Art. 1 Oggetto
1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di
istruzione la presente legge disciplina le forme di
rappresentanza, di partecipazione e di responsabilità delle
componenti che concorrono all'autogoverno delle istituzioni
scolastiche ed educative, alle quali è stata attribuita
personalità giuridica e autonomia a norma dell'art. 21 della L.
15.3.97, n. 9.
2. Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle
differenziate esigenze formative, alla progettazione e alla
realizzazione di un percorso educativo, che trova compiuta
espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle
opzioni differenziate eventualmente espresse da singoli o da
gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento.
Art. 2 Organi delle istituzioni scolastiche
1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
2. Il dirigente scolastico svolge le proprie
funzioni ai sensi del D.L.vo 6.3.98, n.59.
3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli
organi collegiali sono ispirati al principio della distinzione
fra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione,
tenuto conto delle necessità di integrazione dipendenti dalle
specificità ordinamentali e delle finalità educative,
didattiche e formative proprie delle istituzioni scolastiche.
Art. 3 - Competenze del Consiglio dell'istituzione
1. Il Consiglio dell'istituzione è organo dell'istituzione scolastica cui spettano competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spettano al Consiglio dell'istituzione:
2. Il Consiglio dell'Istituzione è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza, con le modalità e per la durata previste dal regolamento
Art. 4 - Competenze del Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica. Spetta al Collegio dei docenti:
Art. 5 - Composizione del Consiglio dell'Istituzione
1. Nel Consiglio dell'istituzione scolastica,
del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico preposto
all'istituzione e il responsabile amministrativo, sono
rappresentate tutte le componenti della comunità scolastica ivi
compresi, nella scuola secondaria superiore, gli studenti.
2. Il numero dei componenti è di norma pari a undici. Il
regolamento dell'istituzione scolastica può prevedere l'aumento
fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni
e alla complessità dell'istituzione stessa.
3. La rappresentanza dei genitori e degli studenti,
rispettivamente nella scuola dell'obbligo e nella scuola
secondaria superiore, è paritetica rispetto alla rappresentanza
dei docenti.
4. Il Consiglio dell'istituzione scolastica elegge il presidente
all'interno della componente dei genitori nella prima riunione.
Art. 6 - Composizione e articolazione del collegio dei docenti
1. Il Collegio dei docenti è costituito da
tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica ed è
presieduto dal dirigente scolastico preposto all'istituzione.
2. Esso si articola in dipartimenti disciplinari e
interdisciplinari e in organi di programmazione
didattico-educativa e di valutazione degli alunni. Il regolamento
di istituto può prevedere ulteriori e differenti articolazioni
funzionali di gruppi di docenti. Ciascuna articolazione elegge un
proprio coordinatore. I dipartimenti approfondiscono le tematiche
relative alle discipline, aree disciplinari o campi di esperienza
di propria competenza ed elaborano proposte e pareri per il
collegio dei docenti. Il regolamento di istituto stabilisce
l'organizzazione delle articolazioni del collegio dei docenti e
prevede la costituzione, la composizione, le competenze e le
modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei
coordinatori, che garantisce altresì il raccordo con gli altri
organi dell'istituzione.
Art. 7 - Organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione
1. La valutazione periodica e finale degli
alunni è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della
classe e, comunque, dei docenti corresponsabili dell'attività
didattica . Le funzioni di programmazione didattico-educativa
sono svolte dagli organi individuati a norma dell'art. 6, tenendo
conto dell'organizzazione dell'attività didattica, dell'età
degli alunni e dell'esigenza di garantire la rappresentanza dei
genitori e degli alunni.
2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal dirigente
scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore eletto ai
sensi dell'art. 6, comma 2.
3. Il regolamento dell'istituzione scolastica garantisce il
raccordo tra gli organi di cui al comma 1, l'assemblea di classe
dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti al fine di
assicurare la regolarità dei rapporti, degli scambi di
informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della
programmazione. Il regolamento prevede altresì gli organismi e
le modalità per la realizzazione del coordinamento didattico e
dei rapporti interdisciplinari e individua, in armonia con i
principi della presente legge, le unità organizzative cui si fa
riferimento nei casi nei quali l'esercizio dell'autonomia
organizzativa comporti la flessibilità dei gruppi classe.
Art. 8 - Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di assemblea
1. In ciascuna istituzione scolastica viene
garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei
genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui
funzionamento sono stabiliti dal regolamento di istituto.
