18.06.2006
Prescrittività delle Indicazioni nazionali
Il 13 giugno, rispondendo alla Camera ad una interrogazione sulla questione delle prove Invalsi, il Vice-Ministro Mariangela Bastico ha affermato:
La somministrazione delle prove
Invalsi trova la sua fonte normativa nella legge n. 53 del 2003, recante
delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, e nel decreto legislativo n. 286 del 2004.
Dico subito [….] che le direttive n. 52 del 12 luglio 2004 e n. 49 del 6
maggio 2005, emanate dal ministro Moratti ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
del suddetto decreto legislativo n. 286, rispettivamente per l'anno
scolastico 2004 2005 e per quello successivo, hanno conferito
progressivamente obbligatorietà alla valutazione per il primo ciclo di
istruzione. Quindi, al primo quesito (se fossero obbligatorie) rispondo che
hanno conseguito progressivamente obbligatorietà; ciò in relazione alla
prescrittività delle indicazioni nazionali riguardanti la riforma del
primo ciclo, che deriva dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 59
del 19 febbraio 2004 (recante, appunto, le disposizioni relative al
primo ciclo). Le direttive medesime hanno mantenuto, invece, volontaria
l'adesione delle istituzioni scolastiche degli altri ordini e gradi di
scuola, in quanto era ancora in corso l'iter di emanazione dei provvedimenti
delegati riguardanti il secondo ciclo di istruzione.
Secondo quanto dichiarato alla Camera dal Vice-Ministro risulta dunque
in modo inequivocabile che le Indicazioni Nazionali sono da
intendersi come prescrittive.