Articolo 114
La Repubblica č costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Cittā metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Cittā metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princėpi fissati dalla Costituzione.
Roma č la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.