(5.12.98)
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
I trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici,
economici, sociali, culturali di ogni persona. Vi si proclama il diritto alla vita, alla
libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge,
senza discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti
innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede,
alla libertà di opinione, di espressione e di associazione. Vi si proclama inoltre che
nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni
crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato,
incarcerato o esiliato.
Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a contrarre
matrimonio, a possedere dei beni. a prendere parte al governo del proprio paese, a
lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del riposo, a
fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere un'istruzione. Si
contempla inoltre il diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a
richiedere asilo in caso di persecuzione.
Molti Paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione entro la propria costituzione. Si tratta di una dichiarazione di principi con un appello rivolto all'individuo singolo e ad ogni organizzazione sociale al fine di promuovere e garantire il rispetto per le libertà e i diritti che vi si definiscono. Gli stati membri delle Nazioni Unite non furono tenuti a ratificarla (la dichiarazione non essendo di per sé vincolante), sebbene l'appartenenza alle Nazioni Unite venga di norma considerata un'accettazione implicita dei principi della Dichiarazione.
Va sottolineato che in base alla Carta delle Nazioni Unite gli Stati membri s'impegnano ad intervenire individualmente o congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo è un obbligo di carattere legale. La dichiarazione rappresenta un'indicazione autorevole di che cosa siano i diritti umani e le libertà fondamentali.
PREAMBOLO
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama la presente
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
ARTICOLO 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti
ARTICOLO 6Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli
venga rivolta.
ARTICOLO 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia
avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del
suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
ARTICOLO 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini
di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese
ARTICOLO 14
1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora lindividuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle
Nazioni Unite.
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza
ARTICOLO 161) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali
diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere
protetta dalla società e dallo Stato.
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con
altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO 19Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere
ARTICOLO 201) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazionw
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi
del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve
sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che
assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO 251) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e
il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno
per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve
essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, lamicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti
da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 291 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile
il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le
giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare unattività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.