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SCUOLA OGGI: Documenti e interventi sulla  politica scolastica della XVII legislatura


05.09.2013

Reclutamento e supplenze
La proposta della Associazione Professione Insegnante

 

A) Il nuovo reclutamento degli insegnanti.

 

Le immissioni in ruolo sono determinate annualmente sul 100% dei posti disponibili e vacanti dopo le operazioni di mobilità del personale a tempo indeterminato relativo all’anno delle immissioni in ruolo.

L’aliquota per le immissione in ruolo è incrementata del 20% sui posti residuati dopo le prime due fasi dei movimenti territoriali del personale a contratto indeterminato.
Con apposito provvedimento legislativo la maggioranza si impegna a:

1) Dichiarare decaduto il sistema di reclutamento definito “doppio canale” che prevede una distribuzione dei posti al 50% al/ai concorso/i ordinario/i per esami e titoli e al 50% alle graduatorie ad esaurimento. Il 100% dei posti, previsti per il reclutamento, è riservato annualmente agli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento fino ad esaurimento delle stesse su scala nazionale.
2) Contestualmente alla decadenza del doppio canale di reclutamento, tutte le G.E. provinciali, dichiarate decadute, confluiranno in un’unica graduatoria nazionale ad esaurimento, soprannominata G.E.N ( Graduatoria nazionale ad esaurimento), tale graduatoria sarà blindata, cioè non si  effettueranno sia nuovi aggiornamenti di punteggio per titoli e servizi sia nuovi inserimenti di aspiranti fino al loro completo esaurimento. Ogni anno, in previsione delle immissioni in ruolo, dopo le operazioni di mobilità, gli aspiranti esprimeranno le loro libere opzioni territoriali, su base provinciale e senza alcuna limitazione su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, a tal fine sarà emanato con D.M. un apposito Regolamento. ( Vedi ipotesi  di regolamento sotto indicata).
3) Con l’istituzione della graduatoria nazionale ad esaurimento, detta G.E.N., al posto degli attuali elenchi di sostegno provinciali saranno istituite quattro distinte graduatorie nazionali create ex novo per l'insegnamento ai ragazzi diversamente abili nella scuola dell'infanzia, primaria , secondaria di primo grado, tali graduatorie non saranno più distinte né per tipologia di handicap ( EH, CH, DH) né per ambiti disciplinari ( 1,2,3,4); con apposito D.M. verrà istituita una tabella di valutazione per l'inserimento in tali graduatorie di rango nazionale, valorizzando l'esperienza di insegnamento su posto di sostegno e i titoli didattici specifici per l'insegnamento e l'integrazione degli alunni diversamente abili. L'immissione in ruolo su posto di sostegno comporterà la permanenza su tale tipologia di posto per non meno di dieci anni.
4) Via via che si esauriranno le G.E.N. per singole tipologie di posto o per classi di concorso, decadrà definitivamente il sistema delle graduatorie come strumento di reclutamento del personale docente; sul 100% dei posti programmati in un triennio saranno banditi concorsi a cattedre per titoli ed esami di livello nazionale, con titolo di accesso l’abilitazione all’insegnamento, saranno previste prove preselettive di carattere psicoattitudinale, le graduatorie avranno una durata di tre anni.


B) Ripensare a un
nuovo sistema per le supplenze.

Con apposito provvedimento il Ministro dell’Istruzione integra e modifica il Regolamento sulle supplenze nella scuola pubblica, prevedendo quanto di seguito proposto.

1. L’attribuzione delle supplenze annuali sui posti disponibili, ivi compresi gli spezzoni inferiori alle sei ore, sarà una procedura residuale, atteso che si provvederà con un piano quinquennale alla progressiva stabilizzazione dei contratti dei precari della scuola con lo scorrimento della graduatoria nazionale ad esaurimento con libere opzioni, detta G.E.N.

2. Tutti i contratti a tempo determinato nella scuola pubblica statale e non statale sia quelli annuali sia quelli temporanei sono di esclusiva competenza degli uffici periferici dell’amministrazione scolastica per scorrimento di pubbliche graduatorie rispettivamente di livello provinciale e regionale.

3. I contratti a tempo determinato nella scuola paritaria, con motivata istanza all’U.S.R. competente territorialmente, possono essere di competenza del gestore della scuola, in deroga a quanto previsto al punto 2), in tal caso il servizio prestato dal supplente non è valutabile all’interno di pubbliche graduatorie.

4. I contratti a tempo determinato per le supplenze annuali hanno una validità giuridica ed economica dal primo settembre al 31 agosto, l’individuazione dei destinatari di contratto è fissata inderogabilmente al 31 luglio.

5. Con la contestuale trasformazione delle graduatorie provinciali in graduatorie nazionali ad esaurimento per l’individuazione degli aventi titolo alla stipula di un contratto a tempo determinato, saranno costitute apposite graduatorie regionali, aggiornabili ogni tre anni, con libere opzioni provinciali da esercitare ogni anno da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie.

