24.09.2005
Leggiamo sul n. 2 di Scuola Italiana Moderna
del 15 settembre 2005 un contributo di Sergio Govi dal titolo "La Corte
Costituzionale dice sì al tutor e alle Indicazioni Nazionali".
Scuola Italiana Moderna ha, nella nostra Regione (come peraltro nelle altre),
unampia diffusione e numerose sono state le richieste di approfondimento sulla
questione "tutor" alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e a fronte
della tesi sostenuta dal Govi, a chiusura dellarticolo, che "Il docente
tutor a qualcuno può non piacere ma è norma generale riconosciuta legittima anche sotto
laspetto costituzionale".
Si aggiunga che i dirigenti scolastici utilizzano tale affermazione, ritenendola
definitiva ed esplicativa, per riorganizzare il servizio scuola e lorganizzazione
del lavoro del personale docente.
Riteniamo che, recuperando le nostre posizioni e i nostri interventi pubblici (sito web,
giornale, comunicati,
), sia necessaria una smentita ufficiale sostenuta da una
corretta lettura della sentenza n. 279 del 15 luglio 2005, che ha esaminato i ricorsi
unificati prodotti da due regioni (Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia).
Val la pena ricordare che in mancanza "
di appositi approfondimenti e
confronti nelle sedi competenti
" (come espressamente rilevato dalla C. M.
29/2004) le scuole non sono ancora in grado di definire le modalità concrete di
svolgimento di detta funzione, in quanto ineludibilmente legate agli esiti del tavolo
negoziale previsto dallart. 43 del CCNL SCUOLA.
Su tale materia, sempre allinterno della C. M. 29/2004, il MIUR si era riservato di
"
impartire ulteriori indicazioni e precisazioni" che a tuttoggi
non sono ancora pervenute. Tale riserva, peraltro, non potrà che essere sciolta solo a
seguito di specifica contrattazione.
La nostra posizione sullistituzione del
"tutor" è ora avvalorata dalla stessa pronuncia della Corte Costituzionale che
pur ritenendo infondata la questione sollevata (listituzione di questa figura non
costituirebbe un principio fondamentale in materia di istruzione e quindi sarebbe stata
illegittimamente introdotta dal decreto legislativo 59/2004, trattandosi, secondo le
regioni ricorrenti, di materia di competenza regionale), ha affermato il principio che,
essendo la materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale, rientra
sicuramente nella competenza statale esclusiva di cui allart. 117, comma secondo,
lettera g), della Costituzione.
Solo un lettore disattento potrebbe leggere in questa decisione una legittimamazione della
figura del "tutor" con il decreto legislativo 59/2004; in realtà la Corte ha
ritenuto che lo stesso decreto non abbia violato le prerogative delle Regioni in merito
alla materia "istruzione", proprio perché si tratta di materia "rapporto
di lavoro".
La Corte affermando che il "tutor" afferisce a "rapporto di lavoro del
personale statale", rafforza listituto della contrattazione collettiva nel
merito, nel rispetto anche delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 165/2001.
Lautorevole e inoppugnabile giudizio del supremo organismo di tutela della
legittimità costituzionale ha dato quindi scelta del "tavolo negoziale" ex art.
43 del CCNL Scuola, unica sede competente a disciplinare le modalità di esercizio della
cosiddetta "funzione tutoriale", non in quanto norma di "dettaglio"
(come sostenuto dalle Regioni e in ciò soccombenti), bensì quale materia afferente al
rapporto di lavoro del personale scolastico.
Riprendere la contrattazione sulla funzione tutoriale serve ad
arginare il "fai da te" delle istituzioni scolastiche, a porre fine ad
interpretazione fuorvianti e funzionali unicamente ad unimpostazione ministeriale,
da un lato e dallaltro a definire regole organizzative, a non perdere risorse messe
a disposizione del personale della scuola e a non espropriare lazione contrattuale,
fine precipuo dellorganizzazione sindacale.
Vicenza, 22/09/2005
Cisl Scuola