03.09.2006
Lettera circolare e Atto di indirizzo: ipotesi di analisi
di Reginaldo Palermo
Passati gli entusiasmi generali dei momenti successivi alla emanazione della Lettera circolare e dell’Atto di Indirizzo sul nuovo anno scolastico, proviamo a fare una analisi un po’ più puntuale dei due documenti e vediamo se davvero si tratta di atti che "demorattizzano" la scuola.
Esaminiamo in particolare l’atto di indirizzo.
Si legge nella Premessa
Il processo di riforma dell’intero sistema di istruzione e formazione, avviatosi verso la metà degli anni ’90, non è ancora completato ed è comprensibile il disagio del personale della scuola, costretto ad operare in situazione di «cantiere aperto».
Commento: non è forse un po’ eccessivo ammettere che il processo
riformatore dura ormai da un decennio e non si è ancora concluso ?E’ normale
un Paese che impiega più di 10 anni solo per "impostare" un processo
riformatore ?
Che ne dicono i nostri partner europei ?
Con il decreto "milleproroghe" il Governo si è dato altri due anni di tempo
per definire la riforma del II ciclo.
Non c’è il rischio, molto reale, che in questo modo la nostra posizione
nelle classifiche internazionali continui a scendere sempre più verso il
basso ?
Non sarebbe il caso di chiudere questo cantiere, non fra tre anni e neppure
fra due, ma domani mattina ?
Mentre noi terremo aperti i nostri cantieri, persino gli studenti del
Burkina Fasu e del Costarica continueranno a migliorare le loro prestazioni.
Il dramma è che i sindacati sembrano felici e contenti di questo cantiere
aperto !!!
Poche righe dopo si legge
...va ripensato il modo stesso di realizzare le riforme, che non vanno intese come qualcosa di rigidamente e minuziosamente definito, da applicare e destinato a regolamentare per lungo tempo il sistema, ma come quadro generale di linee guida che richiedono una interpretazione intelligente e consentono una continua adattabilità. Il costo è quello dell’incertezza sostenibile, mentre il guadagno è quello di una sempre più significativa autonomia culturale e professionale.
Commento: ottimo, questo richiamo alla autonomia, ma se poi il Ministro darà retta, come ha fatto quasi sempre finora, alle richieste dei sindacati che – in questo caso specifico – propongono, anzi pretendono, che le schede di valutazione delle classi intermedie vengano rigidamente definite a livello ministeriale, di che autonomia si parla ?
Per non parlare poi delle regole per le nomine dei supplenti temporanei concertate da Ministero e Sindacati e che non lasciano il benchè minimo spazio alla autonomia gestionale e organizzativa delle scuole creando un abbassamento decisivo della qualità del servizio scolastico che in alcuni casi non viene addirittura erogato proprio per la impossibilità di nominare insegnanti supplenti a causa della farraginosità delle norme.
Sempre nella Premessa si legge
Nella predisposizione del POF e del relativo curricolo didattico si manifesta appieno l’autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo che è propria dell’istituzione scolastica, una autonomia funzionale alla piena valorizzazione e realizzazione della persona umana, con le sue relazioni, così come richiamato tanto dalla normativa sull’autonomia quanto dalla successiva legge n. 53/’03
Commento: sarebbe troppo chiedere un po’ di coerenza nelle affermazioni
che chiamano in causa la legge n. 53 ?
Ma allora le norme della legge 53 "esistono" ? Ma la legge 53 non era, fino
a qualche mese fa, la negazione della scuola pubblica oltre che la negazione
della autonomia ?
E ora, addirittura, si scopre che esiste continuità fra Regolamento dell’autonomia e legge 53 ?
E questo richiamo alla "persona che apprende" che fino a pochi mesi fa
veniva combattuto e considerato dai più retaggio filosofico del vecchio
personalismo cattolico, ora invece diventa un criterio di orientamento ?
