla rete e, quindi, strategie di cooperazione nonché vere e proprie azioni di mutuo soccorso tra istituzioni scolastiche.Un principio che implica, peraltro, un
rischio: infatti, potrebbe comportare lapertura delle porte della rete scolastica nei confronti di istituzioni più o meno in difficoltà tuttaltro che "meritevoli" di integrazione o di aiuto.Ad esempio "Calimero", scuola mal gestita e ancor peggio organizzata, fanalino di coda allinterno del sistema scolastico di un certo contesto territoriale, potrebbe pretendere di essere integrata in "Excelsior", la rete più luccicante e scintillante (per impegno, dedizione e sforzo quotidiano delle persone che la animano) del reame...
Che fare ?
Tremare ? Tramare ?Ma come si costruisce, concretamente, un accordo di rete?
Arrivederci alle prossime puntate.