Direzione didattica di Pavone Canavese

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07.10.98

Sul nuovo testo di regolamento dell'autonomia
(documento in discussione nell'ANDIS - Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici - di Imperia)

 

In data 1-10-98 il C.N.P.I. ha espresso e comunicato il parere sulla nuova bozza di regolamento dell’autonomia, proponendo alcune integrazioni e modifiche.

Di rilievo è l’insieme delle integrazioni proposte in merito alla scuola dell’infanzia che nel documento del ministero risulta completamente assente di riferimenti, anche lessicali.

Particolarmente significativa è la proposta di nuova scrittura del comma 4 dell’art. 14, soprattutto per quello che riguarda la gradualità del trasferimento delle competenze alle istituzioni scolastiche e la necessità di intervenire sulle materie del personale, della strumentazione e dei supporti informatici.

Di estremo interesse è l’indicazione di inserire all’art. 3, comma 3, "Le scelte del collegio dei docenti sugli aspetti culturali e pedagogico-didattici del piano sono vincolanti".

Il nodo dialettico responsabile amministrativo/dirigente scolastico pare ben formulato affidando a quest’ultimo il "quadro di unità di conduzione".

Al di là del parere espresso dal C.N.P.I. riteniamo opportuno avviare una riflessione a tutto campo: tenteremo di ragionare sulla nuova bozza per l’autonomia, sull’articolato normativo che l’ARAN ha consegnato alle organizzazioni sindacali e sugli articoli per la scuola del collegato alla legge finanziaria.

Riflessioni sulla nuova bozza di regolamento dell’autonomia

1) Continua ad essere assente ogni riferimento all’autonomia finanziaria.

L’art. 12 pare confermare solo la competenza delle istituzioni scolastiche ad amministrare e gestire il patrimonio e le risorse secondo le disposizioni contabili di un bilancio rigido ed "eterodiretto".

L’art. 23 del collegato alla finanziaria prevede solo a partire dall’anno 2002 una sorta di autonomia finanziaria, mentre dal 1^ gennaio 1999 è previsto l’avvio di una sperimentazione di autonomia finanziaria in alcuni provveditorati e in alcune istituzioni scolastiche.

2) La nuova bozza di regolamento conferma il legame con il D.P.R. 233/98 sul dimensionamento ai fini dell’attribuzione della personalità giuridica e del conseguente riconoscimento dell’autonomia.

3) Nell’attuale fase di transizione, l’esercizio dell’autonomia trova riferimento nei limiti posti dal D.M. 251/98.Questi limiti verranno superati e dissolti con una piena autonomia oppure ne verranno definiti altri ? Oltre alla valutazione della qualità dell’istruzione e del servizio, quale sarà la cornice di vincoli?

4) L’azione del Ministero è diretta a definire gli obiettivi formativi, l’orario obbligatorio annuale complessivo, le discipline e le attività fondamentali alternative, gli spazi orari per le discipline e le attività integrative con una serie di oscillazioni, gli standard di apprendimento e di qualità, le scadenze delle verifiche.
Ci pare che una serie di termini si configurano come parametri di flessibilità: annuale complessivo - alternative - le oscillazioni degli spazi orari.
Rilevante il riferimento al controllo del raggiungimento degli standard e non il controllo sui processi e sui progetti. Su questo problema sarà molto critica l’analisi dell’articolato presentato dall’ARAN.

5) Il regolamento si sviluppa passando dal livello nazionale direttamente al livello delle istituzioni scolastiche. Quale ruolo e quali funzioni, o quale destino, per gli uffici scolastici provinciali?

6) L’art. 4 è l’articolo dell’esplicitazione delle scelte alle componenti della comunità scolastica. Non si fa alcun riferimento a forme di rendicontazione agli uffici scolastici periferici.
Di rilievo il risalto dato al Progetto educativo di istituto e alla Carta dei servizi.
Di estrema importanza la collocazione delle scelte su un piano culturale e, poi, organizzativo. Ricordiamo in proposito i limiti della scheda P dei progetti per l’autonomia, limiti derivanti proprio da un’impostazione più organizzativa che culturale pensata per esplicitare i progetti.

7) La scelta di fondo di pensare il soggetto che apprende come termine di riferimento dell’autonomia didattica e organizzativa è pienamente condivisibile.
Altrettanto condivisibile è la spinta a collocare la valutazione scolastica e del servizio nel quadro delle competenze e della prassi delle istituzioni scolastiche.
E’ doveroso riflettere sul perchè la bozza opera continui richiami sulla trasparenza delle scelte.

8) L’art. 7 ci sembra che vada nella direzione della valorizzazione della capacità negoziale della scuola con gli accordi per l’ampliamento dell’offerta formativa.

9) La massima flessibilità nell’organizzazione temporale e oraria dei curricoli viene ribadita nell’art. 8.

10) Si intende valorizzare la pratica degli accordi di rete tra le scuole e molto positivo risulta essere il richiamo alla stabilità dell’organico per la coerenza con i progetti.

11) Circa l’art. 14 sarà interessante cogliere i nessi tra la riforma degli Organi Collegiali e la necessità di garantire l’efficacia dell’autonomia.
Sarà opportuno riflettere sulle funzioni di indirizzo e di gestione.

Se questo quadro pare essere relativamente condivisibile, l’articolato dell’ARAN lo è molto meno anche per gli aspetti di particolare incongruenza con la nuova bozza di regolamento dell’autonomia e il decreto sulla dirigenza scolastica.