Direzione didattica di Pavone Canavese

(11.06.99)

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IL CAMMINO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA
Lettura comparata del testo del Regolamento e dei decreti attuativi
DM 251 del 29.5.1998 e DM 111 del 22.4.1999


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DM 251

Regolamento

DM 111

art. 1 b)

Flessibilitą dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline ed attivitą comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attivitą didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi

(normativa di riferimento: artt. 7, 10, 129 e 167 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; L. 8.8.95, n. 352; CCNL del 1995 e O.M. n. 266 del 21.4.97)

art. 4.2 a)

l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attivitą;

 

art. 5.3

L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attivitą sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione pluri-settimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attivitą obbligatorie.


art. 1 a)

l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attivitą

art. 1 b)

Flessibilitą dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione ….

come sopra

art. 4.2 b)

la definizione di unitą di insegnamento non coincidenti con l'unitą oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui


art. 1 b)

la definizione di unitą di insegnamento non coincidenti con l'unitą oraria della lezione;

art. 1 c)

Articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap

(normativa di riferimento: L.517/77; L. 148/90; art. 14 L.104/92; artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167 e 491 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; art. 2 L. 352/95)

art. 4.2. c)

l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;


art. 1 c)

l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104

art. 1 c)

come sopra

art. 4.2. d)

l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso


art. 1 d)

l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o diversi anni di corso

non previsto
esplicitamente

Art. 4. 5.

La scelta, l'adozione e l'utilizzazione, delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestivitą.

Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.


art. 1 a)

l'uso di metodologie didattiche legate all'introduzione delle nuove tecnologie

art. 1 d)

Organizzazione di iniziative di recupero e sostegno

(normativa di riferimento: L. 8.8.95 n. 352; art. 43 del CCNL del 1995; C.M. n. 492 del 7.8.96; O.M. 266 del 21.4.97; O.M. 330 del 27.5.97 e Dir. 487 del 6.8.97)

art. 1 g)

Iniziative di orientamento scolastico e professionale (normativa di riferimento: L. 352 dell'8.8.95; art. 14 L. 104/92; art. 4 D.I. 178 del 15.3.97; Dir. 487 del 6.8.97)

art. 1 h)

iniziative di continuitą

(normativa di riferimento: art. 119 del D.L.vo 297/94; D.M. 16.11.92; C.M. 339 del 16.1192; Dir. 487 del 6.8.97).

 

Art. 4.4

Realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuitą e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'art. 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

art. 1 f)

iniziative di recupero e sostegno, di continuitą e di orientamento scolastico e professionale, coordinate con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati

 

non previsto
(la legge n.9/99 sull'estensione dell'obbligo scolastico č successiva)

 

non previsto
(la legge n.9/99 sull'estensione dell'obbligo scolastico č successiva)


art. 1 g)

ogni attivitą che favorisca la realizzazione delle finalitą previste dalla legge 20 gennaio 1999, n 9;

art. 1 a)

Adattamento del calendario scolastico

(normativa di riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; art. 1 L.8.8.95, n. 352 e O.M. n. 262 del 19.4.97)

art. 5.2

Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


art. 1 h)

adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nei limiti delle disposizioni previste dalla vigente ordinanza in materia

art. 1 b)

Flessibilitą dell'orario ….

vedi sopra

 

 

 

art. 5.3

L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attivitą sono organizzati in modo flessibile…

vedi sopra


art. 1 i)

l'organizzazione flessibile dell' orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e attivitą, anche sulla base di una programmazione pluri-settimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attivitą obbligatorie e quello degli obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi

art. 1 f)

Realizzazione di attivitą organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio

(normativa di riferimento:

L. 104/92; artt. 126, 130, 167, 192 e 278 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; artt. 41, 43, 71 e 72 del CCNL del 1995; Direttive 133 del 3.4.96 e 600 del 23.9.96; D.P.R. 567 del 10.10.96; intesa con il CONI del 12.3.97)

art. 7.1.

Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalitą istituzionali.


art. 1 j)

accordi e convenzioni per il coordinamento di attivitą di comune interesse che coinvolgano, su progetti determinati, pił scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.

Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione e estrarne copia

art. 1 h)

Attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi

(normativa di riferimento: artt. 126, 130, 167, 192 e 278 del D.L.vo 16.4.94, n. 297; artt. 41, 43, 71 e 72 del CCNL del 1995; Direttive 133 del 3.4.96 e 600 del 23.9.96; D.P.R. 567 del 10.10.96)

art 9.1.

Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtą locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalitą, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

art. 9.2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attivitą facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.


art. 1 k)

ampliamenti dell'offerta formativa, anche mediante l'attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi

 

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