BOZZA PROVVISORIA DEL 4 MARZO
1998
PER IL DIBATTITO NELLE SCUOLE
Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 (Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina lautonomia didattica, di ricerca, organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche alle quali è attribuita personalità giuridica a norma dellart.21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59.
2. Lautonomia delle istituzioni scolastiche è funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi e degli standard di apprendimento e di qualità del servizio scolastico definiti a livello nazionale e alla realizzazione di interventi formativi coerenti con le esigenze di sviluppo delle comunità locali.
3. Lautonomia è altresì finalizzata alla promozione e al sostegno dei processi innovativi e al miglioramento dellofferta formativa delle scuole, anche sotto il profilo dellintegrazione degli alunni con handicap, e allottimale impiego delle risorse.
Art. 2 (Sistema nazionale)
1. Gli obiettivi e gli standard di apprendimento dei corsi di studio da attivare in tutti i gradi dellistruzione sono determinati a livello nazionale e ridefiniti periodicamente anche in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 4.
2. Sulla base degli obiettivi e degli standard di cui al comma 1 sono individuate le attività e le discipline fondamentali, raggruppate anche per ambiti o aree disciplinari, e il monte orario annuale da dedicarvi, con lindicazione dei limiti di flessibilità temporale utile a realizzare eventuali compensazioni tra le discipline stesse. Contestualmente possono essere indicate discipline e attività fondamentali tra loro alternative.
3. Nella definizione dellorario complessivo di ciascun corso di studi sono indicati gli spazi orari che le istituzioni scolastiche dedicano a discipline e attività curricolari integrative.
4. Unitamente alla definizione degli obiettivi e degli standard di apprendimento di cui al comma 1, sono stabilite le scadenze significative per la verifica degli apprendimenti da effettuare sulla base di indicatori che costituiscono i parametri di riferimento sia per la valutazione a livello nazionale sia per lautovalutazione dei singoli istituti, sia per gli esami finali, in relazione agli standard definiti.
CAPO II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
Art. 3 (Autonomia didattica e definizione dellofferta formativa)
1. Le istituzioni scolastiche determinano i curricoli in modo che vi siano comprese:
a) le discipline e le attività fondamentali di cui allart.2, comma 2, con esplicitazione delle scelte tra le materie fondamentali indicate a livello nazionale come alternative;
b) le discipline e le attività che integrano obbligatoriamente il curricolo, nel rispetto degli spazi orari di cui allarticolo 2, comma 3, destinate alla realizzazione di finalità autonomamente individuate dalle scuole, in coerenza con gli obiettivi di ciascun corso di studi e con il contesto culturale, sociale ed economico. Nellambito di tali discipline ed attività le scuole possono proporre una pluralità di offerte, con possibilità di opzione da parte degli studenti e delle famiglie;
2. I curricoli determinati a norma del comma 1 possono essere arricchiti con le discipline e le attività aggiuntive facoltative, che le istituzioni scolastiche possono programmare anche sulla base di accordi con le Regioni e con gli enti da esse delegati, per la realizzazione di percorsi formativi integrati.
3. Lattività didattica può essere programmata anche per moduli o unità didattiche destinate ad alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi, regolando, nel modo più adeguato al tipo di studi e in relazione ai ritmi di apprendimento degli alunni, i tempi dellinsegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività. Possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgano più discipline e attività destinate ad alunni provenienti dalla stessa o da più classi.
4. La ricerca, la scelta, ladozione, e lutilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con gli obiettivi da conseguire e con il modello organizzativo adottato e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.
Art. 4 (Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa espressione di libertà progettuale che sia coerente con gli obiettivi e gli standard formativi propri di ciascun corso di studi e con i principi di cui allarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In attuazione delle disposizioni del presente regolamento esse comunque stabiliscono:
2. Lorario complessivo e quello destinato alle singole attività e discipline è organizzato in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando larticolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività indicate come fondamentali per di ciascun tipo e indirizzo di studi a norma dell'articolo 2.
3. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali le istituzioni scolastiche adottano un documento complessivo, comprensivo della carta dei servizi di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, che esplicita le scelte educative, didattiche, organizzative e di gestione della scuola. Tale documento è approvato dal consiglio di circolo o di istituto a maggioranza assoluta, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organi rappresentativi dei genitori e degli studenti.
Art. 5 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, o tra loro associate a norma dellarticolo 8, esercitano lautonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, curando in particolare:
2. Ai fini di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche attivano collegamenti informatici reciproci, nonchè con il CEDE, gli IRRSAE e la BDP; tali collegamenti possono estendersi ad università ed altri soggetti pubblici e privati.
ART. 6 (Certificazioni e valutazione dei crediti formativi)
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, oltre ai risultati di apprendimento, indicano le competenze e abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili.
CAPO III
AMPLIAMENTO DELLOFFERTA FORMATIVA,
RAPPORTI COL TERRITORIO E RETI DI SCUOLE
Art. 7 (Ampliamento dellofferta formativa)
1. Nellesercizio dellautonomia didattica e organizzativa le istituzioni scolastiche realizzano ampliamenti dellofferta formativa sia singolarmente sia in forme associate. Tali ampliamenti possono consistere in ogni iniziativa coerente con le finalità delle scuole in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti.
2. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
3. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a curricoli personalizzati nei quali, ai fini della valutazione finale, possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche sul lavoro con una corrispondente riduzione e variazione del percorso didattico.
Art. 8 (Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi mediante un accordo di rete, per il raggiungimento di finalità predeterminate.
2. Laccordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione, di acquisto di beni e servizi e di organizzazione, ed altre attività coerenti con le finalità istituzionali; nel caso abbia ad oggetto attività didattiche o di ricerca, soperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti per la parte di propria competenza. Laccordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti tra le istituzioni che partecipano alla rete.
3. Laccordo di cui al comma 1, che individua le finalità, le competenze e i poteri dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità, nonchè le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni, è depositato presso il Provveditorato agli studi, ove chiunque sia interessato può prenderne visione ed estrarne copia.
4. Nellambito delle reti di scuole, nel quadro della programmazione provinciale, possono essere istituiti laboratori territoriali per :
a) la formazione in servizio del personale scolastico;
b) la ricerca didattica;
c) la documentazione secondo standard da definire a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche in rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni.
5. Gli organici funzionali di istituto, ove siano istituite reti di scuole, possono comprendere posti per funzioni organizzative e di raccordo con gli enti locali, lIRRSAE competente, il CEDE, la B.D.P., ovvero per funzioni di organizzazione dei laboratori di cui al comma 4, da coprire con personale dotato di specifiche esperienze.
6. Possono partecipare agli accordi di rete anche istituzioni scolastiche non statali, riconosciute o non riconosciute, università statali o private, ovvero enti o agenzie del territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. Tali enti ed agenzie possono avere, ove l'accordo di rete lo preveda, un loro rappresentante nell'organo di amministrazione.
7. Anche al di fuori dell ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse, che coinvolgano, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono comunicati alla competente autorità scolastica territoriale.
8. Le istituzioni scolastiche possono aderire a consorzi pubblici e privati che abbiano lo scopo di garantire agli aderenti condizioni dacquisto di beni e servizi più favorevoli di quelle di mercato.
CAPO IV
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
ART. 9 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)
1. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già
di competenza dellamministrazione centrale e periferica
relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni,
allamministrazione e alla gestione del patrimonio e delle
risorse, e allo stato giuridico ed economico del personale non
riservate, in base allarticolo 10 o ad altre specifiche
disposizioni, allamministrazione centrale e periferica.
Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza
delle istituzioni scolastiche, non richiamate dal presente
regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le certificazioni, la valutazione, la disciplina, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e allestero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.
3. Per quanto attiene allamministrazione e alla gestione del bilancio e dei beni, le istituzioni scolastiche vi provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui allarticolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dellattività negoziale medesima, nonchè modalità e procedure per il controllo della gestione e dei costi.
4. Alle istituzioni scolastiche sono altresì attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma del regolamento avente ad oggetto il dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
5. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le attività di competenza delle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.
6. Tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche sono definitivi.
ART. 10 (Competenze escluse)
1. Sono escluse dallattribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente lorganico funzionale di istituto;
c) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale;
d) autorizzazioni per comandi e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri.
2. Resta fermo quanto stabilito dallarticolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
3. Restano altresì ferme le competenze del Ministero della pubblica istruzione in materia di progetti nazionali.
ART. 11 (Competenze del dirigente scolastico)
Disposizione necessaria per precisare il raccordo tra: a) le attuali competenze dei dirigenti previste dal T.U e le nuove competenze connesse allattribuzione della dirigenza; b) le competenze degli organi collegiali e quelle del dirigente scolastico
ART. 12 (Disciplina transitoria)
1. In attesa dellattribuzione della personalità giuridica a norma dellarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche attuano lautonomia organizzativa e didattica nei limiti consentiti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 765 del 27 novembre 1997, i cui ambiti potranno essere progressivamente ampliati.
CAPO V
Art. 13 (Accademie, conservatori di musica e istituti superiori per le industrie artistiche)
1. Le accademie di belle arti, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche (I.S.I.A) acquistano la personalità giuridica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In attesa delladozione del regolamento di cui allarticolo 21, comma 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 si applicano, ai predetti istituti, le disposizioni del presente regolamento, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali.
3. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi degli istituti di cui al comma 1 non sono soggetti, rispettivamente, ad approvazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e a dichiarazione di regolarità.
4. Il disposto di cui al comma 3 si applica anche ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non siano ancora intervenute rispettivamente l'approvazione ministeriale o la dichiarazione di regolarità.
Art.14 (ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)
Elenco non ancora disponibile perchè dipendente dal testo definitivo