Passiamo al paragrafo "il curricolo come espressione dell’autonomia progettuale"
Si legge nelle prime righe del paragrafo
Con il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche vengono meno i ‘Programmi Nazionali, sostituiti, da un lato, da ‘Indirizzi’ o ‘Indicazioni’ nazionali e orientamenti per la scuola dell’infanzia, che devono essere molto essenziali nella loro parte prescrittiva e, dall’altro, dal curricolo didattico elaborato dalle scuole all’interno del Piano dell’Offerta Formativa.
Commento: con questa affermazione si intende forse dire che il DPR 275
(Regolamento sulla autonomia) ha fatto venir meno i Programmi delle
elementari del 1985 e quelli delle Medie del 1979 ?
Ma perché allora Sindacati e Movimento continuano a rifarsi al "mito" dei
Programmi dell’ 85 e del ’79.
Annotazione a latere: perché non si prova a riflettere per un momento sul
fatto che i mitici programmi dell'85 non usano neppure una volta la parola
interculturale o multiculturale, che la parola "stranieri" è del tutto
assente così come non esiste il benchè minimo riferimento nè alla
globalizzazione nè allo sviluppo sostenibile ?
Ma siamo proprio sicuri che la miglior alternativa possibile alle
Indicazioni siano i mitici Programmi dell’ 85 ?
Più oltre la nota di indirizzo precisa
Nel predisporre la loro offerta formativa le scuole avranno come punti di riferimento il complesso delle indicazioni desumibili dal quadro normativo vigente
Commento: prendiamo atto, senza commentare, che secondo il Ministero i
punti di riferimento per costruire il POF sono dati dalle indicazioni in
vigore
I Programmi del ’79 e dell’85 non sono più quindi da considerarsi un punto
di riferimento.
D’altronde non sarebbe male ricordare che già a giugno, in occasione di una
risposta fornita in Commissione Istruzione, il ViceMinistro Bastico aveva
ribadito l’obbligatorietà delle Indicazioni nazionali
Sempre nello stesso paragrafo si legge
Spetta, ad esempio, alla comunità professionale stabilire la concreta organizzazione degli ambiti di insegnamento, avendo individuato le soluzioni nelle quali si opera, delle risorse disponibili e del progetto pedagogico appaiano le più funzionali, salvaguardando in ogni caso il principio della collegialità e corresponsabilità che ha nel team o gruppo docente il suo naturale riferimento.
Commento/domanda: ma se è così, non ne deriva che anche la costruzione
delle cattedre (soprattutto nella scuola media inferiore) non può più essere
centralizzata ?
D’altronde anche il decreto sul 20%, se applicato fino in fondo, potrebbe
determinare una mezza rivoluzione nella costruzione delle cattedre; semplice
esempio per la primaria: la scuola decide di introdurre una nuova disciplina
autonoma (per esempio studio di una seconda lingua straniera) riducendo del
20% l’insegnamento della prima lingua straniera; è chiaro che la
composizione delle cattedre deve cambiare. Se questo non sarà possibile il
richiamo alla autonomia sul 20% è puramente teorico.
E visto che ci siamo, e visto che tutti continuano a riempirsi la bocca del
termine autonomia, perché non si dà attuazione finalmente alla previsione
del 3° comma dell’art. 7 del Regolamento del 1999 ("L'accordo [di reti di
scuole, ndr] può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente
vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti
abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento
per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità
stabilite in sede di contrattazione collettiva".)
Più oltre
Ed è ancora nella prospettiva dell’autonomia che si rivalutano le stesse controverse questioni del tutor e a seguito della disapplicazione dei commi 5, 6 e 7 dell’art.7 del D.L.vo 59/2004 disposta dall’art. 2 dell’Accordo sulla sequenza contrattuale del 17 luglio u.s., viene, infatti, chiaramente restituita alla responsabilità delle scuole l'attribuzione di tutte quelle funzioni previste dagli artt. 24 (funzione docente), 25(profilo professionale) e 26 ( attività di insegnamento) del vigente contratto scuola, e in quanto tali di pertinenza di tutti i docenti, in un quadro di pari responsabilità tra i docenti contitolari, senza dar luogo ad alcuna figura docente gerarchicamente distinta o sovraordinata.
