10.12.2003
Schema di decreto legislativo
concernente
la definizione delle norme generali relative
alla scuola dellinfanzia e al primo ciclo dellistruzione,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53
con gli emendamenti adottatti il 10 dicembre in sede di Conferenza Stato-Regioni
Quello che qui proponiamo è il testo
del decreto quale risulta dopo gli emendamenti proposti dall'ANCI. Su questa bozza di
decreto il Governo ha incassato il voto favorevole dell'Anci (Associazione nazionale
dei Comuni italiani) e dell'UPI (Unione delle province italiane) oltre che il voto
favorevole della maggioranza delle Regioni.
Gli emendamenti accolti sono evidenziati in grassetto colorato.
CAPO I
Scuola dellinfanzia
Articolo 1 - Finalità della scuola
dellinfanzia
1. La scuola dellinfanzia, di durata triennale, concorre alleducazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e
dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare uneffettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi
allinfanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dellofferta formativa e la possibilità di
frequenza della scuola dellinfanzia.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al
comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali promuovono appositi incontri con i competenti
uffici delle Regioni e degli Enti locali.
Articolo 2 - Accesso alla scuola dellinfanzia
1. Alla scuola dellinfanzia possono essere
iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dellanno scolastico di riferimento.
Articolo 3 - Attività educative
1. Lorario annuale delle attività educative per
la scuola dellinfanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome e allinsegnamento della religione cattolica in
conformità allAccordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle
conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a
seconda dei progetti educativi delle singole scuole dellinfanzia, tenuto conto delle
richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la
personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in
continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini.
Nellesercizio dellautonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate
opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in
continuità con il complesso dei servizi allinfanzia e con la scuola primaria.
3. La scuola dellinfanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e,
in particolare, allautonomia personale delle bambine e dei bambini, con la
collaborazione delle famiglie.
CAPO II
Primo ciclo di istruzione
Articolo 4 Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo distruzione è costituito dalla
scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla
sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si
realizza il diritto-dovere allistruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno,
raccordato con la scuola dellinfanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità
di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un
periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura lorientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a
seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione si conclude con lesame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale.
6. Le scuole appartenenti al primo ciclo possono essere
aggregate on Istituti comprensivi comprendenti anche le scuole dell'infanzia che gravitano
sullo stesso territorio
CAPO III
La scuola primaria
Articolo 5 Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo
e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità,
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di
base, ivi comprese quelle relative allalfabetizzazione informatica, fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e
l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue
leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile.
Articolo 6 Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dellanno di
riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dellanno scolastico di
riferimento.
Articolo 7 Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire lesercizio del
diritto-dovere di cui allarticolo 4, comma 1, lorario annuale delle lezioni
nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e allinsegnamento della religione cattolica in conformità alle
norme concordatarie di cui allarticolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di
891 ore, oltre a quanto previsto dal comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di
studi, organizzano, nellambito del piano dellofferta formativa, tenendo conto
delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale
per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi
sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le famiglie hanno
esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate allatto
delliscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le
istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. Lorario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla
mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonchè l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo
eventualmente dedicato alla mensa fino ad un massimo di 330 ore annue fermo restando il
limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 14 bis, è
costituito lorganico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli
insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non
riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di
prestazione dopera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del
Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica.
5. Lorganizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nellautonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando
che il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 5, assicurato dalla
personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre
prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per lintera
durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto
con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta
delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle
attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dallallievo, con lapporto degli
altri docenti.
6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi
tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore
alle 18 ore settimanali
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano
dellofferta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti,
dispone lassegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni
per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dellorario
delle attività didattiche sulla base del piano dellofferta formativa, delle
disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità
dellinsegnamento-apprendimento.
Articolo 8 - La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e
didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta allunanimità, possono non ammettere
lalunno alla classe successiva, allinterno del periodo biennale, in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella
sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare che compiono entro il 30 aprile
dellanno scolastico di riferimento unetà non inferiore a quella richiesta per
la classe cui si intenda accedere sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la
frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per
i candidati assenti per gravi e comprovanti motivi sono ammesse prove suppletive che
devono concludersi prima dellinizio delle lezioni dellanno scolastico
successivo.