6. Il requisito per essere inseriti nelle graduatorie regionali è l’abilitazione all’insegnamento, i docenti provvisti di apposito titolo di specializzazione fanno parte di distinte graduatorie regionali per l’insegnamento ai disabili senza alcuna distinzione per tipologia di disabilità e nella scuola secondaria di secondo grado senza distinzione per aree disciplinari, il servizio prestato su posto di sostegno sarà ipervalutato per la specifica graduatoria.

7. Gli aspiranti in graduatoria regionale sono graduati in due fasce: a) docenti abilitati inseriti in G.E.N.; b) docenti abilitati.

8. Per le supplenze temporanee è costituita una specifica graduatoria provinciale o più graduatorie sub provinciali costituita in tre fasce: docenti abilitati inseriti in G.E.N., docenti abilitati non inseriti in G.E.N., docenti non abilitati, i provvedimenti di nomina, non più di competenza del Dirigente scolastico, sono di competenza di particolari centri operativi facenti parte degli uffici scolastici provinciali anche decentrati a livello distrettuale sul territorio provinciale, analogamente a quanto previsto al punto 6) sono istituite graduatorie provinciali o più graduatorie sub provinciali per l’insegnamento agli allievi disabili.

 

Ipotesi di regolamento per il reclutamento del personale docente da graduatoria ad esaurimento nazionale nella scuola pubblica statale (GEN).

 
1.
      
Con proprio decreto, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emana il regolamento per definire criteri e modalità operative per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, inserito nelle graduatorie ad esaurimento nazionali, di seguito dette G.E.N.

2.       Le GEN sono compilate: a) per tipologia di posto e per classi di concorso, unificando le previgenti graduatorie ad esaurimento provinciali; b) in modo unitario, senza sub graduatorie al loro interno ( prima, seconda e terza fascia); c) prevedendo specifiche graduatorie per l'insegnamento ad alunni diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado, senza distinzioni né per tipologie di disabilità ( EH, CH, DH, ), né per aree disciplinari ( area 1,2,3,4) nella scuola secondaria di secondo grado.

3.       Le GEN non saranno né aggiornate né integrate con nuovi inserimenti né a pettine né in coda, fino al loro completo esaurimento a livello nazionale,

4.       Annualmente, dopo la mobilità territoriale e professionale del personale già a tempo indeterminato, l'aspirante inserito nelle GEN, al fine della stabilizzazione del rapporto di lavoro, dovrà indicare le sue opzioni territoriali, compilando on line un apposito “ foglio notizie”, indicando: a) il codice identificativo, b) le province, indicate in stretto ordine di preferenza, si possono chiedere anche tutte le province del territorio nazionale, c) la scelta prioritaria della tipologia di posto e/o classe di concorso, nel caso l'aspirante sia incluso in due o più graduatorie, d) il diritto alla riserva nelle assunzioni.

5.       E' assicurata la precedenza nell'attribuzione della provincia, all'aspirante che in tale provincia, indicata come prima preferenza nel foglio notizie, risulta iscritto nelle precedenti graduatorie provinciali da non meno di 10 anni.

6.       La procedura dell'assegnazione della provincia di titolarità è effettuata on line ( prima fase della procedura di reclutamento).

7.       L' aspirante conferma in modo esplicito l'accettazione della proposta di contratto a tempo indeterminato nella provincia assegnata entro 10 giorni dalla notifica, in caso di mancata conferma o di esplicita rinuncia, l'aspirante decade dalla GEN, per la tipologia di posto o per la classe di concorso per cui era stato individuato al punto 6.

8.       Dopo la fase della conferma, tenuto conto delle rinunce di cui al punto 7, si procederà ad eventuali scorrimenti e riassegnazione di altra provincia e o tipologia di posto o classe di concorso, indicate prioritariamente dall'aspirante nel foglio notizie di cui al punto 4.

9.       L'aspirante iscritto in più graduatorie che ha confermato l'accettazione, perde il diritto ad essere confermato per altre tipologie di posto o classi di concorso indicate in subordine nel foglio notizie di cui al punto 4.

10.   Dopo la fase 8, successivamente alle operazioni di rettifica mobilità, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, l'aspirante sarà convocato presso l'ufficio scolastico ( A.T.) della provincia assegnata, per l'assegnazione della sede provvisoria, cosiddetta di appoggio, i docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 e 33 commi 5,6,7 hanno diritto alla scelta prioritaria della sede.

11.   Per lo scorrimento delle GEN negli anni scolastici successivi, tutti i docenti che stipulano un contratto a tempo indeterminato, qualora siano iscritti in più graduatorie, decadono dalle suddette graduatorie, atteso che da graduatoria ad esaurimento è possibile una sola stipula di contratto a tempo indeterminato.

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