01.09.2002
Nuovo anno scolastico: un, due, tre .... via
di Grazia Perrone
Domani 2 settembre 2002 tornerò a scuola insieme a 800mila colleghi.
La prima riguarda i colleghi precari. Cioè quella particolare
condizione della docenza che non è "né carne né pesce". Eternamente in
bilico nellincertezza del diritto tra il
"paradiso" dellinsegnamento e "linferno" della
disoccupazione o, meglio, della sotto-occupazione. Numerose sono state le
iniziative intraprese in questi mesi da colleghi organizzati dai sindacati tradizionali o
autonomamente.
Con la speranza di non far torto a nessuno ne cito solo una perché mi appare quella che
meglio di ogni altra renda esplicita la situazione di pressante
"richiesta di legalità" avanzata dai docenti precari. Partendo dalla
sentenza del TAR Lazio n. 7121/02 [1]
alcuni colleghi precari hanno proposto ricorso avverso alla Legge 331/2001 alla Suprema
Corte di Giustizia Europea. (
)"Il ricorso alla Corte Europea mi
scrive il promotore delliniziativa - è l'occasione per sottoporre ad un solo
organo giudicante - si spera immune da pressioni lobbystiche - la totalità dei
provvedimenti varati negli ultimi tempi dal MIUR (
)". Chi fosse interessato
a saperne di più può mettersi in contatto con il prof. Gianfranco Pignatelli al seguente
recapito di posta elettronica g.pignatelli@tiscalinet.it
La seconda considerazione riguarda quanti sapranno solo domani! che la propria scuola è stata proposta dal solo dirigente alla mini-sperimentazione didattica voluta e imposta dal MIUR. Non credo che sia stato espletato nella fattispecie il dettato normativo specie per quanto attiene gli articoli 7 comma 2 lettera f; e art. 10 comma 5 del Testo Unico P.I. n. 297/94 [2]. Ma non sono una giurista e - nel caso in cui domani dovessi scoprire di essere una di quelle "fortunate" docenti appartenenti ad una scuola "sperimentale" (senza aver avuto alcuna voce in capitolo!!) lo farò presente a "colui cui compete" nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Lultima considerazione, alfine, attiene il Contratto scaduto, ormai, da 244 giorni. Il ministero non ha ancora emanato latto di indirizzo in mancanza del quale non è possibile iniziare la trattativa vera e propria. Le OOSS di comparto hanno già presentato dopo averle discusse nelle assemblee - le proprie Piattaforme rivendicative. Da una lettura attenta si scopre che non sono molto dissimili le une dalle altre. Se prevarrà la logica democratica dellunità sindacale (tra tutte le sigle) e non quella pregiudiziale "ad escludendum" utilizzata finora per "discriminare" le organizzazioni "minori" non dovrebbe essere eccessivamente difficile costringere "in un angolo" il MIUR e ottenere un buon contratto. Staremo a vedere.
Mi limito ad un auspicio.
Mi auguro, cioè, che il documento contrattuale finale valido "erga omnes"
[3] (cioè per tutti i lavoratori del comparto) sia prima discusso e approvato con un referendum da tutti i docenti. Iscritti e no. Giorni fa una collega in un forum mi ha fatto, amabilmente, rilevare che questa è unesplicita richiesta formulata dalla CGIL Scuola. Non ho motivo di dubitare di siffatta affermazione pur rilevando da maliziosa quale sono che non è la prima volta che tale sindacato fa promesse che non mantiene! La dinamica sociale non si nutre solo di roboanti enunciazioni di principio finalizzate in ultima analisi a "cautelarsi". A "futura memoria", insomma. Ragione per la quale è lecito aspettarsi comportamenti consequenziali e coerenti con lenunciato proposito quali ad esempio lesplicito e formale invito alle parti sociali e allARAN di inserire tale argomento (il referendum vincolante) tra i punti discriminanti della prossima tornata contrattuale. Da parte mia mi limito a rammentare e ribadire quanto avevo già formulato in una nota su questo stesso sito - oltre due anni fa. Faccio questo non tanto per rivendicare una sorta di "primogenitura" culturale quanto per ribadire una verità storica.* * * * * * * *
Al ministro "tecnico" - dott.sa Letizia Moratti - infine, non dico nulla. Non fosse altro perché ha ampiamente dimostrato in passato di non gradire suggerimenti e/o consigli. In perfetta coerenza, dunque, con lantico motto - vagamente "liberista" - di essere perfettamente in grado di "sbagliare da sola".
Contenta lei.
* * * * * * * *
[1]
Quella che dichiara incompatibile il cumulo del bonus di 30 punti con i punti derivanti dal servizio svolto nel medesimo biennio delle Ssis annullando in parte quanto disposto dalla C.M. n. 69/02.[2]
Lattribuzione dellautonomia scolastica (DPR n. 275/99) accresce i compiti e limportanza del Collegio docenti al quale compete la formulazione del POF cioè il documento programmatico in cui sono definiti in piena autonomia gli interventi e gli obiettivi formativi. Il tutto coniugandosi e articolandosi con lart. 7 comma 2 lettera f del già citato Testo Unico n. 297/94 che recita testualmente: "il collegio docenti adotta o promuove nellambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti ( )" e con larticolo 10 comma 5 che recita: "il consiglio di circolo esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti ( )". Dalla lettura del dispositivo normativo, dunque, si evince che il dirigente scolastico in qualità di presidente della giunta esecutiva dà corso ad una delibera collegiale formulata in due distinti ed ineludibili passaggi successivi. Ebbene a me sembra che questa procedura democratica scandita dai passaggi normativi enunciati precedentemente non sia stata nella fattispecie ottemperata. Ragione per la quale mi sembra di poter ipotizzare una situazione di "oggettiva" illegittimità.[3]
I contratti collettivi stipulati dalle OOSS rappresentative hanno efficacia erga omnes, nel senso che vincolano tutti i soggetti interessati anche se non sindacalizzati ovvero, appartenenti ad OOSS non firmatarie per i più svariati e legittimi motivi ai sensi degli articoli 2 e 45 del d. lgsl. N. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. Di più. I contratti collettivi producono effetti giuridici (cioé normativi) senza che siano necessari ulteriori atti di ricezione da parte dellamministrazione. A meno che il contratto medesimo non stabilisca diversamente ed esplicitamente.