Commento: perché non la raccontiamo tutta ? Perché il Ministro non ricorda che l’intesa del 17 luglio non è ancora stata recepita dal Governo e - a maggior ragione - non ha ancora ottenuto la registrazione dalla Corte dei Conti ? Non sarebbe il caso, di usare un pochino di cautela su questo aspetto ?
E ancora
In definitiva, le funzioni di progettazione, gestione delle attività curricolari, valutazione, orientamento, rapporti con i genitori, sono di pertinenza di tutti i docenti che operano collegialmente all'interno del team docente (ivi compresi gli insegnanti specializzati sul sostegno)
Commento: Questo significa che una serie di attività deve essere svolta
in modo assolutamente collegiale.
Per esempio: ai colloqui con i genitori devono partecipare tutti i
docenti contemporaneamente.
A maggior ragione la compilazione delle schede quadrimestrali deve avvenire
per ciascuna classe nel corso di un incontro al quale prendono parte tutti i
docenti che a qualunque titolo intervengono nella classe.
Al termine del paragrafo si legge il seguente passaggio
Il richiamo al Dpr 275/99 (ed all'art 4 della sequenza contrattuale stipulata il 17-7-2006) consente di meglio distinguere il concetto di attività curricolari comuni ed opzionali (da inserire comunque nell'orario obbligatorio onnicomprensivo e di pertinenza della scuola) e di attività facoltative, chiaramente aggiuntive e da negoziare con i genitori degli allievi.
Commento: qualcuno ci spiega che caspita vuol dire questa frase ?
L’azione di insegnamento e la valutazione
Ma le osservazioni più interessanti sono contenute forse
in questo ultimo paragrafo che meriterebbe di essere discusso riga per riga.
Ci limitiamo ad alcune brevi annotazioni
Non è, pertanto, vincolante l’adozione di una particolare forma progettuale rispetto ad altre possibili e diverse, ma è vincolante che le progettazioni dei percorsi didattici siano orientate a sviluppare le competenze fondamentali, a garantire il raggiungimento degli standard stabiliti, siano attente a promuovere il protagonismo dell’alunno, chiamato ad «apprendere ad apprendere», siano sufficientemente flessibili per consentire un insegnamento individualizzato negli obiettivi da raggiungere ed un apprendimento personalizzato nei modi e nei tempi per conseguirli. (le sottolineature sono nostre)
Commento: ma la personalizzazione non doveva essere cancellata ? perché qualcuno non spiega chiaramente che differenza c’è fra insegnamento individualizzato e apprendimento personalizzato, in modo che lo possano capire anche i docenti e i dirigenti scolastici "normali" ?
In questa ottica, la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione educativa appartengono a tutti i docenti e rappresentano tratti essenziali della funzione docente.
Commento: cosa si intende per documentazione educativa ? nel concreto di che si tratta ? Di qualunque cosa si tratti resta il fatto che la formulazione lascia chiaramente intendere che è comunque atto dovuto che appartiene pienamente alla funzione docente. Non sarebbe male però se qualcuno, a questo punto, ci spiegasse con parole semplici cosa è la documentazione educativa dei processi formativi.
La valutazione, nella scuola di base, assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. L'attestazione dei traguardi intermedi via via raggiunti negli apprendimenti sarà affidata a sobrie schede di valutazione, mentre la certificazione delle competenze sarà proposta in un'ottica sperimentale solo per l'ultimo anno del ciclo di base, come descrizione degli esiti raggiunti da ciascun allievo rispetto a criteri [standard] preventivamente definiti, sulla base di un modello nazionale definito da questo Ministero.
Commento: a chi spetta predisporre le "sobrie schede di valutazione" ?
Perché la certificazione delle competenze non riguarda anche l’ultimo anno
della scuola primaria ?
Altre eventuali forme di documentazione dei processi formativi (dossier, cartelle, portfolio, ecc.) saranno rimesse alla piena autonomia delle scuole, segnalando il loro carattere prettamente formativo e didattico, di supporto ai processi di apprendimento degli allievi, essendo esclusa tassativamente ogni loro funzione di certificazione, attestazione, valutazione.