CAPO IV
Scuola secondaria di primo grado
Articolo 9 Finalità della scuola secondaria di I grado
1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al
rafforzamento delle attitudini allinterazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente
le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di
formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Articolo 10 - Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire lesercizio del
diritto-dovere di cui allarticolo 4, comma 1, lorario annuale delle lezioni
nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e allinsegnamento della religione cattolica in
conformità alle norme concordatarie, di cui allarticolo 3, comma 1, ed alle
conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto
dal comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di
studi, organizzano, nellambito del piano dellofferta formativa, tenendo conto
delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198
ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono
tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le famiglie hanno
esercitato l'opzione. Le predette richieste sono
formulate allatto delliscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la
scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete.
3. Lorario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla
mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonchè l'assistenza educativa da parte del personale
docente nel tempo eventualmente dedicata alla mensa fino ad un massimo di 231 ore annue
fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 14 bis, è costituito lorganico di istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista
labilitazione allinsegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei
limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione dopera con
esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca di concerta con il Ministro per la funzione
pubblica.
5. Lorganizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nellautonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando
che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso
la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e
delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine
concorre prioritariamente, per lintera durata del corso, il docente in possesso di
specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge
funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli
alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni
con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dallallievo, con lapporto degli altri docenti.
Articolo 11 - Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dellanno, per la
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dellorario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 10. Per casi eccezionali,
le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli
allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai
piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le
istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti
necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno,
avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del
biennio,valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati,
possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono
ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile
dellanno scolastico di riferimento, rispettivamente, lundicesimo e il
dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto
titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. Allesame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che
abbiano compiuto, entro il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento, il
tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che
abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che
nellanno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella
sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
CAPO V
Norme finali e transitorie
Articolo 12 Scuola dellinfanzia
1. Nellanno scolastico 2003-2004 possono essere
iscritti alla scuola dellinfanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove
professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che
compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la
disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e
delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dallordinamento
e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse
condizioni e modalità, per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 può essere
consentita unulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui
allarticolo 2. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca provvede, con proprio decreto, sentita
l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), a modulare le
anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui
allarticolo 15.
2. Alla generalizzazione di cui allarticolo 1, comma 2 del presente decreto si
provvede con decreti del Ministro dellIstruzione, dellUniversità e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze, nellambito
dei finanziamenti disposti a norma dellarticolo 7, comma 6 della legge 28 marzo
2003, n. 53.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino allemanazione
delle norme regolamentari di cui allarticolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, si adotta in via transitoria lassetto pedagogico,
didattico ed organizzativo individuato nellallegato A.
Articolo 13 - Scuola primaria
1. Nellanno scolastico 2003-2004 possono essere
iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro
il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con
decreto del Ministro dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca,
unulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal
precedente articolo 6, comma 2.
2. Per lattuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate,
dallanno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e,
a decorrere dallanno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, lavvio del primo ciclo
di istruzione ha carattere di gradualità. Fino allemanazione delle norme
regolamentari di cui allarticolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, lassetto pedagogico, didattico e
organizzativo individuato nellallegato B, facendo riferimento al profilo educativo,
culturale e professionale individuato nellallegato D.
Articolo 14 - Scuola secondaria di I grado
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è
avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno
successivamente avviate, dallanno scolastico 2005-2006, la seconda classe del
predetto biennio e, dallanno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento
del ciclo.
2. Fino allemanazione delle norme regolamentari di cui allarticolo 8 del
decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria,
lassetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nellallegato C,
facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato
nellallegato D.
Articolo 14 bis
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all'art. 10, commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previdenti
Articolo 15 Frequenza del primo ciclo dell'istruzione
1. Restano in vigore, in attesa della emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione
Articolo 15 bis Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Articolo 16 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dallattuazione dellarticolo 6, comma 2, dellarticolo 12, comma 1, dellarticolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dellinfanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per lanno 2003, 45.829 migliaia di euro per lanno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dallanno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dallarticolo 7, comma 5 della legge n. 53 del 2003.
Articolo 17 Norme finali e Abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli
alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni scuola materna, scuola elementare e scuola
media contenute nel disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni,
rispettivamente, scuola dellinfanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado.
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle
classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dallanno
scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo
99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119;
articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150;
articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo
183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 2 sono abrogate a decorrere
dallanno scolastico successivo allentrata in vigore del presente decreto:
articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5;
articolo 178, comma 2.
5. Al testo unico di cui al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 100, comma 1 le parole di cui allarticolo 99 sono
soppresse;
b) allarticolo 183, comma 1, le parole a norma dellarticolo 177, comma
5 sono soppresse.
6. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.