DONNE... CHE CHIEDONO DIRITTI
La condizione della donna prima dell'Unità d'Italia rispecchiava il diritto romano.
La figlia era assoggettata al potere del padre. Alla morte del padre la figlia passava sotto la tutela legittima del maschio della famiglia che aveva ereditato la patria potestà.
Nel XIX
secolo (1800) la donna non poteva fare politica; non poteva votare né essere votata;
aveva pochi contatti con il mondo del lavoro, tranne quando veniva sfruttata. Le rarissime attività commerciali o industriali svolte dalle donne erano fiorite quasi esclusivamente nelle province lombarde, dove era in vigore il Codice Austriaco. |
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Anna Maria Mozzoni |
Lidia Poet |
Gualberta Beccari |
Nel
Codice civile del 1865, la condizione giuridica della donna era ancora molto
discriminata. Nel matrimonio, la moglie era sottomessa al marito considerato "capofamiglia", doveva seguirlo e avere la stessa residenza, ne assumeva il cognome; non poteva compiere da sola atti giuridici come comprare o vendere beni o cose anche di sua proprietà; non poteva esercitare il commercio senza esplicito consenso del marito, non poteva intentare una causa o testimoniare. Al marito toccava il compito di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé, di decidere sulle spese, di mantenere la famiglia secondo le ricchezze di cui disponeva. Però la donna doveva contribuire al mantenimento del marito, se questi non aveva mezzi sufficienti, e concorrere alle spese della famiglia con la "dote".
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Il 4
Febbraio 1919 (a un anno dalla fine della Prima Guerra Mondiale) venne approvata la legge
n.1176 che aboliva l'autorizzazione del marito e l'ammissione delle donne alle professioni
e ai pubblici impieghi, esclusi quelli che implicano poteri giurisdizionali, politici o
che attengono alla difesa militare dello Stato. Le donne dovranno aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale e la Costituzione repubblicana del 1948 per avere il diritto di voto e vedere riconosciuta la parificazione formale con l'uomo, anche se saranno necessarie leggi successive per concretizzare il principio generale. |