(24.10.98)
Alcune
considerazioni sul testo
del nuovo documentto ARAN
Ipotesi di accordo: seconda prova tecnica di articolato.
(di Ignazio Sarlo - consulta dirigenti scolastici cgil della provincia di Torino)
L'Aran ha consegnato alle OO.SS. una seconda bozza di articolato normativo.
Alcune riflessioni dopo una prima rapida lettura.
Vi è innanzitutto una variazione a mio giudizio importante, magari non tanto da far cambiare il giudizio complessivo sulle "prove tecniche" di articolato contrattuale, ma sicuramente tale da dare un senso positivo al dibattito che abbiamo contribuito ad alimentare: l'art. 8, che tratta nella seconda versione delle modalità di "accesso ad incarichi" da parte del personale docente, dice testualmente: "Nell'ambito del progetto di istituto e ferme restando le funzioni normativamente spettanti al dirigente scolastico, il collegio dei docenti identifica le attività di coordinamento giudicate necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti educativi in regime di autonomia dell'istituzione scolastica." Permangono dei margini di ambiguità, ma pare superato il rischio di coordinatore "unico" della didattica eletto dal collegio, sorta di "preside" elettivo della didattica previsto dalla prima versione.
Per quanto riguarda le accelerazioni di carriera leggiamo:
"2. La condizione del
passaggio stipendiale è dichiarata dal capo d'istituto, sentito
il coordinatore didattico, ove presente.
In caso contrario, la progressione economica decorre dall'inizio
dell'anno scolastico successivo a quello in cui matura la
condizione predetta.
3. A domanda, il passaggio stipendiale può essere anticipato sulla base di un parere formulato da un apposito comitato di valutazione composto in prevalenza da docenti esterni alla scuola dii appartenenza del richiedente. Il comitato formula il proprio parere con riferimento ai titoli culturali presentati ed ai crediti professionali certificati.
Laccelerazione non può avere luogo anteriormente al decorso del primo biennio di maturazione della posizione stipendiale."
Personalmente avrei preferito il
superamento della definizione "senza demerito", non
condivido la responsabilità data al "coordinatore della
didattica", sarebbe stato forse preferibile mantenere una
responsabilità del "comitato di valutazione"
precisando che deve essere presieduto dal Dirigente scolastico.
Interessante l'introduzione di "un apposito comitato di
valutazione composto in prevalenza di docenti esterni alla scuola
del richiedente" che potrebbe essere il preludio di nuclei
di valutazione esterni legati ad un sistema nazionale di
valutazione.
Continuo ad avere dei dubbi tuttavia che questa materia possa
essere affrontata nel contratto di lavoro, anticipando di fatto
l'iter parlamentare di alcuni provvedimenti legislativi.
Non capisco poi la necessità di affermare che il comitato deve
essere "composto in prevalenza di docenti": sarebbe
più corretto affermare che il comitato deve essere composto da
"persone competenti" a prescindere dalla loro figura
professionale.
Interessanti alcuni punti dell'art. 4 sul progetto d'istituto ad esempio quando si sostiene che deve essere evitata l'autoreferenzialità.
Continuo a dubitare che sia accettabile che, in una scuola autonoma, il piano educativo vada sottoposto al parere preventivo del "Nucleo provinciale di supporto dell'autonomia scolastica". Di nuovo continuo a sostenere che i compiti di supporto devono essere distinti da quelli di controllo e di verifica e che queste tematiche non possono essere affrontate in contratto prescindendo dall'iter dei diversi provvedimenti di riforma.
Interessante l'art. 10 sulla mobilità che riprende alcune riflessioni svolte nella consulta dirigenti scolastici della CGIL (prima a livello torinese, poi a livello nazionale) sia per quanto riguarda le garanzie di trasparenza nella mobilità intercompartimentale (a domanda, piuttosto che condizionata dalle situazioni di sovrannumero), sia per quanto riguarda la definizione dei limiti territoriali della mobilità d'ufficio.
Interessante, per finire, anche la proposta di regolamentazione del diritto allo sciopero sia per quanto riguarda la possibilità di individuare contingenti per i servizi essenziali, sia per quanto riguarda la comunicazione preventiva di adesione allo sciopero e la conseguente possibilità di comunicare preventivamente le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio.