(2.08.99)
Decreto Ministeriale 19 luglio
1999, n. 179
VISTO l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il D.M. 29 maggio 1998, n. 251, disciplinante il programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico 1998/1999, di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione avverrà con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, -con particolare riferimento all'art. 1, comma 8, e all'art. 2-, che consente la prosecuzione dell'efficacia, la modifica e l'integrazione del D.M. 29 maggio 1998 n. 251;
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, che istituisce il fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
RITENUTO opportuno proseguire anche nell'anno scolastico 1999/2000 la sperimentazione di cui al D.M. n. 251 del 29 maggio 1998, superando peraltro la logica della progettazione per ambiti separati dell'organizzazione scolastica, in attesa della futura attuazione dell'autonomia scolastica che decorre dall'anno scolastico 2000/2001;
CONSIDERATO che a tal fine occorre modificare ed integrare il D.M. 29 maggio 1998, n.251, sopra citato;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, reso nella seduta del 14 aprile 1999, al quale non si è ritenuto di aderire per la parte relativa alla diversa formulazione dell'art. 1 bis, lett. a), del presente decreto, tenuto conto che la formulazione proposta dal C.N.P.I. fa riferimento al contenuto dell'art. 8 del Regolamento dell'autonomia scolastica, non ancora vigente:
DECRETA
Art. 1
E' prorogata, per l'anno scolastico 1999/2000, l'efficacia del D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 - i cui contenuti si intendono integralmente richiamati - con le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
Il comma 1 dell'articolo 1 del D.M. 29 maggio 1998, n. 251, è sostituito dai seguenti articoli 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater. Conseguentemente l'attuale articolo 1, comma 2, assume il numero di articolo 1 quinquies.
"Art. 1
1. Il programma nazionale di sperimentazione di cui in premessa, è,
finalizzato a migliorare gli esiti del processo di insegnamento - apprendimento, concerne
prioritariamente la ricerca e l'introduzione di metodologie didattiche che, anche con il
ricorso alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni,
ne riconoscano e valorizzino le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno.
A tal fine le istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 1999/2000, sono autorizzate a
sperimentare modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un
organico piano dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa di ciascuna di esse.
Art. 1 bis
1. Ferma restando la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare:
Art. 1 ter
1. Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare, in particolare:
Art. 1 quater
1. Ai fini della sperimentazione prevista dal presente decreto, e in particolare della flessibilità dell'orario, il monte ore annuale minimo delle singole discipline e attività è calcolato sulla base di trentatré settimane. Esso pertanto non può essere inferiore al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline di cui all'art. 1 bis, lettera b), del presente decreto."
Art. 3
I finanziamenti e le modalità di verifica dei risultati relativi al programma nazionale di sperimentazione di cui al presente decreto sono definiti nell'ambito della direttiva disciplinante le azioni previste dalla legge 18 dicembre 1997 n. 440.
Direttiva 19 luglio 1999, n. 180 "Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente la "Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi";
VISTO l'articolo 1, comma 8, primo periodo, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, autorizza le istituzioni scolastiche a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, con le modalità previste dal D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 che potranno all'uopo essere modificate ed integrate;
VISTO l'art.1, comma 8, ultimo periodo, della citata legge 20 gennaio 1999 n. 9, con il quale, per la realizzazione della suddetta sperimentazione didattica ed organizzativa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata dell'importo di £ 174,285 miliardi per l'anno 1998, di £ 149,823 miliardi per l'anno 1999;
VISTO il D.M. 251 del 29 maggio 1998, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche attraverso l'autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di sperimentazione;
VISTO il D.M. 179 del 19.7.1999 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al predetto D.M. n. 251 del 29 maggio 1998;
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
TENUTO conto che l'articolo 4 della citata legge n.440/1997 fissa la dotazione del fondo in lire 345 miliardi a decorrere dall'anno 1999;
CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento possono essere reimpiegate nell'esercizio successivo per il disposto dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della medesima legge n.440/97;
PRESO atto che i tempi di approvazione della citata legge n. 9/1999 non hanno consentito di utilizzare per l'anno 1998 la predetta somma di £ 174,285 miliardi, per cui sono disponibili complessivamente, per l'anno 1999, lire 669,108 miliardi da destinare agli interventi indicati dalla legge;
CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;
RAVVISATA l'opportunità di emanare un'unica direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma;
RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;
VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 5 maggio 1999;
VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, in data 12 maggio 1999;
E M A N A
la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1999, delle disponibilità
finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi".
1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:
2. Specificazione degli interventi
Sono riferite al "programma nazionale di sperimentazione di cui al punto 1)" tutte le iniziative che le stesse attueranno, nei limiti consentiti in via transitoria dal D.M. 29 maggio 1998, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni per la realizzazione di interventi formativi anche aggiuntivi, da destinare altresì agli alunni in situazione di handicap, che promuovono il miglioramento dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche medesime, sia singolarmente sia in forma associata, coerente con le esigenze del potenziamento delle azioni di orientamento, in vista sia del proseguimento degli studi sia nell'inserimento nel mondo del lavoro. Le predette iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze di sviluppo delle comunità locali. L'attivazione delle iniziative in questione dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. Il miglioramento dell'offerta formativa dovrà, tra l'altro, garantire lo sviluppo del già attivato processo di insegnamento delle lingue comunitarie con particolare riferimento alla seconda lingua nella scuola media, anche in forma non curricolare. Nel medesimo contesto vanno collocate le iniziative nazionali finalizzate al potenziamento delle biblioteche scolastiche, nonché della cultura musicale, scientifica e sportiva. Le iniziative già poste in essere dalle istituzioni scolastiche, anche a carattere sperimentale, quali l'orientamento scolastico, professionale ed universitario, l'apertura pomeridiana delle scuole, restano confermate come attività da ricomprendere nell'organico piano delle scuole, superando la settorialità degli interventi. Le correlate "iniziative di formazione e di aggiornamento" riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno legate prioritariamente al processo di diffusione della cultura dell'autonomia, senza trascurare, comunque, le altre iniziative sopra riportate ivi comprese quelle relative alla diffusione della cultura del linguaggio filmico. Esse dovranno sviluppare, tra l'altro, le capacità progettuali del personale della scuola e dei dirigenti scolastici. A tali fini verrà altresì potenziata la funzione di regia sul territorio dei Nuclei di supporto tecnico amministrativo all'autonomia con compiti di consulenza e documentazione da sviluppare, anche tramite sito informatico, presso istituti in possesso delle necessarie professionalità. Saranno, inoltre, realizzate iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di autonomia sia all'interno che all'esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza degli specifici ruoli nel nuovo modello della scuola autonoma.