2. I genitori degli alunni di ciascuna classe compongono
l'assemblea di classe dei genitori. Gli alunni di ciascuna classe
della scuola secondaria superiore costituiscono l'assemblea di
classe degli studenti.
3. I genitori hanno diritto di riunione e di assemblea. Il
regolamento dell'istituzione stabilisce le modalità
dell'esercizio del diritto.
4. Gli studenti delle scuola secondaria superiore hanno diritto
di riunione e di assemblea. L'assemblea è costituita da tutti
gli studenti dell'istituzione; adotta una propria struttura
organizzata e gestisce, in collaborazione con l'organismo dei
coordinatori, una Conferenza annuale di istituto per la
programmazione delle attività didattiche d'istituto e
un'assemblea di bilancio e verifica delle attività svolte, a
fine anno scolastico. Il regolamento dell'istituzione stabilisce
le modalità di esercizio del diritto, garantendo un monte ore
annuale utilizzabile per lo svolgimento delle assemblee di
istituto.
Art. 9 - Attività di verifica e di valutazione
1. Il Collegio dei Docenti, in relazione alle
proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione
dei risultati dell'attività didattica sulla base di criteri
predeterminati.
2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il
compito di procedere alla valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico. Essa è composta da
quattro membri, nominati dal Consiglio dell'Istituzione fra
soggetti qualificati anche esterni all'istituzione stessa.
Art. 10 - Profili dell'attività docente
1. In coerenza con il piano dell'offerta formativa vengono individuati, nel rispetto dell'unitarietà della funzione, articolazioni e ampliamenti qualitativi e quantitativi dell'impegno professionale dei docenti, il cui riconoscimento in termini di orario di servizio, di trattamento economico e di sviluppo di carriera è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 11 - Profili dell'attività amministrativa
1. Alle funzioni amministrative e contabili attribuite alle istituzioni scolastiche è preposto il responsabile amministrativo, con compiti di direzione dei servizi di segreteria, nell'ambito dei quali ha autonomia amministrativa e responsabilità diretta. Il responsabile amministrativo risponde al dirigente scolastico, il quale impartisce al riguardo le necessarie direttive generali e di coordinamento. I profili professionali del personale di segreteria e del responsabile amministrativo sono definiti in sede di contrattazione collettiva di comparto anche con riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi profili e alle disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime.
Art. 12 - Organi collegiali di rete
1. Ove due o più istituzioni scolastiche,
appartenenti al sistema nazionale pubblico d'istruzione, decidano
di collegarsi tra loro per raggiungere obiettivi predeterminati
ed esplicitati in un accordo di rete, possono esprimere un organo
di amministrazione collegiale comune, al quale attribuire
competenze specifiche e predeterminate.
2. La costituzione di un organo di amministrazione di rete deve
risultare da atto scritto, depositato presso il Provveditorato
agli studi, dal quale risultino gli obiettivi dell'accordo, la
composizione, le competenze e i poteri dell'organo, nonché le
disponibilità finanziarie messe a disposizione della rete dalle
singole istituzioni.
Art. 13 - Regolamento delle istituzioni
1. In fase di prima attuazione della presente
legge i regolamenti delle nuove istituzioni scolastiche autonome,
di cui all'art. 3, comma 2, lettera f), sono adottati dai
consigli di istituto uscenti, previa acquisizione del parere del
collegio dei docenti.
2. Successive modifiche ai regolamenti possono essere approvate a
maggioranza assoluta dal Consiglio dell'istituzione scolastica,
previo parere del Collegio dei docenti per gli aspetti di
interesse didattico, e, ove previsto dai regolamenti stessi,
previo parere degli organismi di partecipazione dei genitori e
degli studenti.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche
alle istituzioni educative, in quanto compatibili con le loro
specificità ordinamentali; la disciplina degli organi tipici di
tali istituzioni e le disposizioni di coordinamento con la
presente legge sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 21,
comma 1, della L. 15.3.97, n. 59.
Art. 14 Disposizione finale e abrogazione
1. La materia degli organi delle istituzioni
scolastiche, per quanto non è espressamente disciplinato dalla
presente legge, resta affidato all'autonomia organizzativa delle
istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso il
regolamento di cui all'art. 13, ovvero con le modalità prescelte
di volta in volta dagli organi collegiali di governo
dell'istituzione.
2. Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità
giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21 della L. 15.3.97,
n. 59, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge,
che sono abrogate dalla data di piena attuazione dell'autonomia.