Direzione didattica di Pavone Canavese

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01.09.2002


Nuovo anno scolastico: un, due, tre .... via
di Grazia Perrone

 

Domani – 2 settembre 2002 – tornerò a scuola insieme a 800mila colleghi.
Inizierà così, ufficialmente, l’anno scolastico 2002/03. Anno difficile perché, molti di noi, dovranno affrontare delle vere e proprie "incognite" giuridiche apprese, finora, solo dalla lettura dei quotidiani.
Nell’augurare a tutti buon lavoro desidero esprimere alcune – personalissime – considerazioni.

La prima riguarda i colleghi precari. Cioè quella particolare condizione della docenza che non è "né carne né pesce". Eternamente in bilico – nell’incertezza del diritto – tra il "paradiso" dell’insegnamento e "l’inferno" della disoccupazione o, meglio, della sotto-occupazione. Numerose sono state le iniziative intraprese in questi mesi da colleghi organizzati dai sindacati tradizionali o autonomamente.
Con la speranza di non far torto a nessuno ne cito solo una perché mi appare quella che – meglio di ogni altra – renda esplicita la situazione di pressante … "richiesta di legalità" avanzata dai docenti precari. Partendo dalla sentenza del TAR Lazio n. 7121/02 [1] alcuni colleghi precari hanno proposto ricorso avverso alla Legge 331/2001 alla Suprema Corte di Giustizia Europea. (…)"Il ricorso alla Corte Europea – mi scrive il promotore dell’iniziativa - è l'occasione per sottoporre ad un solo organo giudicante - si spera immune da pressioni lobbystiche - la totalità dei provvedimenti varati negli ultimi tempi dal MIUR (…)". Chi fosse interessato a saperne di più può mettersi in contatto con il prof. Gianfranco Pignatelli al seguente recapito di posta elettronica g.pignatelli@tiscalinet.it

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La seconda considerazione riguarda quanti sapranno – solo domani! – che la propria scuola è stata proposta – dal solo dirigente – alla mini-sperimentazione didattica voluta e imposta dal MIUR. Non credo che sia stato espletato – nella fattispecie – il dettato normativo specie per quanto attiene gli articoli 7 comma 2 lettera f; e art. 10 comma 5 del Testo Unico P.I. n. 297/94 [2]. Ma non sono una giurista e - nel caso in cui domani dovessi scoprire di essere una di quelle "fortunate" docenti appartenenti ad una scuola "sperimentale" (senza aver avuto alcuna voce in capitolo!!) – lo farò presente a … "colui cui compete" nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L’ultima considerazione, alfine, attiene il Contratto scaduto, ormai, da 244 giorni. Il ministero non ha ancora emanato l’atto di indirizzo in mancanza del quale non è possibile iniziare la trattativa vera e propria. Le OOSS di comparto hanno già presentato – dopo averle discusse nelle assemblee - le proprie Piattaforme rivendicative. Da una lettura attenta si scopre che non sono molto dissimili le une dalle altre. Se prevarrà la logica democratica dell’unità sindacale (tra tutte le sigle) e non quella pregiudiziale "ad escludendum" utilizzata finora per "discriminare" le organizzazioni "minori" non dovrebbe essere eccessivamente difficile costringere "in un angolo" il MIUR e ottenere un buon contratto. Staremo a vedere.

Mi limito ad un auspicio.

Mi auguro, cioè, che il documento contrattuale finale valido "erga omnes" [3] (cioè per tutti i lavoratori del comparto) sia prima discusso e approvato – con un referendum – da tutti i docenti. Iscritti e no. Giorni fa una collega – in un forum – mi ha fatto, amabilmente, rilevare che questa è un’esplicita richiesta formulata dalla CGIL Scuola. Non ho motivo di dubitare di siffatta affermazione pur rilevando – da maliziosa quale sono – che non è la prima volta che tale sindacato fa promesse che … non mantiene! La dinamica sociale non si nutre solo di roboanti enunciazioni di principio finalizzate – in ultima analisi – a … "cautelarsi". A "futura memoria", insomma. Ragione per la quale è lecito aspettarsi comportamenti consequenziali e coerenti con l’enunciato proposito quali – ad esempio – l’esplicito e formale invito alle parti sociali e all’ARAN di inserire tale argomento (il referendum vincolante) tra i punti discriminanti della prossima tornata contrattuale. Da parte mia mi limito a rammentare e ribadire quanto avevo già formulato in una nota – su questo stesso sito  - oltre due anni fa. Faccio questo non tanto per rivendicare una sorta di "primogenitura" culturale quanto per ribadire una verità … storica.

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Al ministro "tecnico" - dott.sa Letizia Moratti - infine, non dico nulla. Non fosse altro perché ha ampiamente dimostrato – in passato – di non gradire suggerimenti e/o consigli. In perfetta coerenza, dunque, con l’antico motto - vagamente "liberista" - di essere perfettamente in grado di … "sbagliare da sola".

Contenta lei.

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[1] Quella che dichiara incompatibile il cumulo del bonus di 30 punti con i punti derivanti dal servizio svolto nel medesimo biennio delle Ssis annullando – in parte – quanto disposto dalla C.M. n. 69/02.

[2] L’attribuzione dell’autonomia scolastica (DPR n. 275/99) accresce i compiti e l’importanza del Collegio docenti al quale compete la formulazione del POF cioè il documento programmatico in cui sono definiti – in piena autonomia – gli interventi e gli obiettivi formativi. Il tutto coniugandosi e articolandosi con l’art. 7 comma 2 lettera f del già citato Testo Unico n. 297/94 che recita testualmente: "il collegio docenti adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti (…)" e con l’articolo 10 comma 5 che recita: "il consiglio di circolo esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti (…)". Dalla lettura del dispositivo normativo, dunque, si evince che il dirigente scolastico in qualità di presidente della giunta esecutiva dà corso ad una delibera collegiale formulata in due distinti ed ineludibili passaggi successivi. Ebbene a me sembra che questa procedura democratica scandita dai passaggi normativi enunciati precedentemente non sia stata – nella fattispecie – ottemperata. Ragione per la quale mi sembra di poter ipotizzare una situazione di "oggettiva" illegittimità.

[3] I contratti collettivi stipulati dalle OOSS rappresentative hanno efficacia erga omnes, nel senso che vincolano tutti i soggetti interessati anche se non sindacalizzati ovvero, appartenenti ad OOSS non firmatarie – per i più svariati e legittimi motivi – ai sensi degli articoli 2 e 45 del d. lgsl. N. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. Di più. I contratti collettivi producono effetti giuridici (cioé normativi) senza che siano necessari ulteriori atti di ricezione da parte dell’amministrazione. A meno che il contratto medesimo non stabilisca diversamente ed … esplicitamente.

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