(9.06.99)
IL CAMMINO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA
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ART. 3
dm 251 |
dm 111 |
|||
Piano dellofferta formativa |
Art. 3.1. |
Ogni istituzione scolastica predispone,
con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia |
ART. 4
Autonomia didattica (articolazione |
art. 4.2. a) |
Articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività | x |
x |
Autonomia didattica |
art. 4.2. b) |
Definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui | x |
x |
Autonomia didattica |
art. 4.2. c) |
l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell' integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 | x |
x |
Autonomia didattica |
art. 4.2. d) |
Articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso | x |
x |
Autonomia didattica |
art. 4.2. e) |
Aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. | ||
Autonomia didattica |
art. 4.3 |
Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali. | ||
Autonomia didattica |
art. 4.4 | Realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, | x |
x |
Autonomia didattica |
art. 4.4 | le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati. | ||
Autonomia didattica |
art. 4.5 | La scelta, l'adozione e l'utilizzazione
delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono
coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con
criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative. |
x |
(*) l'ipotesi sperimentale prevista dall'art. 4.5 appare ampiamente prevista già dalle
norme pre-autonomia;
il fatto che che se ne faccia cenno nel DM 111 è forse quasi pleonastico
ART. 5
Autonomia organizzativa |
art. 5.2. |
Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa | x |
x |
Autonomia organizzativa |
art. 5.3 |
L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. | x |
x |
ART. 6
Autonomia di ricerca |
art. 6.1. a) |
la progettazione formativa e la ricerca valutativa; | ||
Autonomia di ricerca |
art. 6.1.b) |
la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; | ||
Autonomia di ricerca |
art. 6.1.c) |
Innovazione metodologica e disciplinare; | ||
Autonomia di ricerca |
art. 6.1.d) |
ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi | x |
|
Autonomia di ricerca |
art. 6.1.e) |
Documentazione educativa e sua diffusione all'interno della scuola | ||
Autonomia di ricerca |
art. 6.1.f) |
scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici | ||
Autonomia di ricerca |
art. 6.1.g) |
Integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale |
(*) le ipotesi sperimentali previste dall'art. 6 appaiono, per le loro caratteristiche, compatibili con il quadro normativo pre-autonomia anche se può esservi il dubbio che eventuali spese connesse con tali iniziative possano essere poste a carico dei fondi statali che confluiscono nel bilancio della scuola; tuttavia va anche tenuto presente il fatto che, nel concreto, la scuola non conduce mai attività di "ricerca pura", quanto piuttosto di ricerca applicata.
ART. 7
reti di scuole |
art. 7.1. |
Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali. |
x |
x |
reti di scuole |
art. 7.2 |
L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento |
x |
x |
reti di scuole |
art. 7.2 |
di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci |
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reti di scuole |
art. 7.2 |
di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali |
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reti di scuole |
art. 7.3 |
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti |
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reti di scuole |
art. 7.4. |
L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. |
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reti di scuole |
art. 7.6. |
Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
l'orientamento scolastico e professionale. |
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reti di scuole |
art. 7.8 |
Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. |
x |
|
reti di scuole |
art. 7.9 |
Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale |
x |
|
reti di scuole |
art. 7.10 |
Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo. |
(*) l'art. 7.2 è uno di quelli che avrà certamente bisogno di ulteriori esplicitazioni; per quanto concerne gli aspetti contabili si potrà fare riferimento al regolamento generale del funzionamento amministrativo/contabile
(*) l'art. 7.3 per essere applicato dovrà certamente passare attraverso la contrattazione sindacale
(*) l'ipotesi prevista dall'art. 7.6 ha probabilmente bisogno di ulteriori specificazioni che chiariscano, soprattutto, le modalità di assegnazione di risorse umane
(*) l'ipotesi prevista dall'art. 7.10 necessita dell'emanazione del nuovo regolamento amministrativo-contabile
ART. 8
Curricolo |
art. 8.2. |
Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e). |
x |
ART. 9
Ampliamento dellofferta formativa |
art. 9.1. | Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti. |
x |
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Ampliamento dellofferta formativa |
art. 9.2 | I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali. |
x |
x |
Ampliamento dellofferta formativa |
art. 9.5 | Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni. |
(*) per sua natura non pare che l'ipotesi prevista dall'art. 9.5 necessiti di specifiche istruzioni applicative
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