Gli interventi perequativi sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali, ed a completare nelle classi della scuola elementare l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera. Gli stessi attengono principalmente alla integrazione degli organici di personale.
Le iniziative post-secondarie, rivolte a giovani e ad adulti, saranno finalizzate alla realizzazione dei percorsi d'istruzione e formazione tecnica superiore e delle relative misure di accompagnamento, nell'ambito dell'offerta formativa integrata di cui al D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. A questo scopo le scuole possono stipulare convenzioni o intese contrattuali con soggetti pubblici e privati.
Lo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti, sarà realizzato soprattutto attraverso progetti concertati con le Regioni e gli Enti locali. I progetti potranno essere realizzati anche attraverso l'insegnamento a distanza e con l'utilizzo di sistemi multimediali.
La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico sarà realizzata attraverso il Centro Europeo dell'Educazione (C.E.D.E.), che opererà in collaborazione con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e con gli Istituti Regionali di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE) per le azioni di documentazione e monitoraggio.
3. Progetti riferiti al piano dell'offerta formativa di cui al punto 2.
I progetti contenenti i piani dell'offerta formativa, che comportano oneri riferiti all'attivazione delle iniziative sperimentali autorizzate ai sensi del citato D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni predisposti dalle istituzioni scolastiche, dovranno indicare le attività da porre in essere, la quantificazione degli oneri finanziari necessari per la compiuta realizzazione degli stessi, ivi compresa l'eventuale remunerazione per l'attività progettuale.
I progetti saranno inviati al competente Provveditorato agli Studi per il relativo finanziamento.
4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi.
I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati.
Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della intera somma disponibile per l'anno 1999, come sopra quantificata in lire 669,108 miliardi, per i singoli interventi elencati al punto 1):
aa) lire 535,108 miliardi per la realizzazione del programma nazionale di sperimentazione indicato al punto 1) - di cui lire 324,108 miliardi riferiti allo specifico finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 20 gennaio 1999, n.9 - e delle iniziative di formazione ed aggiornamento indicate sub lettera a). A queste ultime attività vengono destinate risorse finanziarie fino ad un massimo di lire 120 miliardi nell'ambito del predetto importo complessivo di lire 535,108 miliardi.
bb) lire 66 miliardi per gli interventi perequativi anche mediante integrazione degli organici provinciali (sub lettera b);
cc) lire 35 miliardi per le iniziative di formazione post-secondaria non universitaria e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea (sub lettera c);
dd) lire 15 miliardi per lo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti, anche con interventi integrati (sub lettera d);
ee) lire 18 miliardi per la valutazione del sistema scolastico e per il monitoraggio, supporto e valutazione degli interventi della legge n.440/1997, ivi compresi gli oneri per i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i Provveditorati agli studi a norma del già menzionato D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (sub lettera e).
I finanziamenti destinati ai progetti contenenti il piano dell'offerta formativa di cui al primo periodo del punto 3) saranno imputati allo specifico capitolo di bilancio rinveniente nei competenti centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Le occorrenti variazioni di bilancio, a favore dei competenti centri di responsabilità presenti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, saranno disposte con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.
5. Modalità della gestione delle somme.
La gestione delle somme indicate al punto 4) è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:
Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici provinciali, sulla base di specifica assegnazione a loro favore.
Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei progetti contenenti il piano dell'offerta formativa di cui al punto 3), dopo aver dedotto la somma di lire 105 miliardi, da destinare alla promozione dell'insegnamento delle lingue comunitarie, la somma di lire 40 miliardi per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti, nonché fino ad un massimo di lire 65 miliardi per le iniziative di cui al punto 1, 3 periodo, saranno ripartiti: per il 30% in parti uguali alle singole scuole, per il 60% in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni. Il restante 10% sarà assegnato ai Provveditorati agli studi per azioni perequative e di supporto.
Nella gestione delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le finalità di cui ai punti c) e d) si applicano, nel caso di interventi integrati con la formazione professionale regionale, le istruzioni amministrativo-contabili in materia di interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la realizzazione del più volte citato programma nazionale di sperimentazione, saranno comunque garantite idonee forme di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul territorio degli Ispettori Tecnici, dei "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo", costituiti presso ciascun Provveditorato agli studi ai sensi del D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Monitoraggio e valutazione degli interventi.
All'attività di monitoraggio ed alla valutazione degli interventi
realizzati in attuazione della legge n.440/1997, si provvederà mediante i Nuclei di
supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i Provveditorati agli studi ai sensi del
D.M. 251/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, gli IRRSAE, il CEDE, la BDP,
nonché mediante gli ispettori tecnici.