07.10.98
Sul
nuovo testo di regolamento dell'autonomia
(documento
in discussione nell'ANDIS - Associazione Nazionale dei Dirigenti
Scolastici - di Imperia)
In data 1-10-98 il C.N.P.I. ha espresso e comunicato il parere sulla nuova bozza di regolamento dellautonomia, proponendo alcune integrazioni e modifiche.
Di rilievo è linsieme delle integrazioni proposte in merito alla scuola dellinfanzia che nel documento del ministero risulta completamente assente di riferimenti, anche lessicali.
Particolarmente significativa è la proposta di nuova scrittura del comma 4 dellart. 14, soprattutto per quello che riguarda la gradualità del trasferimento delle competenze alle istituzioni scolastiche e la necessità di intervenire sulle materie del personale, della strumentazione e dei supporti informatici.
Di estremo interesse è lindicazione di inserire allart. 3, comma 3, "Le scelte del collegio dei docenti sugli aspetti culturali e pedagogico-didattici del piano sono vincolanti".
Il nodo dialettico responsabile amministrativo/dirigente scolastico pare ben formulato affidando a questultimo il "quadro di unità di conduzione".
Al di là del parere espresso dal C.N.P.I. riteniamo opportuno avviare una riflessione a tutto campo: tenteremo di ragionare sulla nuova bozza per lautonomia, sullarticolato normativo che lARAN ha consegnato alle organizzazioni sindacali e sugli articoli per la scuola del collegato alla legge finanziaria.
Riflessioni sulla nuova bozza di regolamento dellautonomia
1) Continua ad essere assente ogni riferimento allautonomia finanziaria.
Lart. 12 pare confermare solo la competenza delle istituzioni scolastiche ad amministrare e gestire il patrimonio e le risorse secondo le disposizioni contabili di un bilancio rigido ed "eterodiretto".
Lart. 23 del collegato alla finanziaria prevede solo a partire dallanno 2002 una sorta di autonomia finanziaria, mentre dal 1^ gennaio 1999 è previsto lavvio di una sperimentazione di autonomia finanziaria in alcuni provveditorati e in alcune istituzioni scolastiche.
2) La nuova bozza di regolamento conferma il legame con il D.P.R. 233/98 sul dimensionamento ai fini dellattribuzione della personalità giuridica e del conseguente riconoscimento dellautonomia.
3) Nellattuale fase di transizione, lesercizio dellautonomia trova riferimento nei limiti posti dal D.M. 251/98.Questi limiti verranno superati e dissolti con una piena autonomia oppure ne verranno definiti altri ? Oltre alla valutazione della qualità dellistruzione e del servizio, quale sarà la cornice di vincoli?
4) Lazione del Ministero è
diretta a definire gli obiettivi formativi, lorario
obbligatorio annuale complessivo, le discipline e le attività
fondamentali alternative, gli spazi orari per le discipline e le
attività integrative con una serie di oscillazioni, gli standard
di apprendimento e di qualità, le scadenze delle verifiche.
Ci pare che una serie di termini si configurano come parametri di
flessibilità: annuale complessivo - alternative - le
oscillazioni degli spazi orari.
Rilevante il riferimento al controllo del raggiungimento degli
standard e non il controllo sui processi e sui progetti. Su
questo problema sarà molto critica lanalisi
dellarticolato presentato dallARAN.
5) Il regolamento si sviluppa passando dal livello nazionale direttamente al livello delle istituzioni scolastiche. Quale ruolo e quali funzioni, o quale destino, per gli uffici scolastici provinciali?
6) Lart. 4 è larticolo
dellesplicitazione delle scelte alle componenti della
comunità scolastica. Non si fa alcun riferimento a forme di
rendicontazione agli uffici scolastici periferici.
Di rilievo il risalto dato al Progetto educativo di istituto e
alla Carta dei servizi.
Di estrema importanza la collocazione delle scelte su un piano
culturale e, poi, organizzativo. Ricordiamo in proposito i limiti
della scheda P dei progetti per lautonomia, limiti
derivanti proprio da unimpostazione più organizzativa che
culturale pensata per esplicitare i progetti.
7) La scelta di fondo di pensare il
soggetto che apprende come termine di riferimento
dellautonomia didattica e organizzativa è pienamente
condivisibile.
Altrettanto condivisibile è la spinta a collocare la valutazione
scolastica e del servizio nel quadro delle competenze e della
prassi delle istituzioni scolastiche.
E doveroso riflettere sul perchè la bozza opera continui
richiami sulla trasparenza delle scelte.
8) Lart. 7 ci sembra che vada nella direzione della valorizzazione della capacità negoziale della scuola con gli accordi per lampliamento dellofferta formativa.
9) La massima flessibilità nellorganizzazione temporale e oraria dei curricoli viene ribadita nellart. 8.
10) Si intende valorizzare la pratica degli accordi di rete tra le scuole e molto positivo risulta essere il richiamo alla stabilità dellorganico per la coerenza con i progetti.
11)
Circa
lart. 14 sarà interessante cogliere i nessi tra la riforma
degli Organi Collegiali e la necessità di garantire
lefficacia dellautonomia.
Sarà opportuno riflettere sulle funzioni di indirizzo e di
gestione.
Se questo quadro pare essere relativamente condivisibile, larticolato dellARAN lo è molto meno anche per gli aspetti di particolare incongruenza con la nuova bozza di regolamento dellautonomia e il decreto sulla dirigenza scolastica.