Commento: si parla di "altre" forme di documentazione dei processi
formativi lasciando intendere che prima si sia parlato già di forme
analoghe; il riferimento è forse alla "documentazione" di poche righe sopra
che però non è stata specificata ? E perché poi si usa il termine
"eventuale" ? Per indicare che dossier, cartelle e portfolio si possono
eventualmente attivare ?
La spiegazione più semplice, di carattere letterale sembra essere la
seguente: i docenti devono effettuare la valutazione degli alunni e curare
la documentazione dei processi educativi; la cura di tale documentazione è
obbligatoria perché fa parte della funzione docente; volendo può essere
ampliata ricorrendo anche ad altri strumenti come portfolio, cartella o
dossier.
Resta la domanda: ma la documentazione essenziale e primaria dei processi
educativi, in cosa consiste ?
Veniamo adesso alla Lettera circolare
Si legge
Allo stato, va evidenziato che si è in attesa degli esiti dei contenziosi in atto relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle conclusioni del Garante della privacy relativamente al trattamento dei dati sensibili.
Commento: il riferimento al Garante è poco comprensibile; per quanto se ne sa il Garante ha già espresso il proprio parere in merito esattamente il 26 luglio 2006 (il parere è disponibile alla pagina www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1321703)
Per le ragioni suesposte e tenuto conto del carattere provvisorio delle Indicazioni nazionali e della circostanza che occorre procedere ad una complessiva revisione delle stesse, nonché all’emanazione dei Regolamenti definitivi di attuazione del decreto legislativo n. 59/2004, soccorrono fondate ragioni per suggerire di soprassedere dall’applicazione delle modalità di valutazioni introdotte dal portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamento
Commento: il Ministro conferma che non c’è nessuna intenzione di
cancellare il decreto n. 59; il programma di lavoro prevede anzi di
provvedere quanto prima alla emanazione dei regolamenti di attuazione
previsti dal decreto stesso.
Il Ministro "suggerisce" di soprassedere dalla applicazione delle modalità
valutative introdotte dal portfolio: questa formulazione è stata intepretata
nel senso che si può soprassedere alla compilazione del portfolio tout
court; lo stesso Ministro parlando con i giornalisti sembra aver avvalorato
questa interpretazione. Ma se si legge quello c’è scritto così non è. Le
modalità valutative introdotte dal portfolio non esauriscono tutto il
portfolio che come è ben noto contiene anche altre sezioni che nulla hanno a
che vedere con la valutazione ma sembrano piuttosto collegate con la
documentazione dei processi formativi.
Si parla poi di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente
ordinamento: qui la cosa sembra chiara: sparisce la scheda allegata alle
circolari 84/2005 e 85/2004 e si torna alla "vecchia" scheda Berlinguer-De
Mauro.
Resta un problema: le scuole che decidono di utilizzare la quota del 20% del curricolo come fanno a esprimere la valutazione relativa alle nuove discipline ?
Francamente questa parte della lettera circolare ci sembra la più
complessa e soprattutto non ci pare che elimini dubbi e perplessità, tutt’altro.
Una annotazione a latere: non sarebbe male ricordare che nella direttiva
generale del 25 luglio il Ministro parlava esplicitamente di portfolio e lo
elencava fra gli obiettivi da raggiungere. D'altronde in quella sede il
Ministro non poteva scrivere cose diverse: se lo avesse fatto avrebbe
rischiato di incassare un parere negativo della Corte dei Conti.
Ma questa del 31 agosto è una lettera circolare che non è sottoposta alla
registrazione della Corte dei Conti.
In essa il Ministro "suggerisce" alle scuole di soprassedere, ma è del tutto
evidente che le scuole che "soprassiedono" lo fanno sotto propria
responsabilità. E cosa succede se un gruppo di genitori o una associazione
chiedono conto al dirigente scolastico di quella scuola del perché si è
deciso di eludere la direttiva del 25 luglio e di seguire i suggerimenti del
Ministro che però non hanno nessun avallo degli organi di controllo ?
Francamente ci pare che i provvedimenti del 31 agosto non semplificano un
bel nulla e non danno nessuna certezza alle scuole che anzi, restano
esposte, esattamente come accaduto finora, al rischio di un contenzioso